TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-30, n. 202401832
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2024
N. 01832/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2021 REG.RIC.
N. 00012/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL P I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2021, proposto da S A, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Dipartimento regionale dell’urbanistica - Consiglio regionale dell’urbanistica), in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2022, proposto da S A, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso n. 281 del 2021:
- del D.D.G. n.141 del 30.10.2020 pubblicato in G.U.R.S. parte I n. 58, Supplemento Ordinario n. 2 del 20.11.2020, con cui il Dirigente Generale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha approvato il nuovo P.R.G. e le relative N.T.A. del Comune di Sciacca adottati con deliberazione commissariale n. 16 del 20.04.2015, nella parte in cui è stato previsto che il lotto di terreno di proprietà dei ricorrenti ricada nella zona "E.1" (verde agricolo), anziché nella zona "C.3" quale prevista dal P.R.G. adottato;
- ed occorrendo, del nuovo P.R.G. e relative N.T.A. del Comune di Sciacca a seguito dell'approvazione disposta con D.D.G. n. 141 del 30.10.2020, sempre limitatamente alle particelle di terreno di proprietà dei ricorrenti e con riferimento alla destinazione urbanistica di cui sopra;
- ed occorrendo ancora, del voto n. 197 del Consiglio Regionale dell'Urbanistica del 29.07.2020 assunto con riferimento alla proposta di parere dell'Unità Operativa S2.2 del Servizio2/DRU n. 8 del 27.03.2020, nonché del voto del Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 205 in data 07.10.2010 assunto con riferimento alla proposta di parere integrativa dell'Unità Operativa S2.2 del Servizio2/DRU n.24/S2.2 del 30.09.2020, sempre limitatamente alle particelle di terreno di proprietà dei ricorrenti e con riferimento alla destinazione urbanistica di cui sopra;
- nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e/o conseguenziali.
2) quanto al ricorso n. 12 del 2022:
- del Decreto Assessoriale del 30.09.2021 pubblicato in Supplemento ordinario alla G.U.R.S. parte I n. 48 del 29.10.2021 recante approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento, nella parte in cui il lotto di terreno di proprietà del ricorrente è stato individuato nell'ambito del Comune di Sciacca quale oggetto di tutela 2 all'interno del paesaggio locale 14e (paesaggio delle colline retrodunali e delle piane fluviali dei fiumi Carabollace e Verdura e del Vallone Cava di Lauro);
- ed occorrendo, del D.A. n. 7 del 29.07.2013 di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento, nella parte di cui sopra;
- nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e/o conseguenziali.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di essere proprietario di alcuni terreni siti a Sciacca, in contrada San Giorgio, distinti in catasto al foglio n. 152, particelle numero 61, 113 e 114. In base al previgente piano comprensoriale n. 6 del 1973, il compendio immobiliare in parola ricadeva nella zona territoriale omogenea "I", destinata all’insediamento di complessi ricettivi. Il nuovo Piano Regolatore Generale di Sciacca, adottato con delibera commissariale n. 16 del 20 aprile 2015, aveva mantenuto la classificazione del fondo in parola come zona C3, aree di margine destinate a nuovi complessi insediativi per villeggiatura e ricettività turistica. Tuttavia il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, aderendo al voto n. 197 del Consiglio Regionale dell’Urbanistica del 29.07.2020, ha riclassificato i lotti del ricorrente in zona "E.1" (verde agricolo).
La modifica alla destinazione urbanistica del fondo è stata ancorata dall’Amministrazione all’esigenza di limitare le perimetrazioni interessate dalla zona C3 e, in particolare, quelle ad est del centro abitato in considerazione dell’elevato consumo di territorio da loro determinato, ed è stata poi ratificata dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente con il decreto n. 141 del 30 ottobre 2020, pubblicato sulla GURS n. 58 del 20 novembre 2020, con il quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Sciacca.
2. Con un primo ricorso, n. 281/2021 r.g., notificato il 19 gennaio 2021 e depositato il 12 febbraio successivo, il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento del citato decreto di approvazione del PRG e degli atti pregressi, nella sola parte in cui i lotti di sua proprietà sono stati inseriti in zona E.1, piuttosto che C.3.
L’impugnazione è affidata a due ordini di censure.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la tardiva approvazione del P.R.G. e la formazione del silenzio-assenso rispetto al provvedimento adottato dal Comune.
Con il secondo ordine di censure ci si duole, in sintesi, della circostanza che l’intimato Assessorato sarebbe intervenuto sulla zonizzazione delle succitate particelle in assenza dei presupposti di legge e, comunque, senza compiutamente motivare sulla riclassificazione di esse dalla zona C.3 alla zona E.1. Ha altresì evidenziato parte ricorrente che il comparto in prossimità dei lotti di sua proprietà è stato edificato al 50%, attesa l’intervenuta definizione di piani di lottizzazione ivi realizzati, sicché l'edificazione del fondo per cui è causa completerebbe il comparto edificatorio di contrada San Giorgio rendendolo più funzionale.
3. Successivamente, con un secondo mezzo di tutela, n. 12/2022 r.g., il ricorrente è insorto avverso il D.A. n. 64 GAB del 30.9.2021, recante l’approvazione del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento, nonché avverso il precedente decreto di adozione del medesimo Piano (D.A. n. 7 del