TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-07-05, n. 201908990
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Pubblicato il 05/07/2019
N. 08990/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13563/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13563 del 2018, proposto da
L B P, rappresentato e difeso dagli avvocati L P, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per l'annullamento
- in via cautelare, sospendere gli effetti dell'atto impugnato, se del caso in esito al prospettato rinvio pregiudiziale interpretativo o di validita` ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia dell'Unione europea, e adottare ogni misura cautelare idonea, con specifico, ma non esclusivo, riguardo al riconoscimento provvisorio della qualifica richiesta o in subordine ordinanza propulsiva nella forma del remand, e comunque ogni provvedimento che assicuri la partecipazione della ricorrente al Concorso docenti D.D.G. n. 85/2018 cui e` iscritta e alla successiva sottoscrizione del contratto FIT ex d.lgs. 59/2017 e alla collocazione in ruolo e ai prossimi concorsi per abilitati previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare al suo art. 1 comma CX;
- nel merito, annullare l'atto impugnato e dichiararsi spettante alla ricorrente il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante ottenuta in Bulgaria ai sensi e per gli effetti della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 o in subordine condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita` e della Ricerca al rilascio del provvedimento di riconoscimento.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che le censure introdotte nel ricorso sono state trattate funditus dalla Sezione con le sentenze n. 8104/2019;7911/2019: 7909/2019;le cui argomentazioni sono condivise da questo Collegio e devono intendersi integralmente richiamate;
Ritenuto, in ragione della novità delle questioni trattate, di compensare le spese di giudizio;