TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-11-06, n. 201402673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-11-06, n. 201402673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201402673
Data del deposito : 6 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01183/2013 REG.RIC.

N. 02673/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01183/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2013, proposto da:
Diva A M, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso Riccardo Leone in Lecce, viale U. Foscolo, 39;

contro

Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall'avv. L A Z, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

della determinazione del 15 luglio 2013 prot. 25303 del Comune di Nardò con la quale si nega l'autorizzazione demaniale per giorni trenta in località Quattro Colonne per il montaggio di giostrine, come da domanda dell'8 luglio 2013;
di ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nardo';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa Claudia Lattanzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del comune di Nardò con il quale le è stata negata l’autorizzazione per l’installazione di giostre e attrazioni per bambini in località Quattro Colonne in Nardò, perché “il suolo demaniale richiesto ricade su area affidata in concessione al Comune di Nardò dalla Regione Puglia so alla data del 31/12/2009 in virtù di concessioni demaniali …, che alle scadenze non sono state più rinnovate da parte della Regione”, deducendo i seguenti motivi: eccesso di potere;
violazione e falsa applicazione di legge.

Il Comune si è costituito con memoria del 28 agosto 2013.

Nella pubblica udienza del 9 ottobre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento negativo del Comune si basa sul presupposto che il sito in parola ricade in area demaniale, e che quindi non è di proprietà comunale né data in concessione al Comune.

Com’è noto, in materia di concessioni demaniali, a seguito del conferimento dei poteri amministrativi in capo alle Regioni, ex art. 105 d.lgs. 112/1998, la gestione amministrativa del demanio marittimo è di competenza regionale .

La l.r. 17/2006, nell’art. 6, ha attribuito ai comuni costieri l’esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio marittimo , fatta eccezione per i compiti di pertinenza regionale individuati all’art. 5 della medesima legge ( fra i quali rientra il “rilascio della concessione di beni demaniali richiesti nell'uso del Comune medesimo “ ).

In particolare il Comune è competente per il rilascio e rinnovo di:concessioni demaniali marittime;
concessioni suppletive per ampliamento o modifica dello scopo delle medesime;
autorizzazioni per l’esecuzione di lavori presso l’area in concessione;
autorizzazioni al subentro nella concessione;
autorizzazioni all’affidamento della concessione o delle attività secondarie a terzi;
autorizzazioni al commercio itinerante sul demanio marittimo nonché per manifestazione e spettacoli.

Successivamente alla scadenza di una concessione demaniale rilasciata al Comune per l’uso del bene demaniale da parte del medesimo Comune, a questo spetta la gestione del bene, ovviamente con carattere di temporaneità al fine di salvaguardare l’utilizzazione che si intenderà fare una volta ottenuta la concessione.

È da rilevare quindi che, nel caso in esame, al Comune spetta la competenza a provvedere sulla richiesta avanzata dal ricorrente per l’installazione di giostre e attrazioni per bambini, proprio in quanto l’istallazione in questione ricade in area demaniale, la cui gestione è affidata al Comune.

In sostanza, l’ente comunale è l’unico soggetto competente a provvedere sulla domanda in questione, e quindi deve essere considerato illegittimo il provvedimento in esame con il quale si è ritenuto di non poter provvedere non essendo l’area di proprietà o in concessione al Comune stesso.

Il ricorso deve quindi essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

È poi da accogliere l’opposizione al decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, con il quale è stata rigettata la richiesta di ammissione, posto che la stessa si fondava sul presupposto che “la pretesa … appare manifestamente infondata”.

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