TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-09-12, n. 202301276

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-09-12, n. 202301276
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301276
Data del deposito : 12 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2023

N. 01276/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00815/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 815 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) di -OMISSIS- in persona del Prefetto pro tempore, Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia:

- del decreto di rigetto del titolo autorizzatorio del Questore di -OMISSIS- dott. -OMISSIS-, datato 30.05.2023, emesso nel proc. Amministrativo -OMISSIS-, notificato il 7.07.2023 al sig. -OMISSIS-, con il quale il Questore, ritenuta la sussistenza di elementi presuntivi di un’attuale pericolosità sociale del soggetto, ha rigettato la domanda presentata in data 07.03.2022 di rinnovo del permesso di soggiorno nr.-OMISSIS- per motivi di lavoro subordinato, rilasciato dall’Ufficio Immigrazione di -OMISSIS- in data 3.07.2020 per motivi di lavoro subordinato, scaduto il 29.09.2022;

- del provvedimento di espulsione di data 7.7.23 prot. -OMISSIS- contestualmente notificato ed a firma del Prefetto di -OMISSIS-;

- del decreto di data 7.7.23 prot. -OMISSIS- e contestualmente notificato a firma del Questore di -OMISSIS- che dispone il trattenimento del ricorrente presso il centro di permanenza di -OMISSIS-;

- del preavviso di diniego del Questore di -OMISSIS- - Ufficio immigrazione – -OMISSIS-, emesso a -OMISSIS- il 28.11.2022 pervenuto a mezzo di notificazione a mani in data 26.01.2022, a firma della Dirigente Ufficio immigrazione, -OMISSIS-;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche ignoto al ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


La Questura -OMISSIS- ha revocato ad -OMISSIS-, sul presupposto della ritenuta pericolosità del medesimo, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nr.-OMISSIS-.

Precisamente, la Questura di -OMISSIS-, nel qualificare -OMISSIS- come soggetto socialmente pericoloso, richiama la sentenza nr. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS- che ha --OMISSIS- il ricorrente alla -OMISSIS- per il --OMISSIS- p. e p. dall’art. 609 bis, co. 1 e 3, c.p., per aver usato -OMISSIS- nei confronti di una minorenne all’interno di -OMISSIS- e per aver costretto la medesima a subire-OMISSIS-consistenti nel -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS-.

Tale determinazione è stata impugnata da -OMISSIS- con ricorso a mezzo del quale quest’ultimo lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca in quanto lo stesso, facendo riferimento alla sola -OMISSIS- sopra richiamata, sarebbe carente di motivazione e violerebbe l’art. 9 T.U. Immigrazione, il quale impone al Questore di tener conto, ai fini dell’adozione del provvedimento di diniego, della durata del soggiorno nel territorio e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, con atto depositato in data 29 agosto 2023, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata, infine, chiamata alla camera di consiglio del 6 settembre 2023 all’esito della quale il Collegio ha preannunciato l’intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in conformità alle previsioni dell’art. 60 c.p.a.

Il ricorso è infondato.

Viene in rilievo il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 286 del 1998: lart. 4, co. 3, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b), l. 30 luglio 2002, n. 189 stabilisce che non è ammesso in Italia lo straniero “ che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (...) o che risulti --OMISSIS-, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380 commi 1 e 2 del codice di procedura penale ovvero stupefacenti, la libertà sessuale ”;
l’art. 5, co. 5, d.lgs. cit. prevede che “ il permesso di soggiorno o suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ”.

Individuata la cornice normativa di riferimento, in merito alla legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la pregressa -OMISSIS- per reati ostativi – quali sono quelle che hanno raggiunto il ricorrente contemplando il richiamato art. 4, co. 3, d.lgs. n. 286 del 1998 -OMISSIS- – la giurisprudenza è consolidata (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. III, n. 3210/2015) nel ritenere che la valutazione sulla pericolosità sociale sia stata eseguita “ a monte ” dallo stesso Legislatore: ne consegue che nelle ipotesi tipizzate non è necessaria alcuna autonoma valutazione da parte del Questore sulla pericolosità sociale del cittadino straniero.

Pertanto, trattandosi di una -OMISSIS- ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 4, co. 3, del T.U. Immigrazione l’amministrazione non era tenuta ad effettuare alcuna valutazione ulteriore rispetto alla pericolosità sociale dello straniero, avendo il Legislatore già operato in via preliminare una valutazione presuntiva, in relazione alla tipologia di -OMISSIS- e all’oggetto della tutela penale.

Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalle considerazioni esposte, ritiene il Collegio che il ricorrente, alla luce della gravità dei fatti--OMISSIS- posti a base del provvedimento impugnato, non possa dolersi del giudizio operato dall’amministrazione;
invero, “ la consolidata giurisprudenza amministrativa in materia è concorde nell’escludere, in presenza di gravi pregiudizi penali, spazi di autonoma valutazione da parte dell’autorità amministrativa circa la pericolosità dello straniero, per cui si tratta in sostanza di provvedimenti di carattere vincolato ” (Consiglio di Stato, Sezione I, Parere n. 2012/2020).

Al riguardo, va osservato che il -OMISSIS- commesso dal ricorrente, posto in essere tra l’altro ai danni di una minorenne, è di estremo allarme sociale;
invero, lo stesso, a prescindere dal fatto che venga in rilievo l’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., risulta incompatibile con i valori fondanti della nostra Comunità nazionale ed in particolare con il principio sancito dall’art. 2 Cost. che impone alla Repubblica di garantire i diritti inviolabili della persona, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui svolge la propria personalità, con particolare riguardo, per quanto rileva rispetto alla fattispecie considerata, ai precetti costituzionali che impongono la tutela della vita, dell’integrità fisica e della libertà della donna.

Quindi, anche prescindendo dalla natura di -OMISSIS--ostativo del fatto - -OMISSIS- commesso, trattandosi, alla luce di quanto esposto, di provvedimento sostanzialmente vincolato trova applicazione l’art. 21 octies, co. 2, primo alinea, l. 241/1990, secondo il quale “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.

In ogni caso, vale osservare, che anche nell’ipotesi in cui il potere esercitato dall’amministrazione fosse ritenuto, nonostante i gravi reati posti in essere, come avente natura discrezionale, non risulta pertinente la deduzione per cui l’amministrazione non avrebbe tenuto adeguatamente conto della circostanza per cui in Italia è presente il -OMISSIS- del ricorrente.

Giova al riguardo richiamare l'art. 5, co. 5, del citato testo unico, inciso dal dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2013, n. 202, il quale prevede che “ Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché', per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale .”

L'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ricomprende i parenti entro il terzo grado tra i familiari ai quali lo straniero può chiedere il ricongiungimento e nei cui confronti trova applicazione la particolare tutela riconosciuta alla famiglia, purché siano " a carico e inabili al lavoro secondo la legislazione italiana " (art. 29, lett. d) (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27/08/2014, n. 4393).

Nel caso di specie non sussistono tali presupposti nei riguardi del -OMISSIS-, con il quale egli non convive, per far luogo al superamento dell'automatismo espulsivo ex art. 4, comma 3, d.lgs. 286 del 1998 e alla valutazione discrezionale della pericolosità sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. cit.

Ad ogni modo, anche nell’ipotesi in cui ricorressero i presupposti appena indicati, vale ricordare come la giurisprudenza abbia già chiarito che “ la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano;
esiste infatti, una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza
” (Cons. Stato, sez. III, n. 8175-2019).

Il ricorso, pertanto, va respinto, con consequenziale -OMISSIS- alle spese secondo soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.

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