TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-31, n. 201201051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-31, n. 201201051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201201051
Data del deposito : 31 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08997/2006 REG.RIC.

N. 01051/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08997/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8997 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-., , rappresentato e difeso dall’avv. A L, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Albano Laziale, alla via Donizetti n. 6, per mandato a margine del ricorso;

contro

- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica;
- -OMISSIS-ora -OMISSIS-, in persona del Direttore generale pro-tempore;
-STATO MAGGIORE della MARINA MILITARE, in persona del Capo di Stato Maggiore pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

- della determinazione assunta dal -OMISSIS-, nella riunione del 19 aprile 2006, con cui il Comitato “pur senza escluderne l’idoneità, ha espresso giudizio sospensivo ai fini della progressione in carriera per l’anno 2005 nei confronti dei seguenti ufficiali della Marina”, tra cui il ricorrente;

- della nota n. 14653/737/02.4 del 29 maggio 2006, comunicata al ricorrente il 5 giugno 2006, di comunicazione della predetta determinazione del -OMISSIS-.;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle altre Autorità statali intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 12 settembre 2006 e depositato il 9 ottobre 2006, V.R. (si omettono le complete generalità in atti, trattandosi di funzionario direttivo -OMISSIS-) ha impugnato la determinazione in epigrafe meglio specificata.

Il ricorrente, capitano di vascello in servizio permanente effettivo, assegnato in soprannumero all’organico al -OMISSIS-) dal 15 giugno 2004, con qualifica di direttore di sezione, è stato valutato, assieme ad altri ufficiali, ai fini dell’avanzamento al grado di contrammiraglio per l’anno 2005, nella seduta -OMISSIS- del 19 aprile 2006, nella quale il Comitato ha espresso la seguente deliberazione:

“…all’esito dell’esame dei profili valutativi emersi dalla documentazione di merito redatta sia dall’Amministrazione che dall’Organismo interessato, dal curriculum di ciascun valutando, dalla posizione di ruolo, nonché dai riflessi sull’ordinato svolgimento della carriera di provenienza, il Comitato, pur senza escluderne l’idoneità, esprime giudizio sospensivo ai fini della progressione in carriera per l’anno 2005 nei confronti dei seguenti ufficiali della Marina:

- Capitano di Vascello del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore in s.p.e. V.R.

- O (si tratta di altri ufficiali della Marina, capitani di vascello o di fregata, assegnati ai servizi).

A seguito della comunicazione della determinazione con nota n. 14653/737/02.4 del 29 maggio 2006, comunicata al ricorrente il 5 giugno 2006, e dell’accesso agli atti, il ricorrente, riepilogati i propri precedenti di carriera, i comandi svolti, gli incarichi assolti, i titoli di studio, culturali e professionali, ha dedotto in ricorso le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione del provvedimento impugnato

Il giudizio sospensivo, che “pregiudica irrimediabilmente le aspettative di carriera del ricorrente”, si sostanzia in una motivazione generica, unitaria per tutti gli ufficiali valutati, e contrasta con la nota valutativa “più che lusinghiera” formulata dal Direttore del -OMISSIS-, nonché con la promozione disposta nella stessa seduta di ufficiali di altre forze armate che verserebbero “nelle stesse condizioni del ricorrente”.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 5 bis del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, con riferimento alla violazione degli indirizzi applicativi in materia di progressione di carriera nell’Amministrazione di provenienza del personale trasferito nei servizi. Eccesso di potere

Il giudizio sospensivo “…di fatto determina il blocco della progressione di carriera del ricorrente impedendo che lo stesso fosse promosso al grado superiore di contrammiraglio”, in contrasto con l’epigrafata disposizione, che viceversa mira ad assicurarla, e senza che tale progressione possa incidere negativamente su altri ufficiali di marina perché si tratterebbe di esclusivo “riconoscimento all’interno dell’Amministrazione degli -OMISSIS- dell’avanzamento di carriera”.

In ogni caso la relazione dell’amministrazione militare non reca l’indicazione di ulteriore laurea in Scienze internazionali e diplomatiche e della laurea specialistica in Scienze marittime e navali, di una onorificenza (medaglia N.A.T.O. per operazioni in Kossovo), dell’Autorità che ha conferito un encomio (il Ministro).

Né l’assunto contenuto nella relazione secondo la quale il ricorrente non avrebbe potuto conseguire l’avanzamento in relazione all’esiguo numero delle promozioni disposte è suffragato da elementi probatori, tenuto conto dei requisiti del ricorrente e dell’eccellenza del servizio, rispetto agli ufficiali iscritti in quadro e promossi, che seguono in ruolo il ricorrente.

Le Autorità statali intimate si sono costituite in giudizio mediante atto di stile dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato relazione e documentazione.

All’udienza pubblica del 13 luglio 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

DIRITTO

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.

1.1) Il giudizio espresso dal -OMISSIS- trova fondamento normativo nella disposizione dell’art. 7 bis del d.P.C.M. 21 novembre 1980, n. 7 (come modificato con d.P.C.M. n. 23 del 18 febbraio 1988), a tenore del quale:

“Il personale in servizio presso -OMISSIS- collocato fuori ruolo o di soprannumero all’organico progredisce in carriera sulla sola base dei minimi di anzianità, ove richiesti, per l’accesso ai vari livelli funzionali, gradi o qualifiche, anche dirigenziali;
a tal fine, i concorsi per titoli o per esami, gli scrutini, i corsi concorsi, le valutazioni per l’avanzamento ad anzianità od a scelta, le altre valutazioni, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comando o incarico richiesti dagli ordinamenti del personale civile o militare per l’accesso ad un livello, grado o qualifica si considerano utilmente superati o adempiuti qualora:

a) per l’accesso a gradi o qualifiche dirigenziali o per la successiva progressione in carriera sia stato espresso giudizio favorevole dal -OMISSIS-;

b) per tutte le altre qualifiche e per tutti gli altri gradi, quando sia stato espresso giudizio favorevole dal Segretario Generale o dal Direttore del Servizio competente”.

Ai sensi della medesima disposizione il -OMISSIS- può disporre che la promozione non abbia luogo “avuto riguardo alla posizione dell’interessato nel ruolo ed alla documentazione ricevuta dalle Amministrazioni di provenienza”.

La procedura valutativa è stata poi disciplinata con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2002 e con successiva circolare attuativa del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei -OMISSIS- in data 7 giugno 2002.

Ai sensi di tale disciplina di natura regolamentare:

- è escluso in via esplicita qualsiasi meccanismo automatico di avanzamento;

- la valutazione sul profilo complessivo dell’aspirante, basata sull’attività svolta, sull’attitudine a ricoprire incarichi dirigenziali e su ogni altro elemento utile a delinearne le caratteristiche professionali, è espressa sia dall’Amministrazione di appartenenza sia dall’Organismo presso cui l’interessato è assegnato, in relazione ai rispettivi periodi di servizio.

Come puntualizzato dalla giurisprudenza amministrativa, il Comitato può valutare in modo complessivo i precedenti di carriera e l’attività svolta, formulando un giudizio ampiamente discrezionale “…sindacabile in presenza di profili di eccesso di potere, mentre è in sé insindacabile, ove abbia ragionevolmente valutato la documentazione acquisita” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2008 n. 6612).

1.2) Nel caso di specie il giudizio sospensivo , ossia il giudizio che non dovesse aver luogo la promozione al grado superiore per l’anno 2005, senza peraltro escludere l’idoneità, è stato motivato in funzione “dell’esame dei profili valutativi emersi dalla documentazione di merito redatta sia dall’Amministrazione che dall’Organismo interessato, dal curriculum di ciascun valutando, dalla posizione di ruolo, nonché dai riflessi sull’ordinato svolgimento della carriera di provenienza”.

Si tratta di una valutazione globale che non appare ictu oculi irragionevole, illogica o contraddittoria rispetto alla documentazione considerata.

Da un lato, la valutazione del Direttore -OMISSIS-, pur favorevole e esprimente giudizio di “rendimento di elevato livello”, non appare connotata da un apprezzamento in termini di eccellenza piena e assoluta.

In senso analogo, la valutazione dell’amministrazione militare è del tutto chiara nell’evidenziare che “Considerato il profilo dell’Ufficiale e le graduatorie delle precedenti valutazioni in F.A. l’ufficiale non avrebbe conseguito la promozione stante l’esiguo numero delle stesse (4% circa su 123 ufficiali in aliquota.). Se ne propone pertanto la sospensiva per il 2005”.

1.3.) Alla stregua di quanto rilevato, non sono fondate le censure dedotte con il primo motivo di ricorso, relativa alla pretesa carenza e/o genericità della motivazione della determinazione assunta dal -OMISSIS-.

L’Organo ha, infatti, dato conto, col richiamo ad una valutazione complessiva, come desunta dalle valutazioni del Direttore del -OMISSIS- e dell’Amministrazione militare, dell’apprezzamento positivo dell’idoneità e nel contempo, limitatamente all’anno 2005 , della insufficienza del profilo del ricorrente in ordine alla promozione al grado superiore.

Né può infirmare la logicità e ragionevolezza del giudizio la circostanza che altri ( non meglio individuati ) ufficiali di altre forze armate , pure in servizio presso gli organismi d’informazione e sicurezza, siano stati giudicati in senso favorevole per la promozione al grado superiore, non potendosi istituire alcun raffronto comparativo tra posizioni eterogenee, ed essendo per converso significativo che, in relazione ad ufficiali della stessa forma armata (marina militare), e dello stesso grado (capitano di vascello) del ricorrente, e quindi ad ufficiali in posizione omogenea, sia stato espresso eguale giudizio sospensivo.

1.4) Non hanno maggior pregio le censure dedotte col secondo motivo di ricorso.

Sotto un primo aspetto, deve negarsi -contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente- che l’art. 9 comma 5 bis del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (inserito dall’art. 2 del d.lgs. 5 dicembre 2003, n. 343), nel sancire l’equiparazione del servizio prestato, tra gli altri, presso -OMISSIS- al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza, ai fini dell’avanzamento e della posizione nei ruoli di provenienza, e nell’escludere che il conferimento di gradi superiori comporti il rientro nell’amministrazione di appartenenza, abbia inteso riconoscere forme di automatismo nell’avanzamento e promozione, mirando esclusivamente a evitare che la destinazione agli -OMISSIS- possa avere effetti pregiudizievoli sugli sviluppi di carriera di personale militare che non è cancellato dai ruoli dell’amministrazione di provenienza, come invece ad esempio per gli ufficiali collocati nella riserva (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 dicembre 2009, n. 12609).

Per altro verso, il giudizio sospensivo non determina alcun arresto irreversibile nell’avanzamento del ricorrente, essendo limitato al solo anno 2005, e quindi non precludendo in alcun modo la valutazione dell’ufficiale, ai fini della promozione al grado superiore, per l’anno 2006.

Sotto altro profilo, poi, e secondo quanto chiarito nella relazione depositata dall’Avvocatura dello Stato e documentazione allegata, i titoli culturali (laurea in Scienze internazionali e diplomatiche e laurea specialistica in Scienze marittime e navali) sono annotati nella documentazione matricolare dell’ufficiale in possesso dell’-OMISSIS-, e sono stati quindi comunque oggetto di valutazione da parte del -OMISSIS-.

Da ultimo, la circostanza che il ricorrente precedesse in quadro altri due ufficiali promossi al grado superiore non è di per sé decisiva, posto che l’Amministrazione militare, nel rilevare come egli non avrebbe conseguito la promozione stante l’esiguo numero delle stesse, si è data evidentemente carico di valutare comparativamente il profilo del ricorrente e quello degli ufficiali promossi, e tale valutazione il Comitato ha fatto propria.

2.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3.) Sussistono nondimeno giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e onorari del giudizio.

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