TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2018-04-03, n. 201800210

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2018-04-03, n. 201800210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800210
Data del deposito : 3 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2018

N. 00213/2017 REG.RIC.

N. 00210/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00213/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 213 del 2017, proposto da:


M M e C. S.n.c., M M, R C, E G, A e C. S.n.c., G E, D E, Audace di P N e N &
C. S.a.s., N P, B L &
C. S.n.c., C M, M A e G A S.n.c., D M, M M, G A &
C. S.n.c., A G, M/P E C di C M &
C. S.n.c., M C, L Cognigni, Palestini Vittorio e C. S.n.c., Giuseppe Palestini, Carlo Palestini, Lepretti Antonio e C. S.n.c., Mariano Lepretti, Domenico Lepretti, Gasparroni Vincenzo e Pierluigi S.n.c., Pierluigi Gasparroni, Melappioni Giuseppe, Pietro e Pavanelli Letizia S.n.c., Pietro Melappioni, Gasparroni Giuseppe e Burini Luciana S.n.c., Giuseppe Gasparroni, Gaetani Sergio e C. S.n.c., Sergio Gaetani, Andrea Gaetani, Ricci Vittorio e C. S.n.c., Vittorio Ricci, Paolucci Vincenzo di Paolucci Angelo S.n.c., Angelo Paolucci, Micucci Giuseppe e Domenico S.n.c., Giuseppe Micucci, Domenico Micucci, Trovellesi Leda e C. S.n.c., Luca Vallesi, Andrea Vallesi, Fava Attilio e Ciccarelli Rosanna S.n.c., Attilio Fava, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Micucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierluigi Micucci, in Ancona, via Marsala,12;


contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Italo Pierdominici, con domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via San Martino 23;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Macerata, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

dei provvedimenti con cui l'INPS - Direzione provinciale di Macerata disponeva la reiezione delle domande presentate dalle società ricorrenti di cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca annualità 2015 inerenti i soci delle medesime odierni ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato e considerato quanto segue.

A) Il Collegio ritiene opportuni ulteriori approfondimenti circa l’ammissibilità dell’odierno ricorso proposto in forma collettiva, acquisendo elementi e documenti utili a verificare se le posizioni dei singoli ricorrenti possano considerarsi effettivamente identiche sotto tutti i punti di vista (fattuale, documentale, procedimentale, di status e normativo).

B) Questo Tribunale, con precedente ordinanza n. 61/2017 (emessa nell’ambito di altro analogo giudizio), disponeva istruttoria per acquisire, dalla sede nazionale dell’INPS, elementi di valutazione riguardanti la dedotta difformità di comportamento di alcune sedi provinciali citate dai ricorrenti (tra cui Teramo, Chieti e Bari), che sembrerebbero applicare la disciplina in questione difformemente da come applicata nella sede di Macerata. Tale istruttoria non risulta essere stata adempiuta.

In vista di una eventuale definizione nel merito, si rende quindi opportuno insistere nel predetto adempimento, che dovrà essere completato illustrando chiaramente le ragioni del comportamento discordante tra le varie sedi (qualora effettivamente sussista).

C) Per le stesse ragioni, si rende inoltre necessario acquisire chiarimenti riguardo alla posizione contributiva di ciascun ricorrente individuata con i diversi codici, ovvero “73” (armatore imbarcato non soggetto al contributo per l’assicurazione contro la disoccupazione e quello per il fondo di garanzia) o “00” (lavoratori dipendenti). In particolare, il Collegio intende conoscere le modalità di attribuzione di tali codici e la relativa documentazione, richiesta dall’INPS, per confermare o assegnare l’uno o l’altro. Si rende inoltre necessario acquisire chiarimenti sulla circostanza, dedotta dai ricorrenti, che sarebbe stata la stessa INPS provinciale ad imporre a ciascuno di loro, per l’annualità in questione, il codice “73” anziché il codice “00” utilizzato dai ricorrenti nel dichiarare il tipo di contribuzione da versare.

Tali chiarimenti dovranno essere forniti distinguendo ciascuna posizione individuale anche per le finalità di cui al precedente punto A).

Gli atti e i documenti dovranno essere depositati in formato digitale ai sensi dell'art. 9 del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi