TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-01-19, n. 200900008
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N. 00008/2009 REG.SEN.
N. 00163/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 163 del 1998, proposto da:
Azienda Agricola San Odorico di L S e Ditta Simeoni Pericle - Azienda Agricola Vivai, rappresentate e difese dagli avv. N B, M C, A S, con domicilio eletto presso N B Avv. in Trieste, largo Don Bonifacio 1;
contro
Comune di Sacile, rappresentato e difeso dagli avv. B B, M M, con domicilio eletto presso B B Avv. in Trieste, via Ginnastica 24;
per l'annullamento
delle delibere n. 56 dd. 11.6.1997 e n. 58 dd. 12.6.1997 del Consiglio Comunale di Sacile relative al P.R.G.C. Variante generale di adeguamento ai sensi della l.r. n. 52/91. Esame osservazioni-opposizioni, riserve regionali. Approvazione piano;nonchè del decreto dd. 24.11.1997 del Presidente della Giunta regionale, di conferma dell'esecutività delle suddette deliberazioni;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sacile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/12/2008 il dott. O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono titolari di aziende agricole ed impugnano la variante di piano in epigrafe specificata per la previsione di una strada che verrebbe ad interessare le loro proprietà.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione di legge ;nell’assunto che sarebbe stata violata la l. r. 43/1990 relativa alla valutazione di impatto ambientale perché l’opera progettata avrebbe effetti devastanti sulle loro aziende agricole ed in sede di indagine geologico tecnica non si sarebbe tenuto conto di numerosi elementi – descritti negli appunti allegati – che sconsigliano la realizzazione dell’opera che sarebbe fatta in area esondabile e senza porre attenzione alla natura sismica del suolo.
2) Eccesso di potere per insufficienza della motivazione nonché contraddittorietà con atti precedenti della P.A.;nell’assunto che vi sarebbe contrasto con le direttive adottate con delibera 44/94 che impone la tutela del paesaggio agricolo. La decisione sfavorevole rispetto all’osservazione di privati relativamente a previsioni di piano che li danneggiano dovrebbe dare conto delle ragioni di fatto e diritto che l’hanno determinata mentre sarebbe generica e apodittica.
3) Eccesso di potere per contraddittorietà per illogicità della motivazione nonché contraddittorietà con precedente provvedimento della PA; nell’assunto che nel caso analogo del previsto cavalcavia l’osservazione n. 195 presentata da numerosi artigiani veniva accolta in parte facendo proprie le argomentazioni espresse dai ricorrenti.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale di Sacile controdeducendo per il rigetto ed eccependo la tardività del ricorso.
L’eccezione di inammissibilità non ha pregio dato che il termine per l’impugnazione non può che decorrere dalla data di esecutività della variante contenente la previsione lesiva dell’interesse della parte ricorrente sicchè il ricorso si rivela in termini, in quanto proposto entro il termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso del decreto del Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi dell’art. 33, 1^ c. lett c) della l.r. 52/1991, determina l’entrata in vigore dello strumento pianificatorio comunale.
Ai fini della verifica della permanenza dell’interesse il TAR, con ordinanza interlocutoria n. 26/08, ha ritenuto necessario verificare se il vincolo urbanistico preordinato all’espropriazione di cui alla variante impugnata con il presente ricorso era stato o meno rinnovato dopo la sua intervenuta scadenza ope legis per decorso quinquennio, appurando che dopo l’impugnata variante del 1997 si sono succedute quattro diverse previsioni pianificatorie:
con deliberazione consiliare n. 48 del 4.6.2003 è stata adottata la variante n. 38 al PRGC che prevedeva una diversa viabilità, peraltro sempre intersecante la proprietà dei ricorrenti:
con deliberazione consiliare n. 20 del 22.3.2005 è stata approvata la predetta variante n. 38 che ha eliminato ogni previsione viabilistica relativa all’area de quo;
con deliberazione consiliare n. 51 del 16.7.2008 è stata adottata la variante n. 54 al PRGC che impone un nuovo tracciato viabilistico con vincolo urbanistico preordinato all’esproprio sulle proprietà dei ricorrenti.
E’ pertanto evidente da quanto sopra riepilogato che i vincoli urbanistici derivanti dalla variante impugnata con il presente ricorso sono ormai venuti meno ed è quindi venuto meno l’interesse a coltivare la presente vertenza dall’esito della quale nessun risultato utile può ormai derivare alla parte ricorrente.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Ai fini della valutazione della soccombenza virtuale necessaria per la richiesta condanna alle spese il Collegio osserva che nel merito il ricorso era infondato.
Quanto alla prima censura si rileva che non risulta dimostrato in causa che, all’epoca, la variante censurata dovesse essere preceduta da valutazione di impatto ambientale.
Anche la seconda censura si rivela inaccoglibile perché la generale direttiva di tutela del paesaggio agricolo non comporta di per sé alcun vincolo di assoluta intangibilità dello stesso e meno che mai vale ad escludere la possibilità di inserirvi un asse viario.
Le argomentazioni proposte in sede di osservazioni risultano essere state singolarmente esaminate e ritenute in contrasto con le linee portanti del piano, il che è motivazione sufficiente, dato che permette di evincerne la valutazione prioritaria assegnata alla viabilità.
Non può infine dedursi alcuna contraddittorietà né illogicità dal fatto che altra osservazione relativa ad altro contesto sia stata quantomeno parzialmente accolta, anche a prescindere dalle precisazioni fornite dalla difesa dell’amministrazione che ha chiarito come in tal caso l’osservazione mirava a far ripristinare la previsione di un’ulteriore strada e quindi rientrava nell’ottica sostanzialmente privilegiante la viabilità che ha condotto al non accoglimento delle altre osservazioni.
Dato che il ricorso era infondato e da respingere le spese vanno poste a carico delle parti ricorrenti e sono liquidate come in dispositivo.