TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-03-27, n. 202400390

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-03-27, n. 202400390
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202400390
Data del deposito : 27 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2024

N. 00390/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00103/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R D, V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avvocato B V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, al lungomare N. Sauro n. 31-33, presso l’Avvocatura della Regione Puglia;



nei confronti

-OMISSIS-, Comune di Minervino Murge, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- “della determinazione dirigenziale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura della Regione Puglia, n. 838 del 18.11.2022, comunicata al ricorrente il successivo 22.11.2022, avente ad oggetto: “ P.S.R. Puglia 2014/2022 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali e eventi catastrofici”. Avviso pubblico approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 144 del 10/07/2017 (BURP n. 86 del 20/07/2017). Ditta -OMISSIS- - DdS n. 54250703763 Sottomisura 8.3 Azioni 2 e 3. - Annullamento dei Provvedimenti di ammissibilità e concessione dell’aiuto approvati rispettivamente con DAdG n. 49 del 18.3.2019 e DAdG n. 332 del 4.10.2019, limitatamente alla posizione di -OMISSIS- ”;

- della nota prot. r_puglia/AOO_030/PROT/10/11/2022/0016862 del 10.11.2022, a firma del Responsabile delle sottomisure 8.2 - 8.3 - 8.4 P.S.R. Puglia 2014/2022, con la quale si comunicava al ricorrente la chiusura del procedimento avviato;

- della nota prot. r_puglia/AOO_030/PROT/11/10/2022/0014997 dell’11.10.2022, a firma del Responsabile delle sottomisure 8.2 – 8.3 – 8.4 P.S.R. Puglia 2014/2022, recante comunicazione di avvio del procedimento di annullamento;

- degli “esiti” dell’attività svolta dalla Commissione preposta alla revisione dell’istruttoria nominata con determinazione dirigenziale n. 193 del 4.3.2022, e successivo provvedimento n. 285 del 22/4/2022, menzionati nella determinazione dirigenziale n. 838/2022 e non altrimenti conosciuti;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori, avvocati R D per la parte ricorrente e B V per la Regione Puglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato la determinazione del Dirigente del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale - Sezione attuazione programmi comunitari per l’agricoltura della Regione Puglia n. 838 del 18 novembre 2022, recante l’annullamento delle determinazioni dell’Autorità di gestione PSR Puglia n. 49 del 18 marzo 2019 e n. 332 del 4 ottobre 2019, nella parte in cui ammettono la domanda del ricorrente, rispettivamente, all’istruttoria tecnica amministrativa e alla erogazione dell’aiuto previsto dal P.S.R. Puglia 2014/2022 – misura 8, sottomisura 8.3 “ Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici ”. L’atto applica la “clausola di elusione”, di cui all’articolo 60 del Reg. UE n.1306/2013 stabilendo, altresì, di provvedere alla revoca degli aiuti concessi e al recupero delle somme erogate.

2. In particolare, la parte ricorrente ha riferito che

- “nell’ambito degli investimenti nello sviluppo e miglioramento delle aree forestali previsti dal P.S.R. Puglia 2014 - 2020 – Misura 8, con determinazione del 10 luglio 2017, n. 144 (B.U.R.P. n. 86 del 20.7.2017, doc. 1) l’Autorità di Gestione PSR Puglia approvava un avviso pubblico avente ad oggetto “ Sottomisura 8.3 “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” ”, destinato a silvicoltori privati e pubblici e loro consorzi, nonché ad altri enti di diritto privato e pubblico e loro consorzi”;

- “fra la documentazione amministrativa che i richiedenti avrebbero dovuto allegare ai fini dell’istruttoria di ammissibilità l’avviso prevedeva (par. 14, punto v, lett. a) “ Per le particelle interessate dagli interventi: - copia del contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente, anche per i casi di comproprietà (regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di pubblicazione del bando), oppure, per le superficie di proprietà pubblica, contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, purché l’atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita al comodante la prosecuzione degli impegni in caso di risoluzione del contratto ””;

- inoltre, il paragrafo 15 dell’avviso disciplinava i “criteri di selezione”, “prevedendo una soglia minima ai fini dell’ammissibilità delle DdS (15 punti), e due tipologie di criteri di attribuzione dei punteggi, ovvero: “ A) Macrocriterio di valutazione: Ambiti territoriali ” (punteggio massimo 85), e “ B) Macrocriterio di valutazione: Tipologia delle operazioni attivate ” (punteggio massimo 15)”;

- “all’interno del macrocriterio di valutazione relativo agli ambiti territoriali, era prevista l’attribuzione di 16 punti per l’ipotesi in cui l’intervento fosse ricaduto in “ Aree periurbane ” (la cui definizione è contenuta nell’ incipit del par. 3 dell’avviso), e di 8 punti in ipotesi di “ Superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboschimento precedentemente realizzati ””;

- in data 16.1.2018, “l’odierno ricorrente presentava domanda di sostegno in relazione ad interventi da effettuarsi presso un’area in territorio di Vieste (fg. -OMISSIS-), costituente porzione di un più ampio suolo affittato al sig. -OMISSIS- mediante un “contratto di locazione con patto di futura vendita” stipulato in data 13.7.2017, e registrato il successivo 7.8.2017”;

- il predetto contratto di locazione “dispone che, decorso il primo quinquennio di affitto, “ il conduttore riscatterà i terreni ” (art. 2), a tal fine prevedendo altresì il relativo obbligo di vendita in capo al locatore, al prezzo già stabilito (art. 7)”;

- “con determinazioni dell’Autorità di Gestione PSR Puglia (d’ora in avanti AdG) 30 aprile 2018, n. 108, e 12 ottobre 2018, n. 221, la Regione Puglia procedeva all’approvazione delle domande “risultate ricevibili”, ammettendo alla successiva “istruttoria tecnico - amministrativa”, le prime 87 (in considerazione delle risorse economiche disponibili), fra le quali quella dell’odierno ricorrente, collocato al 70° posto, con il punteggio di 78,49, per un importo ammesso al sostegno pari ad € 298.968,57 (IVA compresa)”;

- all’esito “della istruttoria tecnico – amministrativa, sebbene il contratto allegato dal ricorrente soddisfacesse in pieno (e, in ragione delle successive considerazioni, per eccesso) il requisito previsto dall’avviso, l’Amministrazione paventava la necessità di “integrarne” il contenuto”;

- pertanto, con nota prot. 85355 del 7 dicembre 2018 l’Amministrazione “chiedeva al sig. -OMISSIS-, fra l’altro, di produrre una “ appendice del contratto di fitto perché quello presente è inferiore ai 10 anni ””;

- con nota pec dell’8 gennaio 2019, il ricorrente “trasmetteva, fra l’altro, la richiesta integrazione al contratto già stipulato, con la quale le parti stabilivano di “ prorogare la durata del contratto per altri cinque anni, spostando la scadenza alla data del 12.7.2027 ”, fermo l’obbligo di

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