TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-05-28, n. 202400181
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 00181/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2023, proposto dal signor M T, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per la condanna
del Ministero resistente al risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento relativo alla corresponsione del premio dovuto ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 per il rinvenimento, il 17 marzo 2000, nel fondale delle acque di Grado, di un relitto di una nave di epoca romana del III sec. a.c. con relativo carico di anfore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 22 maggio 2023 e depositato il giorno successivo il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero della Cultura al risarcimento del danno conseguente al ritardo nella conclusione del procedimento relativo alla corresponsione in suo favore del premio dovuto ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 per il rinvenimento, il 17 marzo 2000, nel fondale delle acque di Grado, di un relitto di una nave di epoca romana del III sec. a.c. con relativo carico di anfore.
Il ricorrente ha quindi chiesto:
1) l’accertamento del proprio diritto all’indennizzo ex art. 2- bis comma 1- bis nella massima misura prevista dalla legge;
2) la condanna dell’Amministrazione al pagamento del danno da ritardo nel pagamento del premio, in ragione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è solo in parte fondato, nei limitati sensi appresso indicati.
5. I fatti di causa possono essere così riassunti:
a) il 17 marzo 2000, l’odierno ricorrente, per caso fortuito, ha rinvenuto nel fondale delle acque di Grado, il relitto di una nave di epoca romana del III sec. a.c. con relativo carico di anfore e ha segnalato l’ubicazione alla competente Soprintendenza;
b) il successivo 14 gennaio 2002, il ricorrente ha formalizzato una richiesta di premio di rinvenimento ai sensi degli artt. 89 e 90 del d.lgs. n. 490/1999 (oggi previsto dagli artt. 92 e 93 del d.lgs. 42/2004);
c) a seguito dell’inerzia della P.A. nella determinazione e liquidazione del premio, il ricorrente ha più volte sollecitato il Ministero (il 3 agosto 2004, l’11 agosto 2004 e il 29 aprile 2010);
d) il 25 settembre 2015 il Ministero, all’esito dell’istruttoria, ha quantificato l’importo del premio in € 250.000;
e) il 21 ottobre 2015 il ricorrente ha accettato la quantificazione proposta;
f) il Ministero non ha tuttavia provveduto al pagamento, sicché il ricorrente ha trasmesso plurimi solleciti per ottenere l’erogazione del premio concordato (il 18 luglio 2016, il primo agosto 2016, il 29 ottobre 2018, il 10 gennaio 2019, il 19 settembre 2019 e il 7 maggio 2019);
g) stante la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha infine proposto azione avverso il silenzio, accolta da questo T.A.R. che, con la sentenza n. 414 del 14 ottobre 2022, ha accertato “ l’inadempimento del Ministero della Cultura all’obbligo di concludere il procedimento di corresponsione del premio dovuto al ricorrente ai sensi degli artt. 92 e 93 del Codice dei beni culturali, già quantificato in € 250.000,00 ”;
h) il 2 dicembre 2022, il Ministero – in dichiarata esecuzione della sentenza - ha comunicato l’avvenuto pagamento parziale di € 176.513,45 che il ricorrente ha accettato a titolo di acconto;
i) il successivo 9 marzo 2023 il Ministero ha infine corrisposto, a saldo, l'importo residuo del premio, oltre interessi legali.
6. L’azione risarcitoria è in parte fondata.
6.1. Il procedimento è stato avviato ad istanza del ricorrente il 14 gennaio 2002 e doveva concludersi entro trenta giorni (non essendo all’epoca applicabile il più lungo termine di 180 giorni successivamente introdotto dal d.P.C.M. n. 231 del 18 novembre 2010), pertanto il 13 febbraio 2002.
Nella sentenza di questo T.A.R. n. 414/2022 si è invece accertato che il complessivo procedimento di cui agli artt. 92 e 93 del d.lgs. n. 42/2004 (comprensivo tanto della fase della liquidazione quanto di quella del pagamento del premio) non si è concluso nei termini di legge.
Infatti, sebbene la fase del procedimento relativa all’individuazione dell’importo del premio si era in realtà conclusa il 25 settembre 2015 (“ rilevato che il premio è stato quantificato dall’amministrazione nella somma di € 250.000,00, come da