TAR Palermo, sez. II, sentenza 2015-12-15, n. 201503249
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Testo completo
N. 03249/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 444 del 2013, proposto da P A A, rappresentata e difesa dagli avv.ti M P e S J G, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. R R, sito in Palermo, Via Nunzio Morello, n. 20;
contro
Assessorato Regionale della Salute (già Assessorato alla Sanità), in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato;
nei confronti di
Ricciardi Filippo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
alla sentenza n. 476 del 2008, pubblicata in data 11/4/2008, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sez. Seconda e confermata dalla sentenza del Consiglio di Giustizia per la Regione Sicilia n. 103 del 2011, pubblicata in data 7/2/2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato intimato;
Vista la sentenza n. 476/2008, confermata dal C.g.a. con sentenza n. 103/2011 con cui è stato accolto il ricorso r.g. n. 4469/1993;
Vista la sentenza n. 1625/2013 con la quale è stato accolto il ricorso per l’ottemperanza a detta sentenza;
Vista l’ordinanza n. 1938/2014 con la quale sono state indicate al Commissario ad acta le modalità per dare esecuzione alla sentenza;
Visti gli adempimenti a tale ordinanza;
Vista l’istanza del Commissario ad acta dell’11/11/2014, che ha chiesto una proroga del termine concesso per l’espletamento degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla sentenza;
Vista l’ordinanza n. 242/2015 di proroga del termine concesso al Commissario ad acta per l’esecuzione;
Vista l’istanza presentata dalla ricorrente di revoca dell’ordinanza n. 242/2015;
Vista l’ordinanza n. 873/2015 con cui è stata rigettata l’istanza di revoca dell’ordinanza n. 242/2015 e sono stati date disposizioni al Commissario per la conclusione del procedimento di ottemperanza;
Visto il d.d.g. 12/5/2015, n. 812/2015, depositato in giudizio in data 28/5/2015, con il quale il Commissario ad acta ha dato esecuzione alla sentenza n. 476/2008, secondo quanto stabilito nel giudizio di ottemperanza;
Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dalla ricorrente in data 17/7/2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere dott.ssa Federica Cabrini;
Uditi, alla camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2015, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il giudizio di cui trattasi ha ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza di questo T.a.r. n. 476/2008 (confermata in appello), con la quale è stato annullato, per quanto di ragione, il d.a. del 21/5/1993 di approvazione della graduatoria relativa alla selezione regionale per titoli per il conferimento dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di malattie infettive vacanti nella uu.ss.ll. della Regione Siciliana.
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è stato accolto, solo in parte, con sentenza n. 1625/2013 (non impugnata).
Successivamente il Commissario ad acta, all’uopo nominato, ha chiesto una proroga del termine per dare esecuzione alla sentenza.
Detta proroga è stata concessa con ordinanza n. 242/2015.
La ricorrente ha presentato istanza di revoca di tale ordinanza, che è stata rigettata (con ordinanza n. 873/2015).
L’ordinanza n. 873/2015 ha fissato al 30/5/2015 la data per la conclusione del procedimento di esecuzione avviato dal Commissario ad acta.
In data 28/5/2015 il Commissario ad acta ha adottato il d.d.g. n. 812/2015 con il quale ha preso atto della conclusione dei lavori della Commissione convocata per la riformulazione della graduatoria di cui trattasi (v. verbale 11/3/2015, che ha collocato la ricorrente al 21° posto della nuova graduatoria e ha approvato detta graduatoria, limitandone gli effetti nei confronti della ricorrente e con salvezza delle posizioni acquisite dai contro interessati).
Con la memoria depositata in giudizio in data 17/7/2015 la ricorrente lamenta che la Commissione giudicatrice, pur avendo formalmente ottemperato alla sentenza n. 1625/2013 e alle successive ordinanze del T.a.r., tuttavia vi ha dato esecuzione in modo non coerente, violando il divieto di integrazione postuma della motivazione, atteso che - stante il mancato rinvenimento delle pubblicazioni dei controinteressati e stante il fatto che essi non hanno ottemperato alla richiesta della Commissione di ripresentare dette pubblicazioni – la Commissione avrebbe dovuto procedere all’azzeramento dei punteggi all’uopo attribuiti.
Conclude chiedendo .:
- in via principale, di ordinare al Commissario ad acta di disporre la rinnovazione delle operazioni della Commissione;
- in subordine, di accertate il proprio diritto all’assunzione, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti.
Per come rilevato nel corso della camera di consiglio ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la memoria depositata in data 17/7/2015, devi riqualificarsi come reclamo proposto ai sensi dell’art. 114, c. 6, c.p.a. e detto reclamo è, nel caso di specie, irricevibile.
Invero, recita l’art. 114, c. 6, cit.: “Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.”
Orbene, il reclamo, è l'unico mezzo processuale che l'ordinamento riconosce (a chi è stato parte del giudizio conclusosi con il giudicato) per contestare gli atti del commissario ad acta, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della discrezionalità di cui dispone nell'esecuzione del giudicato.
La proposizione del reclamo richiede il rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla norma citata per il deposito, previa notifica ai controinteressati (v. Cons. di Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4299).
Nel caso di specie la memoria (rectius il reclamo) depositata in data 17/7/2015 non è stata previamente notificata a nessuna delle parti da intimare (Assessorato della Salute e Ricciardi Filippo).
Risulta dal sistema informatico che la ricorrente ha avuto conoscenza (mediante comunicazione a mezzo pec) dell’avvenuto deposito del d.d.g. n. 812/2015 e degli allegati (deposito avvenuto in data 28/5/2015), in data 31/5/2015.
Segue da ciò che è in data 30/7/2015 è decorso il termine per la notifica e il successivo deposito dell’atto di reclamo.
Né ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti per la concessione dell’errore scusabile atteso che nessuna incertezza vi è in giurisprudenza in ordine all’interpretazione dell’art. 114, c. 6, c.p.a.
Il reclamo va quindi dichiarato irricevibile.
Osserva, ad abundantiam, il Collegio che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa della ricorrente nel corso della camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2015, la memoria depositata in data 17/7/2015 non può ritenersi volta a contestare le modalità dettate da questo T.a.r. per l’esecuzione della sentenza (v. ordinanze nn. 1938/2014, 242/2015 e n. 873/2015);invero, nessun riferimento testuale è in tal senso rinvenibile nella citata memoria, ove anzi si contesta sempre il modus operandi della Commissione (fatto proprio dal Commissario ad acta), che si prospetta costituire inesatto adempimento del giudicato.
D’altra parte, anche a seguire la tesi della difesa della ricorrente, questa avrebbe dovuto comunque proporre appello avverso le citate ordinanze (v. art. 114, cc. 8-9, c.p.a.).
Le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti costituite tenuto conto del fatto che l’Avvocatura non ha svolto difese scritte.
Nulla per le spese di Ricciardi Filippo, non costituito in giudizio.