TAR Roma, sez. 2T, ordinanza collegiale 2013-02-01, n. 201301145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza collegiale 2013-02-01, n. 201301145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201301145
Data del deposito : 1 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09259/2012 REG.RIC.

N. 01145/2013 REG.PROV.COLL.

N. 09259/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 9259 del 2012, proposto da Z D, rappresentato e difeso dall’avv. A D M presso il cui studio in Roma, alla via Ugo Bartolomei n. 18, è elettivamente domiciliato;




contro

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è ex lege domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti di

A G;



per l'annullamento

- del provvedimento emesso in data 22 giugno 2012 dal Capo del Corpo Forestale dello Stato, nonché del successivo provvedimento emesso in data 7 agosto 2012, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per esami bandito con decreto del capo del C.F.S. del 23 novembre 2011 per la nomina di 400 allievi vice ispettori

- di ogni altro provvedimento allo stesso presupposto, conseguenziale e/o connesso con riferimento al medesimo oggetto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Espone il ricorrente – dipendente del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed appartenente al ruolo del personale degli operatori e dei collaboratori del Corpo Forestale dello Stato – di aver presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami, di cui al bando pubblicato in data 29 novembre 2011, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del C.F.S.

L’art. 1 del bando prevedeva che:

- 67 posti fossero riservati a coloro che alla data di scadenza del bando risultassero già appartenere al ruolo dei sovrintendenti del C.F.S.;

- ulteriori 67 posti fossero riservati agli appartenenti ai ruoli del C.F.S. con almeno 3 anni di anzianità di servizio effettivo alla data di scadenza del bando in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, salvo quello della lettera b) relativo all’età

- ed ulteriori 15 posti fossero riservati al coniuge ed ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti del personale delle forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.

L’art. 2 comma 1 lettera b) del bando di concorso, inoltre, ha previsto tra i requisiti di partecipazione il possesso di un’età non superiore a trentadue anni con esclusione di qualsiasi elevazione e non inferiore a diciotto.

Con decreto emesso in data 22 giugno 2012, nonché con successivo provvedimento emesso in data 7 agosto 2012, il Capo del C.F.S. ha escluso il ricorrente dal concorso in quanto in possesso, alla data di scadenza del bando, di un’età superiore a quella prevista; e, al contempo, privo di un’anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni, “in base alla quale, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera a) del medesimo decreto legislativo, viene meno la necessità del requisito dell’età”.

Le censure dalla parte ricorrente articolate avverso tale provvedimento concernono i seguenti profili di affermata illegittimità dello stesso:

Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Eccesso di potere sotto il profilo della generica e lacunosa, insufficiente o quanto meno difettosa motivazione ed istruttoria.

Viene, in primo luogo, osservato come l’art 15 del D.Lgs. 201/1995 (come modificato dal D.Lgs. 87/2001) preveda che la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegua, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami al quale possono partecipare:

- gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti del C.F.S., purché in possesso del prescritto titolo di studio e senza limitazione di età alcuna;

- gli

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