TAR Catania, sez. II, sentenza 2016-10-25, n. 201602731
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Pubblicato il 25/10/2016
N. 02731/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02049/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2015, proposto da:
Istituto Regionale Per Lo Sviluppo delle Attivita' Produttive - I.R.S.A.P., in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’Avvocato M D (C.F. DPTMRZ63D22C342B), con domicilio presso il suo studio, in Catania, Viale Vittorio Veneto 14;
contro
Comune di Pace del Mela, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 42 in data 22 giugno 2015 del Sindaco del Comune di Pace del Mela.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame l’Istituto ricorrente ha impugnato il provvedimento del Sindaco del Comune di Pace del Mela n. 42 in data 22 giugno 2015, con cui si è ordinato all’I.R.S.A.P. di intervenire, nel termine assegnato, per le azioni di competenza finalizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi giacenti nelle aree dei complessi industriali di Giammoro, con oneri economici a suo carico, risultando esso il soggetto giuridico obbligato per legge, atteso che “i rifiuti di cui trattasi sono depositati in aree appartenenti al territorio di cui l’Istituto è titolare della pianificazione e della gestione”.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 individua, quali soggetti tenuti alla rimozione, all’avvio a recupero, allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, coloro che violano i divieti di cui ai precedenti primo e secondo comma, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, nonché, qualora il fatto sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, la persona giuridica stessa e, in solido, i soggetti che siano subentrati nei diritti di essa secondo le previsioni di cui al decreto legislativo n. 231/2001;b) nessuna norma individua quale soggetto giuridico tenuto agli adempimenti sopra indicati l’ente di sviluppo industriale titolare del potere di pianificazione e di gestione dell’area;c) il citato art. 192, terzo comma, inoltre, prevede la responsabilità dei soggetti contemplati nei primi due commi della disposizione, a condizione che la violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati.
Il Comune di Pace del Mela, cui il ricorso è stato ritualmente notificato in data 24 settembre 2015, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 871/2015, depositata in data 21 ottobre 2015, il Tribunale ha concesso la sospensione del provvedimento impugnato.
Nella pubblica udienza del 19 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Il citato art. 192, terzo e quarto comma, del decreto legislativo n. 152/2006 individua quali destinatari del provvedimento sindacale coloro che violano i divieti di cui al primo e secondo comma (inclusi gli amministratori ed i rappresentanti della persona giuridica e, in solido con i primi, i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa), nonché il proprietario e i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non individua l’I.R.S.A.P. quale proprietario o titolare di diritti reali o personali di godimento (risultando, anzi, il contrario dalla motivazione dell’ordinanza), ma quale soggetto titolare del potere di pianificazione e gestione amministrativa dell’area.
Ciò, però, non giustifica l’emanazione di un ordine di smaltimento anche nei confronti dell’I.R.S.A.P., avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma di cui si discute.
Inoltre, se l’Istituto ricorrente fosse stato proprietario o titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’area, il Comune intimato, prima di emanare nei suoi confronti il provvedimento in questione, avrebbe dovuto accertare che la violazione fosse stata al primo imputabile a titolo di dolo o colpa in base ad accertamenti effettuati in contraddittorio con l’I.R.S.A.P. stesso (art. 192, terzo comma: sul punto cfr., fra le altre, Tar di Milano, IV, n. 1373/2014, Tar di Catania, I, n. 3235/2011, Cons. St., V, n. 4614/2010 e Tar di Firenze, sez. II, n. 762/2009)
Ciò non risulta che sia avvenuto nel caso in esame.
Ne consegue che il ricorso va accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui esso impone un obbligo di smaltimento dei rifiuti all’Istituto ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto della non particolare complessità della controversia in esame.