TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-09-15, n. 201409662

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-09-15, n. 201409662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201409662
Data del deposito : 15 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08375/2009 REG.RIC.

N. 09662/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08375/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8375 del 2009, proposto da:
M F B, rappresentata e difesa dal prof. avv. A C, e quindi dall’avv. G C, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v.le delle Milizie, 34;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G P, con il quale domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l’Avvocatura capitolina;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 28389, relativa all’assegnazione dell’alloggio comunale sito in Roma, v.le Jonio n. 244, Pal. 1, Scala C, int. 17 del 31 luglio 2009, notificata a mezzo posta in data 1° settembre 2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 2 luglio 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. L’amministrazione capitolina ha respinto la domanda della ricorrente volta all’assegnazione dell’alloggio popolare di cui in epigrafe, avanzata ai sensi della l. r. n. 27/2006.

In particolare, secondo l’amministrazione capitolina, l’odierna ricorrente sarebbe carente dei seguenti requisiti: reddito del nucleo familiare (in quanto eccedente il limite normativo), assenza di titolarità di diritti reali su immobili di valore superiore al limite normativo, mancanza di disponibilità di alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente.

La d.ssa Barchetti evidenzia, in primo luogo, che del proprio nucleo familiare fa parte esclusivamente il fratello. Deposita, poi, copia del modello 730/2009, dalla quale si evince un reddito lordo, per il 2008, pari ad euro 17.719,00 (reddito netto pari ad euro 15.416,00).

Il fratello produce invece un reddito lordo pari ad euro 12.167,00 (quindi un reddito netto pari ad euro 10.311,00).

Il reddito complessivo del nucleo familiare è quindi pari, al lordo, ad euro 29.886,00 e, al netto, ad euro 25.727,00.

Ritiene, pertanto, di rientrare nei limiti prescritti dalla l.r. n. 27/2006.

Evidenzia, inoltre, come né lei né il fratello posseggano immobili, e che, comunque, non possono vantare diritti reali sui medesimi. Il Comune, peraltro, non si è nemmeno peritato di indicare quale sarebbe l’alloggio di cui avrebbero la piena disponibilità.

Si è costituito, per resistere, il Comune di Roma, depositando documenti ed una memoria.

Anche la parte ricorrente ha depositato una memoria, in vista della pubblica udienza del 2 luglio 2014, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Dalla documentazione versata in atti dall’amministrazione capitolina, nonché da quanto affermato dalla stessa ricorrente, si evince che ella ha avanzato un’istanza di regolarizzazione dell’assegnazione dell’alloggio di e.r.p., meglio indicato in epigrafe, ai sensi dell’art. 53 della l. r. n. 27/2006.

Tale norma prescrive espressamente che l’assegnazione “in regolarizzazione” è subordinata, tra l’altro, “b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis”.

L’art. 50, comma 2 – bis , introdotto dall'art. 3, comma 3, L.R. 19 luglio 2007, n. 11, prescrive che il “limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l'accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche;
la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro”.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata dalla ricorrente all’istanza di regolarizzazione (versata in atti dall’amministrazione capitolina), si evince che, “il reddito imponibile del nucleo familiare relativo al periodo di imposta anno 2006 (dichiarazione presentata nel 2007), è pari ad € 26.474,00 [...]”. E’ evidente, pertanto, la carenza di uno dei requisiti ai quali la l.n. 27/2006 ha subordinato la sanatoria dell’occupazione degli alloggi occupati abusivamente alla data del 20 novembre 2006.

2.2. Per completezza, è opportuno precisare che appare irrilevante, per la definizione del presente ricorso, la circostanza, allegata dalla ricorrente nella memoria conclusionale, che analoga istanza di regolarizzazione, avanzata nel 2003 ai sensi della l. n. 18/2000, non sarebbe mai stata definita dall’amministrazione capitolina.

E’ evidente, infatti, che ogni doglianza al riguardo avrebbe dovuto essere avanzata attraverso gli appositi rimedi approntati dall’ordinamento per vincere (l’eventuale) silenzio – rifiuto dell’amministrazione, ed oggi compendiati nell’azione disciplinata dall’art. 31 del codice del processo amministrativo, in combinato disposto con l’art. 117.

Quanto poi, all’ulteriore affermazione secondo cui su tale istanza si sarebbe formato il silenzio - assenso, il Collegio rileva come la stessa sia oggettivamente incompatibile ( protestatio contra factum proprium ), con il contenuto del ricorso introduttivo, e, comunque, con la condotta complessivamente tenuta dalla s.ra Barchetti la quale, per sua libera scelta, ha ritenuto di presentare una nuova istanza di regolarizzazione ai sensi della l.r. n. 27/2006, e non già di rivendicare l’esistenza di un titolo, asseritamente già formatosi “per silentium”.

Deve essere poi evidenziato che, in assenza di rituali motivi aggiunti, l’amministrazione non è stata nemmeno messa in grado di confutare l’affermazione della ricorrente secondo cui la domanda del 2003 non sarebbe mai stati definita in modo espresso nei termini all’uopo prescritti.

Per quanto occorrer possa, il Collegio sottolinea, comunque, che anche nella più ampia formulazione introdotta dall’art. 9, comma 3, della l. n. 69/2009, l’art. 20 della l. n. 241/90 non appare applicabile a provvedimenti che hanno natura non già di autorizzazione, bensì di vera e propria concessione, con riguardo a risorse di limitata entità, quali gli alloggi di e.r.p., i quali, in via ordinaria, vengono assegnati agli aventi diritto attraverso un vero e proprio procedimento concorsuale.


Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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