TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2010-03-16, n. 201000198
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N. 00198/2010 REG.SEN.
N. 00457/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 457 del 2004, proposto da:
Fondazione Ennio Valeri, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colaiacovo, con domicilio eletto presso Enrica Avv. Isidori in L'Aquila, piazza G. Matteotti, n.1 (N.I.);
contro
Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise - Ministero delle Comunicazioni e Regione Abruzzo rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;
e con l'intervento di
Onda Tv S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. P M, con domicilio eletto presso Massimo Avv. Manieri in L'Aquila, via S. Marciano, n.14 (N.I.);
Regione Abruzzo rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n. 1/2004 dell’8.6.2004 di disattivazione mediante suggello di impianto di radiodiffusione televisiva.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Onda Tv S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 02/12/2009 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
In data 8.6.2004, il Ministero delle Telecomunicazioni emetteva l’ordinanza n. 1/2004 di disattivazione mediante suggello dell’impianto di radiodiffusione televisiva “riportante i programmi dell’emittente locale Videoesse operante sulle frequenze del ch. 27/UHF in località Monte San Cosimo di Pratola Peligna”.
Il provvedimento dava atto che la suindicata emittente televisiva, di proprietà della fondazione ricorrente - che era subentrata alla precedente titolare Clarena S.r.l. -, risultava destinataria della nuova concessione televisiva a carattere comunitario prot. 064/COMU/AQ del 16.5.2001.
Aggiungeva che il suddetto titolo abilitativo era riferito unicamente alla continuazione dell’esercizio dell’attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione ed i collegamenti di telecomunicazione censiti ex lege n.223/90, esistenti e legittimamente eserciti alla data di presentazione della domanda di concessione, i cui termini scadevano il 30.6.2000.
Dava atto che, alla predetta data, l’emittente Videoesse risultava esercire legittimamente ed effettivamente solo l’impianto di radiodiffusione televisiva operante sulle frequenze del canale 30/UHF in località Monte San Cosimo, in virtù dell’ordinanza sospensiva del T.A.R. Lazio n.702 del 18.3.1998.
Precisava ancora che non risultava autorizzato l’esercizio di alcun altro canale televisivo e, pertanto, l’attività di radiodiffusione televisiva operato sulle frequenze del predetto canale 27/UHF doveva considerarsi illegittima ed relativi impianti di radiodiffusione televisiva andavano disattivati.
La fondazione ricorrente, titolare dell’emittente Videoesse, ha impugnato, con ricorso notificato il 6.7.2004, il suddetto provvedimento richiedendone l’annullamento, previa sospensione degli effetti, per i seguenti motivi:
I) Violazione di legge (art.16 legge n.233/1990;Concessione 064/COMU/AQ del 16.5.2001).
Sostiene, in sostanza, parte ricorrente che la nuova concessione televisiva a carattere comunitario (prot. 064/COMU/AQ del 16.5.2001) avrebbe autorizzato la Videoesse anche alle trasmissioni relative agli impianti di cui all’ordine di disattivazione, in quanto la relativa abilitazione avrebbe avuto ad oggetto non la continuazione dell’esercizio dell’attività radiotelevisiva con determinati impianti, bensì la possibilità di svolgere tale attività per gli interi bacini provinciali indicati nell’allegato A della medesima concessione (Chieti, L’Aquila, Pescara, Roma).
II) Violazione di legge (art.16 legge n.233/1990;Concessione 064/COMU/AQ del 16.5.2001).
Lamenta ancora il ricorrente che ai sensi dell’art.1, comma 2, della più volte citata concessione 064/COMU/AQ del 16.5.2001, l’emittente Videoesse sarebbe stata autorizzata a proseguire nell’esercizio dell’attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione ed i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda di concessione, nel cui allegato B erano menzionati gli impianti di cui è stata disposta la disattivazione.
III) Violazione di legge (art.3 legge n.249/1997;art.1 legge n.122/1998 ed art.1 D.L. n.15/1999).
Deduce ancora parte ricorrente l’insussistenza delle violazioni amministrative contestate poiché, alla data di scadenza dei termini per proporre la domanda di concessione, la Società Clarena s.r.l. (dante causa della medesima fondazione ricorrente) eserciva legittimamente ed effettivamente non solo il canale 30/UHF ma anche il canale 27/UHF di cui è stata disposta la disattivazione.
In particolare, a detta della ricorrente, seppure il Direttore dell’Ispettorato Territoriale aveva ordinato, in data 10.7.1997, la disattivazione delle frequenze relative al canale 27/UHF, il T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, con ordinanza cautelare del 23.7.1997, aveva sospeso in via interinale gli effetti di tale provvedimento.
Nelle more della sospensione interinale è stata pubblicata (il 31.7.1997) la legge 31.7.1997, n.249/1997, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (ex art.7 della medesima legge), il cui art.3 consentiva, ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della medesima legge, la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora e televisiva sino al rilascio dell’autorizzazione o al rigetto della domanda e, comunque, non oltre il 30.4.1998.
L’art.1 della legge n.122/1998 aveva poi posticipato le suddette date di nove mesi ed, infine, l’art.1 del D.L. n.15/1999 aveva consentito alla scadenza l’ulteriore prosecuzione dell’attività radiotelevisiva sino al rilascio della concessione, avvenuta con il provvedimento 064/COMU/AQ del 16.5.2001.
Da ciò la fondazione ricorrente deriva che, alla data di scadenza della domanda per la concessione, la Videoesse fosse da considerare soggetto legittimamente operante sulla frequenza di cui all’ordine di disattivazione, in forza dell’ordinanza sospensiva del T.A.R. Abruzzo del 23.7.1997.
IV) Eccesso di potere.
Con l’ultimo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, in via generica, un intento persecutorio dell’amministrazione nei confronti dell’emittente televisiva, che sarebbe stata fatta oggetto, nel tempo, di numerose ordinanze di disattivazione e sequestro.
Si costituisce in giudizio il Ministero delle Comunicazioni e Regione Abruzzo - Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise a mezzo dell’Avvocatura dello Stato formulando argomentazioni difensive.
Interviene in giudizio ad opponendum la Onda Tv S.r.l. che qualifica la propria legittimazione ad agire deducendo di essere un’emittente locale in diretta concorrenza con la Videoesse e, pertanto, di avere interesse al rigetto del ricorso.
Si costituisce, inoltre, la Regione Abruzzo a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
A quest’ultimo riguardo si rileva che la costituzione in giudizio della Regione, effettuata con atto di costituzione formale depositato il 20.6.2006, pare riferita a diverso giudizio e, comunque, non è ammissibile in quanto non indica il numero di ruolo della controversia, riporta estremi non corretti del provvedimento gravato (provvedimento del 4.4.2006) ed indica una data di notifica del ricorso (7.6.2006) incongruente, anche alla luce delle circostanze che la Regione non risulta essere stata evocata in giudizio da parte ricorrente, nè la controversia pare rivestire alcun profilo di interesse regionale.
L’adito T.A.R., con ordinanza n.219/2004, respinge l’istanza di tutela cautelare.
La causa viene chiamata all’udienza pubblica del 2.12.2009 e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il Collegio ritiene di scrutinare congiuntamente i primi tre motivi di ricorso - per la cui descrizione si richiama la parte in fatto - in considerazione della stretta connessione dei profili di supposta illegittimità dedotti dalla fondazione ricorrente.
La risoluzione della controversia, per quanto riguarda gli indicati motivi di ricorso, comporta l’esatta individuazione del contenuto della concessione 064/COMU/AQ del 16.5.2001 e l’accertamento della legittimità dell’esercizio da parte dell’emittente Videoesse delle frequenze relative al canale 27/UHF, alla data di scadenza dei termini della domanda concessoria.
1.1) Quanto al primo punto la concessione 064/COMU/AQ del 16.5.2001, per quanto dispone la possibilità di trasmettere facendo riferimento ai bacini di Chieti, L’Aquila, Pescara e Roma, circoscrive espressamente l’abilitazione alla prosecuzione dell’esercizio dell’attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione ed i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda e censiti ai sensi dell’art.32, della legge n.223/90, legittimamente ed effettivamente eserciti.
In primo luogo, quindi, il riferimento agli ambiti territoriali non è assoluto ed incondizionato ed, anzi, opera in senso limitativo, risultando abilitata solamente la prosecuzione, negli indicati termini territoriali, della gestione di impianti di diffusione preesistenti e già legittimamente eserciti.
Inoltre la legittimità dell’esercizio costituisce un requisito che concorre a delimitare l’oggetto del provvedimento concessorio, nel senso che costituisce un presupposto per l’operatività ed, al tempo stesso, un limite al contenuto oggettivo della concessione.
L’abilitazione alla continuazione dell’esercizio dell’attività di radiotelevisiva riguarda difatti solo quegli impianti che, oltre ad essere indicati nell’allegato della domanda concessoria ed operanti all’interno del bacino territoriale, risultavano legittimamente eserciti, non essendo quindi ricompresi nell’oggetto dell’autorizzazione quegli impianti che, seppure indicati nella domanda, non risultavano gestiti legittimamente, ovverosia eserciti in forza di un legittimo provvedimento dell’autorità amministrativa.
Di primaria importanza diviene, quindi, accertare se le frequenze relative al canale 27/UHF fossero state gestite legittimamente dall’emittente Videoesse.
Sulla data a cui riferire detto accertamento il provvedimento impugnato fa riferimento alla data di scadenza dei termini per presentare la domanda di concessione, indicata nel giorno 30.6.2000, mentre la fondazione ricorrente richiama - per effetto del susseguirsi dell’art.3 della legge n.249/1997, dell’art.1 legge n.122/1998 ed dell’art.1 D.L. n.15/1999 indicato nella parte in fatto - la data di entrata in vigore della legge n.247/1997, ovverosia, il 1 agosto 1997.
Il Collegio, dopo aver precisato che per “impianti legittimamente eserciti” deve intendersi impianti gestiti sulla base di un legittimo titolo abilitativo, ritiene che qualsiasi sia, tra le due, la data presa a riferimento, l’emittente televisiva non fosse, in quel momento, in possesso di un legittimo titolo abilitativo per l’esercizio delle frequenze oggi in contestazione.
Parte ricorrente non ha prodotto alcun preesistente pacifico titolo concessorio riferito al periodo in questione ed, anzi, ha ammesso che nei confronti degli impianti in questione era stata emessa una ordinanza di disattivazione, in data 10.7.1997 (n.5/97/LL), nei confronti della sua dante causa Clarena S.r.l..
La legittimità dell’esercizio deriverebbe, sempre secondo parte ricorrente, dalla circostanza che il T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, dinanzi al quale tale provvedimento era stato impugnato (con ricorso iscritto al R.G. n.578/97), aveva, con ordinanza n.300/97 del 23.7.1997, sospeso in via interinale l’efficacia del provvedimento gravato e nelle more di detta sospensiva era entrato in vigore l’art. 3 della legge n.249/1997.
In particolare, nel provvedimento sospeso interinalmente dal T.A.R., il Ministero delle poste e Telecomunicazioni aveva dato atto che la Clarena S.r.l. stava esercendo gli impianti senza autorizzazione ed ordinava la disattivazione degli impianti di radiodiffusione televisiva facendo espresso riferimento anche al canale 27/UHF.
La tesi della parte ricorrente risulta quindi priva di fondamento per le seguenti motivazioni.
Dalla concessione della suindicata ordinanza sospensiva interinale degli effetti dell’ordinanza di disattivazione non deriva affatto la legittimità del titolo abilitativo contestato nel medesimo provvedimento sanzionatorio e ciò, com’è ovvio, nemmeno per il periodo di valenza del provvedimento cautelare.
Il provvedimento cautelare difatti ha carattere meramente provvisorio - limitandosi a sospendere gli effetti dell’atto - ed è destinato per sua natura a decadere con la pronuncia di merito che lo assorbe.
Nel caso di specie poi l’ordinanza del T.A.R. aveva carattere meramente interinale, era espressamente motivata dalla circostanza che la difesa dell’Amministrazione non aveva avuto il tempo di produrre la relativa documentazione, e la sospensione era stata concessa solo sino alla successiva Camera di Consiglio del 27.8.1997.
In quest’ultima sede il medesimo T.A.R., con ordinanza n.343/97, respingeva la domanda cautelare motivando che l’emittente risultava essere “priva di concessione”, ripristinando l’efficacia del provvedimento sanzionatorio.
Né risulta che il T.A.R. adito abbia in sede di merito annullato il predetto provvedimento sanzionatorio ed, anzi, il relativo giudizio (R.G. 579/97) consta essere stato dichiarato perento con Decreto decisorio n.779/2006.
Successivamente, peraltro, il Ministero delle poste e Telecomunicazioni emetteva, in data 3.5.1999, una ulteriore ordinanza di disattivazione (n.6/99/FA) che ribadiva che la Clarena S.r.l. eserciva gli impianti, relativamente al canale di frequenza 27/UHF, senza essere in possesso della relativa concessione
Anche quest’ultima ordinanza di disattivazione veniva gravata ed il T.A.R. Abruzzo, nuovamente adito, rigettava, con ordinanza n.413/97, la domanda di sospensiva cautelare, né risulta il suddetto provvedimento sia stato annullato in sede di sentenza di merito, anzi con sentenza n.578/2008, è stata dichiarata l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Non può pertanto affermarsi il possesso, in capo alla società dante causa della parte ricorrente, di un legittimo titolo abilitativo, né alla data del 30.6.2000, né al momento dell’entrata in vigore della legge n.249/97 ed, anzi, si deve ritenere fermo e vigente l’accertamento di illegittimità contenuto prima nel provvedimento ministeriale di disattivazione del 10.7.1997 e successivamente in quello del 3.5.1999.
Per le suesposte ragioni i primi tre motivi di ricorso sono da rigettare siccome infondati.
2) Quanto al quarto motivo di ricorso, lo stesso si palesa inammissibile a causa della sua genericità, in quanto la parte ricorrente si è limitata a prospettare, in via generale, l’esistenza di un intento persecutorio dell’Amministrazione, motivandolo con i molti provvedimenti di disattivazione e sequestro, senza dedurre precise circostanze in fatto e specifici elementi di illegittimità e senza formulare un circostanziato motivo di censura.
Il ricorso va pertanto in parte dichiarato inammissibile ed, in parte, rigettato, nei termini suesposti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei soli confronti dell’Amministrazione statale costituita, considerato quanto indicato nella parte in fatto sull’inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione e dato il carattere meramente volontario dell’intervento in giudizio ad opponendum presentato dalla Onda Tv S.r.l..