TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-05-20, n. 202409966
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Testo completo
Pubblicato il 20/05/2024
N. 09966/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10537/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10537 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituito come tale in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto n. -OMISSIS- del 24 aprile 2023, notificato il 27 aprile 2023, a firma del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, con il quale al ricorrente - Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria - è stata irrogata la sanzione disciplinare della “destituzione dal servizio”;
2) della presupposta deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria, adottata (nell’ambito del procedimento disciplinare n. -OMISSIS-) a seguito della udienza del 15 marzo 2023 e pubblicata in data 18 aprile 2023, con la quale il ricorrente è stato dichiarato responsabile dell’illecito disciplinare contestatogli ed è stata proposta al Capo del Dipartimento la sanzione della destituzione dal servizio;
3) del relativo verbale di trattazione orale dell’udienza del 15 marzo 2023 dello stesso Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria;
4) della “Relazione d’inchiesta disciplinare” a firma del Funzionario Istruttore, con cui si è ritenuto di applicare al ricorrente la sanzione disciplinare massima;
5) della nota prot. -OMISSIS- Reg. Funz. Istruttore del 24 ottobre 2022, a firma del Funzionario Istruttore all''uopo incaricato, con la quale sono state contestate al ricorrente le infrazioni disciplinari di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), b) e d), del d. lgs. n. 449/1992;
6) del decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell''Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse del 24 ottobre 2022 con cui veniva affidato l’incarico di Funzionario Istruttore nel procedimento disciplinare oggetto di causa;
7) della nota prot. -OMISSIS- del 5 ottobre 2022 con la quale il Direttore della Casa Circondariale di Como trasmetteva gli atti del procedimento penale alla Direzione della Casa di Reclusione di Rossano, ove frattanto l’esponente prestava servizio, “per quanto di competenza”;
8) della nota del 6 ottobre 2022 (prot. -OMISSIS-) con la quale il Direttore della Casa di Reclusione di Rossano trasmetteva i predetti atti del procedimento penale al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, “per le valutazioni e determinazioni di competenza”; 9) della Relazione a firma del Comandante di Reparto del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Como allegata alla nota di cui alla precedente lettera 7);
10) di ogni altro atto, preordinato, connesso e/o conseguente, comunque ostativo all''accoglimento del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n. rg. 10537 del 2023 il ricorrente, assistente capo della Polizia penitenziaria, agisce per l’annullamento della sanzione espulsiva comminatagli con decreto del 24 aprile 2023 (successivamente notificato) dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria in relazione alle infrazioni disciplinari contestate ex art. 6, comma 2, lett. a), b) e d), del d.lgs. n. 449/1992 per condotte emerse nell’ambito di una indagine effettuata dal Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Como (indagine denominata “ARKHAM”) avente ad oggetto “ il traffico di sostanze