TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-12-23, n. 201903042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-12-23, n. 201903042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201903042
Data del deposito : 23 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2019

N. 03042/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01307/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C A, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza, 51, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Questura di Catania, in persona del Questore pro tempore;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

con il ricorso principale:

del Decreto Cat. -OMISSIS-, adottato del Questore di Catania in data 16 maggio 2018, notificato al ricorrente in data 29 maggio 2018, di rigetto dell'«istanza … intesa ad ottenere il rilascio della licenza di P.S. per sala pubblica di gioco, con locali siti in-OMISSIS-, -OMISSIS-»;

di ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compresi gli atti dell'istruttoria condotta.

per l’annullamento

con il ricorso per motivi aggiunti presentato il 03/10/2019 :

del Decreto Cat. -OMISSIS-, adottato del Questore di Catania in data 12 settembre 2019, notificato al ricorrente in data 24 settembre 2019, di rigetto dell'«istanza … intesa ad ottenere il rilascio della licenza di P.S. per sala pubblica di gioco, con locali siti a -OMISSIS-in -OMISSIS-»;

di ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compresi gli atti dell'istruttoria condotta, e la nota 13 marzo 2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sig. -OMISSIS- presentava istanza al Questore di Catania per il rilascio dell’autorizzazione richiesta dall’art. 88 del R.D. n. 773/1931 per l’esercizio di una sala giochi nei locali siti in -OMISSIS- (CT), -OMISSIS-. Il Questore di Catania denegava però il rilascio del titolo autorizzatorio richiesto con decreto Cat. -OMISSIS- del 16/05/2018, notificato all’autore della predetta istanza il 29/05/2018, in base all’esito di precedenti controlli di polizia (in numero di 6), e delle relazioni (a detta dell’Amministrazione intimata) esistenti fra il Sig. -OMISSIS- e il Sig. -OMISSIS-, quest’ultimo soggetto a cui carico sussistevano numerosi e assai gravi precedenti penali

Il Sig. -OMISSIS-, ritenendo illegittimo tale provvedimento, lo impugnava con ricorso notificato il 26/07/2018 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 03/08/2018.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite del competente ufficio dell’Avvocatura dello Stato, con deposito di memoria in segreteria il 31/08/2018.

La domanda cautelare proposta dal ricorrente veniva rigettata dal Collegio con ordinanza n. -OMISSIS-;
che tuttavia il CGA, gravato in sede d’Appello avverso la stessa, riformava con ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale veniva concessa la misura cautelare invece denegata dal giudice di primo grado.

In data 18/07/2019 aveva luogo la (prima) udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe. Qui però il Collegio, considerata la necessità di acquisire dettagliate informazioni circa lo stato del procedimento aperto dalla nota CAT. P.A.S.I./ 11.A/2019 del 13/03/2019 della Questura di Catania, disponeva incombenti nei confronti dell’Amministrazione intimata con ordinanza istruttoria n. 1837/2019.

Nell’adempiere all’incombente sopra indicato, l’Amministrazione intimata rappresentava essere prossimo alla conclusione procedimento amministrativo aperto dalla nota CAT. P.A.S.I./ 11.A/2019 del 13/03/2019 della Questura di Catania. Così come in effetti accadeva con l’adozione del nuovo Decreto Cat. -OMISSIS-, adottato del Questore di Catania in data 12 settembre 2019 e notificato al ricorrente in data 24 settembre 2019, di rigetto dell’«istanza … intesa ad ottenere il rilascio della licenza di P.S. per sala pubblica di gioco, con locali siti a -OMISSIS-in -OMISSIS-».

Il ricorrente principale gravava il predetto provvedimento con un ricorso per motivi aggiunti notificato il 02/10/2019 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 03/10/2019.

Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali.

In data 5/12/2019 aveva luogo l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

I – Il Decreto Cat. -OMISSIS-, adottato del Questore di Catania in data 12 settembre 2019, sostituendosi al decreto Cat. -OMISSIS- del 16/05/201 del Questore di Catania nel – parimenti - rigettare l’istanza che il Sig. -OMISSIS- presentava per il rilascio dell’autorizzazione richiesta dall’art. 88 del R.D. n. 773/1931 per l’esercizio di una sala giochi nei locali siti in -OMISSIS- (CT), -OMISSIS-, ha compiuto una valutazione del tutto autonoma rispetto agli eventuali provvedimenti che avrebbero potuto essere adottati dall’Amministrazione intimata in conformità al dispositivo dell’ordinanza n. -OMISSIS- del CGA.

Quest’ultima ha infatti evidenziato, all’interno del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, di avere “ svolto ulteriore istruttoria a seguito dell’acquisizione di ulteriori elementi informativi relativi al richiedente ”, senza mai esternare in motivazione, quale unica ragione del proprio successivo intervento, la volontà di ottemperare alla ordinanza n. -OMISSIS- del CGA.

Dal che, stante l’evidente autonomia del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti rispetto a quello oggetto del provvedimento cautelare menzionato da ultimo, non può non discendere, quale conseguenza, la improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso principale, posto che il (nuovo) diniego avversato dall’attuale ricorrente non verrebbe comunque meno anche nell’ipotesi dell’accoglimento di quest’ultimo. E parimenti e per le medesime ragioni, non possono non essere ritenute infondate le doglianze proposte con i primi due motivi del ricorso per motivi aggiunti, con i quali il ricorrente ha postulato il ricorrere di un vizio di invalidità derivata (del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, a causa dei vizi che già inficiavano quello impugnato con il ricorso principale), e di un vizio di mancata ottemperanza alla ordinanza n. -OMISSIS- del CGA.

II – Con il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti il ricorrente, nonostante la sovrabbondante elencazione di censure in rubrica, si duole unicamente di due circostanze: ovvero della eccessiva durata del procedimento conclusosi con la adozione del Decreto Cat. -OMISSIS-, adottato del Questore di Catania in data 12 settembre 2019, e della mancanza di effettività del dialogo endoprocedimentale intercorso fra l’attuale ricorrente e l’Amministrazione intimata.

Ma quanto al primo profilo, v’è da evidenziare l’irrilevanza, ai fini della legittimità di un provvedimento amministrativo, dell’eventuale eccessiva durata del procedimento prodromico alla sua adozione (cfr., ex plurimis e più di recente, T.A.R. Lombardia- Milano, Sez. II, Sent. 25 ottobre 2019, n. 2262).

D’altra parte, occorre tener conto che, nel caso di specie, è stata l’ordinanza n. -OMISSIS- del CGA ad azzerare l’attività in precedenza svolta dall’Amministrazione intimata. Non appare dunque aberrante al Collegio che l’Amministrazione intimata, la quale proprio in relazione al predetto provvedimento giurisdizionale - pubblicato il -OMISSIS-- si era ritenuta onerata dello svolgimento di una “ ulteriore istruttoria ”, abbia impiegato un termine di circa 3 mesi per addivenire alla formulazione del preavviso di rigetto, e di circa quattro mesi per giungere all’adozione del provvedimento finale, previa valutazione delle osservazioni proposte dall’attuale ricorrente con atto del 2/05/2019.

Per quanto invece riguarda la effettività del contraddittorio endoprocedimentale, il ricorrente la ritiene inficiata – per violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti dell’Unione Europea e dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1, Primo Protocollo CEDU, oltre che dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 – dalla differenza tra le motivazioni indicate nel preavviso di rigetto (ovvero: la frequentazione con -OMISSIS- a mezzo della sorella di lui, e propria ex moglie), e quelle invece addotte nel provvedimento finale (ovvero: la frequentazione con -OMISSIS- ed i precedenti del -OMISSIS-anteriori alla regolarizzazione prevista dall’art. 643 della L. n. del 190/2014).

Secondo però una giurisprudenza che il Collegio condivide ed intende far propria, " è legittimo il diniego … nell'ipotesi in cui non vi sia perfetta corrispondenza di contenuto con il cd. preavviso di diniego ben potendo l'amministrazione sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego che assume esso solo natura di atto lesivo ” (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 10 dicembre 2007, n. 6325). Né la lamentata non perfetta corrispondenza fra il contenuto del preavviso di rigetto e del provvedimento finale può ritenersi avere arrecato un concreto pregiudizio all’attuale ricorrente nel caso di specie. Infatti tanto nella motivazione del preavviso di rigetto, quanto in quella del provvedimento finale, quel che appare centrale, ai fini della valutazione negativa della personalità dell’attuale ricorrente, è la sua frequentazione con un soggetto (lo -OMISSIS-) gravato da gravissimi pregiudizi penali in materia di traffico di sostanze stupefacenti. La rilevanza di quel dato (la cui veridicità è corroborata dal risultato di intercettazioni telefoniche intercorse fra lo -OMISSIS- e l’attuale ricorrente, il cui contenuto è stato rappresentato per esteso dall’Avvocatura dello Stato nella memoria depositata in segreteria il 04/11/2019) non può pertanto a parere del Collegio essere inficiata dal fatto che quella frequentazione - soltanto in base alla motivazione del preavviso di rigetto, e non anche in base a quella del provvedimento finale - risulterebbe esser stata agevolata dalla qualità di sorella dello -OMISSIS- della ex moglie dell’attuale ricorrente.

Il Collegio respinge pertanto il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti.

III – Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato vizi di travisamento dei

fatti e difetto di istruttoria, di difetto di motivazione, di contraddittorietà evidente, di insussistenza dei presupposti per procedere all’adozione del provvedimento di diniego, di insussistenza ed insufficienza dei rapporti di frequentazione contestati al sig. -OMISSIS-e posti a fondamento del

provvedimento di diniego, di distorsioni della funzione pubblica a fini lato sensu sanzionatori estranei allo scopo, di eccesso di potere per sviamento, di violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 11, 86 ed 88 T.U.L.P.S., dell’art. 1, comma 643, l. n. 190/2014 e della Circolare Ministero Interno, Dipartimento P.S. 27 gennaio 2015, n. 557 /PAS/U/001269/13500.F.27.

Preliminarmente il Collegio non ritiene che la valutazione negativa della personalità dell’attuale ricorrente debba, per poter essere positivamente supportata, abbisognare (anche) del contributo dato dai precedenti di polizia e/o giudiziaria per l’esercizio di gioco d’azzardo riferibili allo stesso.

Il Collegio ritiene pertanto di poter far propria in proposito l’opinione manifestata dal CGA nell’ordinanza n. -OMISSIS-, secondo cui “ gli altri fatti contestati al ricorrente costituiscono oggetto della c.d. “sanatoria” introdotta dalla l. n. 190 del 23.12.2014 e che perciò non possono essere posti a base di provvedimenti valutativi (come del resto disposto dalla Circolare del 27.1.2015 n.557 PAS/U/001269/13500.F.27, del Dipartimento P.S. del Ministero dell’Interno ”, senza alcuna incidenza della stessa sulla correttezza del complessivo giudizio negativo della personalità del ricorrente formulato dall’Amministrazione intimata in base alle frequentazione dello stesso con lo -OMISSIS- (e quindi ed ancora: con conseguente irrilevanza, più in radice, dei pur denunciati vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 643, l. n. 190/2014 e della Circolare Ministero Interno, Dipartimento P.S. 27 gennaio 2015, n. 557/PAS/U/001269/13500.F.27).

Per quanto invece attiene alla frequentazione con lo -OMISSIS-, il ricorrente tenta di svalutarne la rilevanza affermando, da un lato, che “ la stessa circostanza che da più di dieci anni lo -OMISSIS- è stato recluso ha impedito che ci sia alcuna cointeressenza attuale e concreta tra il ricorrente e quel soggetto ”;
e dall’altro [con riguardo alla persona della propria sorella Sig.ra -OMISSIS-Maria Gloria, (asseritamente) compagna dello -OMISSIS- non oltre l’anno 2007] che egli “ non può rispondere per quanto più di dieci anni addietro ha fatto la (propria) sorella: per giurisprudenza pacifica, le autorizzazioni di polizia non possono essere negate a taluno a casa della sussistenza in capo a parenti (anche stretti congiunti) di precedenti penali)”,

Ma quanto al secondo punto, deve escludersi, in base ad un obiettivo esame della motivazione del provvedimento impugnato, che il giudizio negativo formulato nei confronti dell’attuale ricorrente tragga esclusiva materia dalla considerazione dei precedenti penali dai quali è stata gravata la propria sorella, altresì (asseritamente) ex compagna dello -OMISSIS-.

Per quanto invece riguarda le frequentazioni con lo -OMISSIS-, occorre evidenziare come lo stesso sia stato autore di reati in materia di sostanze stupefacenti non individualmente, ma in quanto a capo di una organizzazione dedita ad una tale attività illecita. Le intercettazioni telefoniche il cui contenuto è stato riportato dall’Avvocatura dello Stato nella memoria depositata in Segreteria il 04/11/2019, evidenziano in modo incontrovertibile la vicinanza dell’attuale ricorrente proprio all’attività della predetta organizzazione, piuttosto che (soltanto) alla persona dello -OMISSIS- in quanto tale. La lunga detenzione subita da quest’ultimo non può quindi giovare quale argomento a favore dell’attuale ricorrente, a fronte di fortissimi indizi circa una non estraneità di quello all’attività svolta dalla organizzazione di cui lo -OMISSIS-, con sentenza passata in giudicato, è stato accertato essere a capo;
e senza che in questa sede possano essere valutate le ragioni per le quali la posizione dell’attuale ricorrente è stata stralciata dal procedimento penale conclusosi con la condanna dello -OMISSIS-.

Né qui, od all’interno di altri motivi di ricorso, è dato riscontrare la esistenza di critiche puntuali e persuasive al passo della motivazione del provvedimento impugnato che si riporta subito appresso: “ sebbene la posizione del predetto -OMISSIS- all’interno del processo penale de quo (n. 12154/08 N.G.N.R.) sia stata poi stralciata e successivamente archiviata, le intercettazioni riportate nella succitata c.n.r.. ora acquisita, mettono in luce un ruolo attivo da parte del richiedente nelle attività illecite svolte dallo -OMISSIS- e dal suo gruppo ”.

Si deve quindi ritenere che l’attuale ricorrente, proprio in virtù dei sopra menzionati contatti, sia stato correttamente ritenuto privo del possesso del requisito della buona condotta, indefettibilmente richiesto dall’art. 11 del T.U.L.P.S. per il rilascio di licenze di polizia.

Viene quindi rigettato anche il quarto motivo di ricorso.

IV – Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta vizi di travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà evidente, sviamento, violazione del principio di tutela dell’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. e 3 TUE, violazione e falsa applicazione art. 11, 86 e 88 T.U.L.P.S., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 643, l. n. 23 dicembre 2014, n. 190, dell'art. 3, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011, violazione e falsa

applicazione artt. 49 e 56 TFUE, contrasto con gli artt. 41 Cost. e 3 TUE, nonché illegittimità costituzionale della disciplina risultante dagli artt. 11, 86 e 88 tulps e dall’art. 1, comma 643, l. n. 190/2016, per contrasto con gli artt. 41 Cost., 3 TUE, 49 e 56 TFUE.

Ancora una volta, rispetto all’ampiezza delle censure indicate in rubrica, le argomentazioni critiche ivi concretamente sviluppate dal ricorrente si risolvono, in definitiva, nella affermazione secondo cui “ il difetto di motivazione risulta evidente nella misura in cui, non solo l’Ufficio non è stato in grado di addurre motivazioni valide a sostegno del diniego, ma, soprattutto, non ha consentito al -OMISSIS-di porre in essere tutto quanto necessario per tutelare l’attività di impresa da intraprendere”.

Ma quanto all’opinione secondo cui “ l’Ufficio non è stato in grado di addurre motivazioni valide a sostegno del diniego ”, il Collegio rileva come essa sia fallace a fronte di quanto invece puntualmente rilevato dall’Amministrazione intimata: ovvero che ““ sebbene la posizione del predetto -OMISSIS- all’interno del processo penale de quo (n. 12154/08 N.G.N.R.) sia stata poi stralciata e successivamente archiviata, le intercettazioni riportate nella succitata c.n.r.. ora acquisita, mettono in luce un ruolo attivo da parte del richiedente nelle attività illecite svolte dallo -OMISSIS- e dal suo gruppo ”.

Appaiono, poi, non condivisibili le affermazioni del ricorrente circa un presunto obbligo dell’Amministrazione intimata di consentire al “ al -OMISSIS-di porre in essere tutto quanto necessario per tutelare l’attività di impresa da intraprendere , tenuto conto della particolare delicatezza degli interessi che la stessa Amministrazione è tenuta a tutelare nel settore in questione, rispetto ai quali gli interessi di natura economica e imprenditoriale sono del tutto recessivi.

Allo stesso modo e per ragioni analoghe appaiono non condivisibili le argomentazioni sviluppate con riguardo all’attività di raccolta di scommesse sportive .

V – Il Collegio, conclusivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse il ricorso principale, e rigetta il ricorso per motivi aggiunti, statuendo sulla refusione delle spese di lite fra le parti come da soccombenza.

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