TAR Trento, sez. I, ordinanza collegiale 2009-04-14, n. 200900019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza collegiale 2009-04-14, n. 200900019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 200900019
Data del deposito : 14 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00040/2009 REG.RIC.

N. 00019/2009 REG.ORD.COLL.

N. 00040/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e L O, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Trento, via Petrarca, n. 8

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. G G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Trento, via Calepina, 12

nei confronti di

C C, D I M, C M, R A, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Comunale di Trento del 12.12.2008, n. 463, comunicata con nota del 30.12.2008 prot. n. 15994/08/7 del Servizio Personale del Comune di Trento, con cui è stata negata l'assunzione del ricorrente;

- del certificato del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento del 10.12.2008 a firma Rita Franceschi, con cui l’istante è stato giudicato inidoneo all’impiego;

- del bando di concorso per il reclutamento di agenti di polizia municipale, atto n. 8012/7, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Personale del Comune di Trento n. 148/7 del 23.6.2008, nonché del regolamento speciale del Corpo Polizia Municipale di Trento - Monte Bondone, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 25.10.2005, n. 102 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale 22.5.2008, n. 55.

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9.4.2009 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

che il signor -OMISSIS-ha partecipato alla procedura concorsuale per la copertura di posti di vigile urbano presso il resistente Comune, superando con esito positivo le relative prove d'esame e collocandosi al nono posto della graduatoria di merito;

che, secondo le espresse previsioni del bando di concorso, l'assunzione era subordinata all'esito positivo di visita medica;

che il ricorrente, previo invito da parte del Comune, si è sottoposto alla suddetta visita medica presso l’ambulatorio di Progetto Salute S.r.l. per l'effettuazione dell'esame audiometrico, facendo successivamente pervenire all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - U.O. Assistenza Primaria, il relativo certificato;

che in esito al visto esame, attestante l’esistenza di "ipoacusia pantonale neurosensoriale simmetrica di natura da determinare”, è stato tratto un giudizio di inidoneità all’assunzione, con riferimento alle limitazioni stabilite dall’art. 23 del regolamento di Polizia Municipale e tenuto, altresì, conto del superamento dei parametri fissati nel D.P.R. 23.12.1983, n. 903 (ora D.M. 30.6.2003, n. 198);

che il ricorrente ha contestato nell’atto introduttivo la vista statuizione, producendo diversa certificazione, da cui emerge l’esistenza di una lieve ipoacusia, peraltro limitata ai soli toni acuti, normale essendo l’udito per quelli bassi;

Ritenuto:

che a fronte delle viste divergenti attestazioni reputa il Collegio che, ai fini del decidere sulla prodotta domanda cautelare, debba essere svolto un accertamento nel contraddittorio delle parti in causa ai fini di appurare la sussistenza o meno dell’infermità e comunque del suo grado;

Visto l’art. 44, comma 1, del R.D. 26.6.24 n. 1054, come novellato dall’art. 16 della L. 21.,7.2000, n. 205,

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