TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-07-15, n. 202414355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-07-15, n. 202414355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414355
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 14355/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15018/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15018 del 2022, proposto da
Petacloud A.S, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo De Gregoriis, Jacopo Ambrosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Siae - Società Italiana Autori ed Editori, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della delibera di AGCOM n. 139/22/csp, emessa in data 28.9.2022 ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del d.lgs. 70/2003 di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i.; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGCOM e di Siae - Società Italiana Autori ed Editori;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società Petacloud a.s. ha impugnato e chiesto l’annullamento della delibera di AGCOM n. 139/22/csp, emessa in data 28.9.2022 ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del d.lgs. 70/2003 di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i., con cui si è ordinato “ ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito http://uloz.to, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l’allegato A al presente provvedimento ”; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

In sintesi è accaduto: che con istanza del 5.9.2022 la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, ha segnalato la presenza, sul sito internet http:/uloz.to, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali quelle di alcuni cantanti (UR SI, MA AL, ER OT, AS RO, ER, IV AG); in sostanza, dalle verifiche condotte sul predetto sito è emerso che sarebbero state accessibili le riproduzioni delle opere sonore dei cantanti sopra indicati in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della legge 633/1941; e che, inoltre, sarebbe stato accertato che “ il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società Nubium Development Se, raggiungibile alla e-mail kontakt@nubium.cz, per conto di un soggetto non identificabile ” e che “ i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Vodafone BB CE, con sede in Namesti Junkovych 2, 155 00, Praga 5, BB CE e indirizzo di posta elettronica vodafone@vodafone.cz, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Praga, BB CE ”; è stata, conseguentemente, data comunicazione dell’avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 70/2003, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge 241/1990, e ciò in ragione dell’elevato numero di destinatari.

In esito all’istruttoria è stata confermata “ l’accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41 ” e l’Autorità ha inoltre, escluso che “ l’accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41 ”; il che ha condotto all’adozione dell’impugnato provvedimento.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 1, 7 e 8 del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del d.lgs. 70/2003; dell’art. 8 della legge 241/1990; degli artt. 2 e 16 del d.lgs. 70/2003; della Direttiva 2000/31/CE; eccesso di potere per sviamento; difetto d’istruttoria e di motivazione.

La ricorrente ha premesso che “ Uloz.to, di proprietà della odierna società ricorrente e dalla stessa gestito, è un sito che consente lo sharing di contenuti di diversa natura, quali foto, video, musica; più nel dettaglio, tali contenuti vengono caricati (in upload) da utenti privati che si registrano al sito ”; e che “ proprio al fine di evitare eventuali commissioni di illeciti a sua insaputa (e data la difficoltà di controllare il gran numero di contenuti che vengono caricati ogni giorno dagli utenti privati di tutto il mondo), ha messo a disposizione degli utenti, e delle stesse pubbliche Autorità, un apposito canale ove è possibile effettuare la segnalazione di eventuali contenuti abusivi (analogamente a quanto si verifica, ad esempio, per il ben noto canale “youtube”), ossia un modello apposito (“abuse form”), una e-mail espressamente dedicato (abuse@uloz.to) e l’indirizzo fisico della società a Praga, al quale poter effettuare eventuali notifiche e comunicazioni cartacee ” (cfr. pag. 6).

Un rimedio che proverebbe una condotta diligente da contestualizzare, peraltro, nella disciplina di cui alla Direttiva 2000/31/CE (“ Direttiva sul commercio elettronico ”), che all’art. 15 comma 1 postula la “ assenza dell’obbligo generale di sorveglianza ” (cfr. pag. 7).

Di contro, l’AGCOM non avrebbe informato la ricorrente “ della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta della SIAE, ovvero di eliminare i link (e solo tali link) che consentivano il download illecito di opere musicali ” ed avrebbe, piuttosto, proceduto “ all’integrale oscuramento del sito nella sua globalità, rendendo peraltro non più visibili i contenuti perfettamente leciti che sono caricati dagli utenti ”, così violando le garanzie di partecipazione procedimentale, segnatamente contestandosi da parte della ricorrente che “ la comunicazione a quest’ultima di avvio del procedimento - così come le altre comunicazioni - oltre a non essere in radice “particolarmente gravosa”, era facilitata dal fatto per cui, come già anticipato, accedendo al sito in contestazione vi era un apposito spazio dedicato alla possibilità di segnalare gli eventuali contenuti illeciti, attraverso il form appositamente dedicato o l’email abuse@uloz.to, o da ultimo l’indirizzo fisico della società riportato nel sito (“petacloud a.s., Javarova 3096, 43401, Most, Czech Republican”) ” (cfr. pag. 8).

2°) Violazione degli artt. 7 e 8 del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica; dell’art. 1 della legge 241/1990, del principio di proporzionalità, del principio di adeguatezza; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, sviamento.

Con tale motivo la ricorrente ha lamentato, in linea con quanto dedotto con il primo motivo, che “ per raggiungere lo scopo perseguito dalla gravata delibera, sarebbe stato sufficiente comunicare alla Società ricorrente l’istanza presentata dalla odierna controinteressata e l’apertura del consequenziale procedimento istruttorio in modo tale da consentire alla Petacloud a.s. di rimuovere singolarmente i singoli link “incriminati” ” (cfr. pag. 11); e che “ l’Autorità non solo ha violato gli artt. 7 e 8 del Regolamento sotto molteplici angoli prospettici, bensì ha adottato una delibera ictu oculi sproporzionata in quanto, con l’oscuramento del sito internet “https://uloz.to” in Italia, che come già illustrato consente lo sharing di molteplici contenuti (a titolo meramente esemplificativo: foto, video, musica) che vengono caricati (in upload) da utenti privati, non sono stati più resi accessibili contenuti perfettamente leciti caricati dagli utenti ” (cfr. pag. 12).

Si sono costituiti in giudizio la società SIAE (5.12.2022) e l’AGCOM (15.12.2022): la prima ha sottolineato, nella memoria depositata il 16.12.2022, che “ l’Ufficio Antipirateria avviava (…) l’iter di segnalazione del sito ad AGCOM che si concludeva con l’istanza SIAE n.

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