TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-05-09, n. 201800297
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Testo completo
Pubblicato il 09/05/2018
N. 00297/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3 ai sensi di legge;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici,14;
Guardia di Finanza, Comando Interregionale Italia Centrale, Comandante Interregionale, Guardia di Finanza, Centro Addestramento di Specializzazione Orvieto, Comando Regionale Umbria e Comando Provinciale Terni, Comando Interregionale Italia Centrale, Comandante Interregionale,;
per l'annullamento
previa sospensiva
-della determinazione n. -OMISSIS- con la quale il Comando Interregionale dell’Italia Centrale ha disposto nei confronti del Maresciallo -OMISSIS- la perdita del grado per rimozione disponendo al contempo l’iscrizione d’ufficio del medesimo nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito senza alcun grado ai sensi dell’art. 2141 del Codice dell’Ordinamento Militare a decorrere ai soli fini giuridici ex art. 867 comma 5 dello stesso Codice dal -OMISSIS-data di adozione del provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio, provvedimento notificato il -OMISSIS-
- del presupposto provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio dal -OMISSIS-(Determinazione del Comandante del Centro di Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto n. -OMISSIS-
- del presupposto provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego a titolo discrezionale dal -OMISSIS- (giusta determinazione del Comandante pt dell’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza n. -OMISSIS-); di tutti i presupposti atti del procedimento disciplinare quali: il foglio n. -OMISSIS- del Nucleo d Polizia Tributaria di Temi notificato all’interessato in pari data con cui l’Ufficiale inquirente ha contestato gli addebiti a militare; il rapporto finale n. -OMISSIS- del Nucleo Polizia Tributaria di Temi notificato all’inquisito in data -OMISSIS- con cui il predetto Ufficiale inquirente a conclusione dell’istruttoria svolta ha proposto che il Maresciallo -OMISSIS- fosse assoggettato al giudizio di una Commissione di disciplina, nonché della relazione riepilogativa del medesimo del -OMISSIS-con cui il Comandante Regionale Umbria ha deferito il militare ad una Commissione di disciplina; il verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato dall’Organo Collegiale in data -OMISSIS-;
- di tutti i successivi connessi e presupposti atti, ancorché non cogniti comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espone l’odierno ricorrente, all’epoca dei fatti Ispettore presso il Centro di Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto, di esser stato sottoposto a procedimento disciplinare e di aver subito la sanzione della perdita del grado, conseguentemente a condanna penale riportata nel-OMISSIS- divenuta irrevocabile il -OMISSIS- a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-
Detta condanna alla pena di due anni è stata inflitta per il delitto di “concorso in istigazione alla corruzione” ex art. 332 c.p. avendo egli svolto tra il mese di-OMISSIS-attività di induzione nei confronti di un collega a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio.
Con nota -OMISSIS- il Comando di Orvieto ha disposto nei confronti del -OMISSIS- in relazione ai suddetti fatti la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio con decorrenza -OMISSIS-, e con successiva nota dell’11 febbraio-OMISSIS- la sospensione a titolo discrezionale dal 12 febbraio-OMISSIS-.
Il -OMISSIS- la Guardi di Finanza Nucleo PT di Terni, a conclusione del giudizio penale, ha formalmente contestato l’addebito disciplinare.
Con l’intestato ricorso -OMISSIS- impugna la determinazione n. -OMISSIS- con la quale il Comando Interregionale dell’Italia Centrale ha disposto la sanzione della perdita del grado per rimozione unitamente ai pregressi provvedimenti di sospensione dall’impiego e a tutti gli atti infraprocedimentali, deducendo motivi così riassumibili:
I.Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 1392 comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare nonché sottesa violazione della Circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza (Istruzione sui procedimenti disciplinari) sub 5.2.4 e seguenti in materia di "termini di inizio del procedimento disciplinare". Violazione del termine di avvio del procedimento disciplinare e di contestazione degli addebiti: la sanzione disciplinare inflitta nonchè l’intero procedimento sarebbe illegittimo per il mancato tempestivo avvio dell’azione disciplinare, esercitabile - secondo la normativa di riferimento - entro 180 giorni decorrenti dal-OMISSIS-;
II. Violazione di legge ovvero violazione dell'art. 1392 comma 1 del Codice dell'Ordinamento Militare. Ingiustizia Manifesta e Difetto e/o Carenza di Istruttoria. Violazione e falsa applicazione dei principi di carattere generale, valevoli anche per il personale della Guardia di Finanza, contenuti nella direttiva del Ministero della Difesa -OMISSIS-: l’azione disciplinare avrebbe dovuto essere esercitata entro 90 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza, depositata il -OMISSIS-, si che l’Amministrazione si sarebbe attivata senza