TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2010-05-27, n. 201000498
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N. 00498/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01036/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2010, proposto da:
L A D A, M D A e M L, rappresentati e difesi dagli avv. A D M e G D M, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, via Leopardi, 22;
contro
Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. A M, A M e M R S, domiciliato in Milano, presso la sede dell’Avvocatura Civica,;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento del Comune di Milano del 25.2.2010, pratica n. 9871/2007, avente il P.G. n. 167696/2010 del 2.3.2010 spedito con raccomandata del 5 marzo successivo, con il quale è stato disposto l'annullamento della D.I.A. presentata in data 27.3.2007 e, previa valutazione dell'inesistenza di vizi delle procedure, ordinato la demolizione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché la esecuzione d'ufficio della rimozione delle opere eseguite in caso di inadempienza;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare della comunicazione di avvio del procedimento del 26.8.2009, prot. n. 640591.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il provvedimento impugnato è stato disposto l’annullamento della DIA presentata in data 27.11.2007 avente ad oggetto il recupero del sottotetto e la ristrutturazione edilizia di porzione di sottotetto condonato;
l’annullamento è motivato con il contrasto con l’art 63 comma 6 L.R.12/2005, in quanto la porzione di sottotetto oggetto di recupero ha una altezza pari a 3 mt, a fronte dell’altezza media di legge posta in mt 2,40;
Rilevato tuttavia che l’intervento riguardava anche una parte di sottotetto già sanato e, per tale ragione, qualificato come intervento di ristrutturazione, mentre l’Amministrazione ordina la demolizione senza la dovuta distinzione tra le opere realizzate nell’ambito del recupero del sottotetto e quelle effettuate sulla porzione già abitabile ed agibile in forza della concessione edilizia in sanatoria n. 7055 del 1998;
Ritenuto sussistente il requisito del periculum di cui all’art 21 della legge 1034/1071;