TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2024-11-12, n. 202401308

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2024-11-12, n. 202401308
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202401308
Data del deposito : 12 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2024

N. 01308/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01616/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2024, proposto da
Ing. -O-, Ing. -O-, Ing. -O-, rappresentati e difesi dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di: Ing. -O-, Ing. -O-, Ing. -O-, rappresentati e difesi dagli avvocati G M e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento dell’1.8.2024, prot. -O-, di esclusione dell’operatore economico offerente costituito dagli ingegneri ricorrenti dalla procedura ristretta indetta da Sistema di Qualificazione n. DAC.0030.2024 per l’affidamento del collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori eseguiti dal “Consorzio Florentia”, regolati con Convenzione n. R910/A2023 (Repertorio RFI/Direzione Acquisti), avente ad oggetto l’esecuzione e il completamento dei “lavori del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità del Nodo di Firenze” ai sensi degli artt. 72 e 165 del D. Lgs. n. 36/2023, per la parte applicabile a RFI S.p.A. quale ente aggiudicatore operante nei c.d. Settori speciali, CIG B12882C55A – CUP J91C04000000008, e della nota di comunicazione dell’1.8.2024, prot. RFI-DAC/A0011/P/2024/0002984;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, fra cui, in particolare:

- i verbali di gara, nella parte in cui dispongono l’esclusione di parte ricorrente dalla procedura di gara;

- le lett. “b” e “k” del modello di Dichiarazione deontologica allegato al Disciplinare di gara, se e in quanto interpretate in senso sfavorevole ai ricorrenti nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che ciascun componente della Commissione non abbia svolto o non svolga attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione lavori sulle opere/lavori da collaudare e l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023;

- la nota del 5.9.2024, con cui la Stazione Appaltante ha confermato il provvedimento di esclusione dell’1.8.2024, non ritenendo sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dei soggetti controinteressati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1) I tre ingegneri ricorrenti (di seguito indicati come “gruppo -O-”), si dolgono della loro esclusione, resa da RFI S.p.A. (di seguito, “RFI”) con provvedimento del 1° agosto 2024 recante prot. -O- del 2/8/2024, dalla procedura ristretta per l’affidamento del collaudo tecnico amministrativo del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione ad Alta Velocità di Firenze. Parte ricorrente, costituita da un raggruppamento di tre ingegneri che avrebbero composto la Commissione di collaudo (come richiesto dagli atti di gara), si collocava al primo posto nella graduatoria provvisoria resa antecedentemente alla suddetta esclusione, davanti ai tre ingegneri evocati in giudizio come controinteressati (di seguito indicati come “gruppo -O-”, secondo classificato, a loro volta collocatosi prima di altri due gruppi di tre ingegneri ciascuno).

2) Il gravame fu originariamente notificato a RFI e al gruppo -O- in data 16 settembre 2024 e depositato al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, n.r.g. -O-, che, con ordinanza n. -O-del 10 ottobre 2024, ha declinato la propria competenza territoriale in favore del T.A.R. per la Toscana, ritenendo, in via di estrema sintesi, che la prestazione di collaudo (oggetto della procedura di affidamento per cui è causa) si espletasse interamente nel territorio toscano, con conseguente radicamento della competenza di questo T.A.R. (ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a.).

3) Parte ricorrente ha quindi riassunto il giudizio innanzi a questo T.A.R. con ricorso notificato tempestivamente (il 24 ottobre 2024) a RFI e al gruppo -O-, anche presso i difensori costituiti nel giudizio innanzi al T.A.R. Lazio.

4) Si è costituito in giudizio il gruppo -O- in data 25 ottobre 2024, reiterando le eccezioni di rito e le difese di merito già articolate innanzi al T.A.R Lazio.

5) Si è costituita in giudizio anche RFI, con memoria difensiva del 31 ottobre 2024.

6) Dagli atti di causa emerge quanto segue.

7) RFI, con Lettera di invito del 10 aprile 2024 (doc.

1.1 ricorso), invitava gli operatori economici qualificati nel “Sistema di Qualificazione dei Collaudatori delle opere e dei lavori di RFI S.p.A.” a partecipare alla “…procedura ristretta indetta da Sistema di Qualificazione n. DAC.0030.2024 per l’affidamento del collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori eseguiti dal “Consorzio Florentia” (costituito fra “Impresa Pizzarotti &
C. S.p.A. e Saipem S.p.A.), regolati con Convenzione N. R910/A2023 (Repertorio RFI/Direzione Acquisti) avente ad oggetto l’esecuzione e il completamento dei “lavori del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità del Nodo di Firenze” ai sensi degli artt. 72 e 165 del D. Lgs. 36/2023, per la parte applicabile a RFI S.p.A. quale ente aggiudicatore operante nei c.d. Settori speciali. CIG B12882C55A – CUP J91C04000000008”.

8) Come chiarito da RFI nella memoria difensiva del 31 ottobre 2024 (v. pag. 3), il collaudo riguarda il Passante Ferroviario ad Alta Velocità – cioè il sottoattraversamento di circa 7 km della città di Firenze, che consentirà la separazione dei flussi tra i treni regionali e quelli ad alta velocità – e della Stazione Alta Velocità Firenze Belfiore, che verrà realizzata lungo il tracciato della nuova linea ferroviaria, parte in sotterraneo e parte in elevazione.

9) Nella Lettera di invito (v. § 1, doc.

1.1 ricorso) si precisava che l’appalto era costituito da un unico lotto per un importo di euro 7.345.720,39, di cui euro 282.527,71 per spese e oneri accessori, sui cui praticare il ribasso da offrire in gara.

10) Nel medesimo § 1 della Lettera d’invito si precisava che l’oggetto del collaudo tecnico amministrativo erano i lavori del Passante Ferroviario ad Alta Velocità e della Stazione Alta Velocità del Nodo di Firenze di cui:

- alla Convenzione rubrica nr. 21/2007 RFI-Nodavia;

- al Contratto rubrica nr. 149/2021 RFI-Infrarail cd. “Stralcio n. 1”;

- alla Convenzione rubrica nr. R910/A2023 RFI - Consorzio Florentia”.

11) Nella Lettera di invito (v. § 2, pagg. 3-4) si stabiliva che, in ragione del fatto che il collaudo da affidare era relativo a opere di elevato importo e multidisciplinari, gli operatori invitati dovessero candidarsi come “ Commissione di collaudo composta da tre soggetti ”, tra i quali andava indicato il potenziale presidente.

12) Nel Disciplinare di gara, al § VII.2, rubricato “ Aggiudicazione ” (v. doc.

1.2 ricorso), si precisava che l’aggiudicazione sarebbe stata disposta “ previa verifica in capo al primo in graduatoria dell’effettiva titolarità dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di offerta, come definiti ai precedenti paragrafi IV.1 e IV.2 nonché di quanto dichiarato con la Dichiarazione deontologica (Allegato CC) ”.

13) Ebbene, nel cit. allegato CC, recante il modello della dichiarazione deontologica (v. doc.

1.4 ricorso), si prevedeva che l’operatore economico dichiarasse:

- “b. di non avere svolto o di non svolgere attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione lavori sulle opere/lavori da collaudare” ;

- “k. l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e il rispetto del principio di riservatezza disciplinato dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane (…)” .

14) In corso di gara, il gruppo -O- chiedeva chiarimenti intorno alla suddetta dichiarazione deontologica, all’uopo segnalando che uno dei componenti della potenziale terna (nello specifico, l’Ing. -O-, poi indicato in sede di offerta come potenziale presidente) “ ha avuto 17 anni addietro per conto di RFI l’incarico di “Referente di Progetto” per il Sotto attraversamento Alta Velocità del Nodo di Firenze per un periodo di circa 7 mesi fra settembre 2007 e aprile 2008. In quel periodo il Consorzio Nodavia stava per avviare i lavori del Lotto A, approvati da altro Referente, ed era ancora impegnato nella fase di predisposizione della progettazione esecutiva che è stata completata solamente in una fase successiva e di conseguenza approvata da altro Referente di Progetto. Di conseguenza anche i primi lavori di costruzione, oggetto del citato Appalto Integrato, sono stati avviati tutti quanti in un periodo successivo. Ebbene si richiede di conoscere se l’incarico sopra descritto ricoperto oltre 16 anni addietro possa essere considerato come posizione in conflitto di interesse” (v. pag. 3 del doc.

1.5 ricorso, ove si riporta il quesito sotto il n. 5 e, di seguito, la risposta n. 5 di RFI).

15) RFI rispondeva che “si conferma quanto già previsto nell’allegato al disciplinare “CC-dichiarazione deontologica fase gara”, pertanto in sede di offerta si chiede di dettagliare le eventuali ipotesi di incompatibilità. Tale dichiarazione, da inserire all’interno della busta amministrativa, sarà valutata solo in sede di apertura della busta amministrativa qualora il concorrente si classifichi primo in graduatoria” (v. cit. doc. 1.5).

16) L’Ing. -O- rendeva quindi la dichiarazione deontologica conformemente al suddetto modulo, precisando tuttavia in calce che “ ha svolto nel periodo 1999-aprile 2008 il ruolo di Direttore Compartimentale Infrastrutture di Firenze. In questo ruolo non si è occupato del progetto AV di Firenze, gestito dalla Direzione di Zona ovvero dall’ing. R -O-. Solo nel periodo settembre 2007-aprile 2008, a seguito del trasferimento ad altro incarico dell’ing. -O-, il sottoscritto ebbe l’incarico di Referente di Progetto. In precedenza all’agosto ’07 era stata disposta la consegna dei lavori del Lotto 1 (Scavalco) con relative approvazioni progettuali, mentre del lotto sottoattraversamento si parlò successivamente al 2009. Pertanto si ritiene di rispettare pienamente quanto sopra asserito” (v. doc.

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