TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-07-30, n. 202102583
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Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 02583/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00517/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2021, proposto dalla Fisiomedica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Schinina', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Asp di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Salus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
ai sensi dell’art. 116 del codice del processo amministrativo, della nota n. prot. U – 0009587 del 18.03.2021, con la quale è stato differito l’esercizio del diritto di accesso per l’ostensione dei documenti indicati nella istanza presentata a mezzo pec in data 15.02.2021;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente all'accesso a tutti i documenti richiesti con istanza del 15.02.2021 e, conseguentemente, condanna dell’Amministrazione a provvedere in relazione alla medesima istanza di accesso agli atti, con nomina di Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inadempimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2021, celebrata da remoto, in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, il dott. Francesco Bruno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con diffida del 15.02.2021, la Fisiomedica S.r.l., nella qualità di centro privato convenzionato operante sul territorio dell’A.S.P. di Ragusa, ha diffidato l’ente pubblico resistente al pagamento dell’importo di € 150.560,31 a titolo di prestazioni erogate extra budget in favore dell’ASP di Ragusa per le annualità 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, in applicazione dell’art. 8 del D.A. n. 2087 del 9.11.2018.
Contestualmente, la Fisiomedica srl ha anche chiesto di estrarre copia della documentazione dalla quale poter evincere le seguenti informazioni funzionali al recupero del credito vantato: a) l’ammontare delle economie di spesa relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica convenzionata da privati; b) l’ammontare delle prestazioni erogate in extra budget dalle strutture accreditate e contrattualizzate insistenti nel territorio dell’ASP di Ragusa, con la suddivisione per branche, negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; c) l’ammontare delle prestazioni erogate in extra budget dalla Fisiomedica S.r.l. distinte per anno dal 2015 al 2019.
L’A.S.P. di Ragusa, con nota del 18.03.2021, ha riscontrato detta richiesta rilevando che “ per l’anno 2019 è in fase di istruzione il conguaglio delle competenze delle strutture private accreditate che costituisce presupposto per la definizione delle correlate economie e delle remunerazioni degli extra budget secondo le modalità previste dai decreti di riferimento. In prosieguo si procederà alla determinazione delle economie di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 per le quali, trattandosi di anni pregressi, sono in corso verifiche atte a definirne l’esatta entità. Si fa pertanto riserva di trasmettere a seguire quanto richiesto ”.
Con il ricorso in epigrafe – proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. - la società ricorrente ha impugnato la illustrata nota di risposta fornita dall’ASP, ritenendo che abbia una valenza dilatoria tesa a ritardare sine die la ostensione dei documenti ed il