TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202300753

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-06-01, n. 202300753
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300753
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2023

N. 00753/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01402/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1402 del 2016, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S A, A Guadagnino, Aldo Tagliente, Filippo Doni e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede, in Venezia, Dorsoduro n. 3519/I;

per l'accertamento

del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici (c.d. sei scatti) di cui al combinato disposto degli articoli 2229, 1911 e 1082 del codice dell'ordinamento militare d. lgs. n. 66/2010,

e per l’annullamento della lettera del -OMISSIS-, nonché della lettera della -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e dell-OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, Colonnello dell’Esercito - posto in congedo a domanda nella categoria dell’ausiliaria dal 31 maggio 2015 –, espone di non avere conseguito l’aumento di sei scatti stipendiali ai fini della determinazione della base di calcolo volta alla liquidazione del trattamento di fine servizio, come previsto dagli artt. 1911 e 2229, comma 3, del d. lgs. n. 66 del 2010.

In data 10 agosto 2016, il ricorrente ha presentato istanza al -OMISSIS-, al fine di ottenere tali benefici.

2. Detta istanza è stata respinta sull’assunto secondo cui l’aumento della base di calcolo del trattamento di fine servizio – oggetto della richiesta - trova applicazione per il personale cessato dal sevizio ai sensi dell’art. 2229, comma 1 del d. lgs. n. 66 del 2010 (C.O.M.), vale a dire per i soggetti che sono stati collocati in ausiliaria, a domanda, a non più di cinque anni al raggiungimento del limite massimo di età, requisito anagrafico di cui il ricorrente non sarebbe in possesso.

Egli avrebbe infatti ottenuto il collocamento in ausiliaria ai sensi dell’art. 2229, comma 6, ossia a domanda per avere raggiunto i quarant’anni di servizio (requisito diverso e alternativo rispetto a quello riferito all’età anagrafica).

Tuttavia, ai sensi dell’art. 2229, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2010, “ il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione ”.

La disposizione non si applicherebbe dunque al personale di cui al comma 6.

3. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce ora per ottenere l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con applicazione dei benefici previsti dagli artt. 1911 e 2229, comma 3, del d. lgs. n. 66 del 2010.

4. Si sono costituiti in giudizio il -OMISSIS- che hanno resistito nel merito. Quest’ultimo ha inoltre eccepito di essersi limitato a liquidare gli importi calcolati dal-OMISSIS-che non contemplano alcuna maggiorazione della base di calcolo per il trattamento di fine servizio.

Nel merito, per dimostrare l’infondatezza della pretesa, -OMISSIS-deduce inoltre che l’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, al fine di razionalizzare le disposizioni nel tempo succedutesi per riconoscere il beneficio dei sei scatti stipendiali, ha compiuto un’armonizzazione di tutte le misure, ma solo ai fini previdenziali e non ai fini del trattamento di fine servizio. Aggiunge inoltre, con riguardo all’art. 6 bis del decreto legge n. 387 del 1987, convertito in legge n. 472 del 1987, nel testo introdotto l’art. 21 della legge n. 232 del 1990, che tale beneficio si applica solamente al personale della Polizia di Stato, come affermato in molteplici pronunce giurisprudenziali (tra cui, ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 1679, ove si sottolinea che l’art. 1911 del D.lgs. n. 66 del 2010, comma 3, è inequivoco nel circoscrivere alle sole forze di polizia ad ordinamento militare l’applicabilità del richiamato articolo 6- bis ).

5. Il ricorrente assume che tali rilievi siano privi di attinenza rispetto all’oggetto del gravame, sostanzialmente incentrato attorno alla pretesa di ottenere la piena equiparazione del militare (collocato in ausiliaria per avere conseguito quarant’anni di servizio utile;
art. 2229, comma 6) a quella del personale (beneficiario dell’incremento della base di calcolo) cessato dal servizio per il raggiungimento del limite massimo di età anagrafica (art. 2229, commi 1 e 3).

6. Alla pubblica udienza del 24 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato.

Occorre premettere che – come detto - il ricorrente è stato collocato in posizione di ausiliaria ai sensi dell’art. 2229, comma 6, del d.lgs. n. 66 del 2010, ossia su domanda dell’interessato a seguito del raggiungimento dei quarant’anni di servizio, e non a norma del precedente comma 1, non essendo in possesso dello specifico requisito anagrafico ivi considerato (età di non oltre cinque anni inferiore al limite massimo previsto dall’ordinamento per la permanenza in servizio).

Ora, secondo l’inequivoco dato testuale, solo il personale militare collocato in ausiliaria a norma del comma 1 “ è equiparato a quello per il raggiungimento dei limiti di età ” (comma 3, sopra riportato), sicché esclusivamente a tale categoria soltanto risultano estesi i benefici invocati dal ricorrente (comprensivi del “ trattamento pensionistico e [del] l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio ”).

In conclusione, dal momento che il ricorrente risulta collocato nella posizione di ausiliaria ai sensi dell’art. 2229, comma 6, ossia in ragione dell’anzianità di servizio ma in assenza del requisito anagrafico, non possono essergli attribuiti i benefici previsti per il personale equiparato (perché in possesso del suddetto requisito anagrafico) a quello posto in congedo per raggiungimento del limite di età (comma 3).

8. Manifestamente infondata appare infine la prospettata questione di legittimità costituzionale (rispetto agli art. 3, 76 e 97 Cost.) dell’art. 2229, commi 1, 3 e 6 del d. lgs. n. 66 del 2010, diretta a censurare – perché irrispettosa del principio di parità di trattamento - la scelta del legislatore delegato di differenziare, agli effetti economici e della ricostruzione del servizio, la posizione dei militari in possesso dei requisiti anagrafici, da quella (ritenuta corrispondente) riferibile al personale che abbia raggiunto l’anzianità di carriera (ma non quella anagrafica) utile ai fini del congedo.

Nella fattispecie si verte, invero, di una distinzione del tutto ragionevole, che mira (peraltro transitoriamente, ossia fino al 31 dicembre 2020) a equiparare – in ragione della sostanziale omogeneità dei requisiti posseduti – i militari dotati dell’anzianità anagrafica stabilita dalla norma, al personale posto in ausiliaria per raggiungimento del limite di età, differenziando quei militari – privi, come il ricorrente, del requisito anagrafico (e quindi insuscettibili di essere equiparati al personale che abbia raggiunto i limiti di età) - che fino al 2024 possono essere ammessi ad accedere in anticipo alla categoria dell’ausiliaria esclusivamente per la finalità - connessa all’esigenza di provvedere alla riorganizzazione delle Forze Armate, secondo la ratio sottesa alla norma -, di accelerare l’esodo di un maggior numero di effettivi quand’anche non abbiano raggiunto la prescritta età pensionabile.

9. Per quanto precede il ricorso deve essere dunque respinto.

Le spese vanno compensate, in ragione della particolarità della questione esaminata.

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