TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-06-25, n. 201800919
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Pubblicato il 25/06/2018
N. 00919/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01573/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2017, proposto da
E B, F B, G B, O B, A P, rappresentati e difesi dagli avvocati R F, L B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R F in Firenze, via Dè Conti 3;
contro
Comune di Castelfiorentino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci n. 4;
nei confronti
Fallimento Conceria F.B.C. di B C e G S.n.c. in persona del Curatore Rag. Luigi Franceschi, Paolo Di Marco non costituiti in giudizio;
Sonia Di Marco, N Di Marco, rappresentate e difese dagli avvocati Enea Baronti, Giuseppe Gratteri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enea Baronti in Firenze, via Maggio N°30;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza sindacale del Comune di Castelfiorentino n. 32 del 12.09.2017, notificata ai ricorrenti in data 16.09.2017 (ai sig.ri Biocca Fernanda e Gaetano), 20.09.2017 (al sig. Biocca Orazio), 30.09.2017 (al sig. Biocca Emiliano) e 2.10.2017 (alla sig.ra Peruzzi Alfa) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito, ivi compresa la relazione integrativa predisposta in data 11.09.2017 dal tecnico responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom. Roberto Marconi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelfiorentino e di Sonia Di Marco e di N Di Marco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 1° settembre 2017, un incendio di notevole entità colpiva la località Rimorti (Podere Cardeto) nel Comune di Castelfiorentino.
L’incendio si sviluppava nelle aree in cui, in passato, era collocato l’insediamento produttivo conciario denominato F.B.C. di B C e G S.n.c., ora in fallimento (particella 280 del foglio 47 del Catasto Terreni del Comune di Castelfiorentino).
In particolare, le fiamme interessavano le strutture del vecchio impianto di depurazione delle scorie conciarie, nonché fusti e materiali ancora presenti in loco connessi a detta attività di depurazione.
All’esito di sopralluogo, l’Amministrazione accertava che “ Sull’area individuata dalla part. 280, l’incendio ha determinato danneggiamenti ai manufatti ed alle strutture costituenti il suddetto impianto di depurazione oltre ad alcuni contenitori di materiali (fusti in materiale plastico). Considerato che le vasche dell’ex impianto di depurazione risultano avere una profondità elevata, che non risulta certa la natura dei liquami ivi contenuti e che a causa dell’incendio le strutture di protezione esistenti (parapetti, cancelli, ecc.) potrebbero essere stati danneggiati dall’azione del fuoco, permane un rischio concreto per l’incolumità delle persone di caduta accidentale nelle vasche stesse e di venire a contatto con i liquami presenti. Oltretutto l’abbruciamento della vegetazione spontanea ha eliminato la cortina vegetale che ne occultava la visuale e pertanto attualmente le suddette strutture risultano facilmente percepibili e potrebbero destare richiamo per eventuali passanti. Il manufatto chiuso, contenente gli impianti del depuratore ed alcuni contenitori, è stato interessato dall’incendio e le strutture potrebbero essere state danneggiate dall’azione del fuoco, pertanto si rileva un potenziale pericolo per la caduta accidentale di materiali o per un eventuale collasso della struttura stessa. Oltretutto nelle immediate vicinanze sono presenti residui di prodotti combusti quali tubazioni, contenitori, cavi, ecc. che potrebbero venire accidentalmente in contatto di eventuali passanti ”.
Il Comune di Castelfiorentino, in via contingibile ed urgente, ordinava quindi al curatore fallimentare della F.B.C. di B C e Gabriele s.n.c. di provvedere alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio.
La curatela rispondeva che l’ordinanza emessa, nella parte in cui aveva ad oggetto la particella 280 del foglio di mappa 47, doveva essere notificata anche agli altri comproprietari (ovvero gli odierni ricorrenti) soggetti ugualmente interessati all’adempimento delle misure di messa in sicurezza ed a tutti gli eventuali ulteriori obblighi.
Da ultimo, con l’ordinanza impugnata, il Sindaco del Comune di Castelfiorentino, richiamando il potere di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, ha dunque ordinato agli odierni ricorrenti, in qualità di comproprietari del terreno individuato catastalmente nel foglio di mappa 47 particella 280, di “ impedire l’accesso a persone ed animali in prossimità delle strutture mediante esecuzione di una appropriata recinzione posta ad una distanza adeguata dal perimetro esterno dell’impianto stesso e comunque tale da ricomprendere all’interno tutti i manufatti esistenti e le aree su cui insistono i cumuli di materiali danneggiati dal fuoco (tubazioni, contenitori, cavi elettrici, ecc.) ”, nonché di effettuare, entro il termine di novanta giorni, la “ rimozione di tutti i manufatti o comunque delle strutture pericolanti o cadenti. Rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti presenti oltre a verifica sulla eventuale contaminazione del suolo mediante presentazione e successiva esecuzione di apposito piano di indagine ”.
Con un unico articolato motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. dell’art. 192, comma III, del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto, l’obbligo di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi potrebbe essere posto a carico del proprietario dell’area solo laddove gli sia imputabile a titolo di dolo o colpa l’inquinamento dell’area o la violazione di determinati obblighi di smaltimento e ripristino;responsabilità che, secondo la tesi dei ricorrenti, nel caso di specie sarebbe insussistente.
Inoltre, i ricorrenti contestano la violazione del principio del contraddittorio, il difetto di istruttoria, ed infine, la violazione dell’art. 841 del c.c. (“ chiusura del fondo ”), non potendo essi intervenire sul depuratore, essendo questo ricompreso nella procedura fallimentare della ditta F.B.C. .
Si è costituito il Comune di Castelfiorentino eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, non essendovi contenuta alcuna censura avverso il potere effettivamente esercitato, ovvero quello di urgenza di cui all’art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000, ed argomentando comunque in ordine all’infondatezza del ricorso.
Si sono costituite anche N e S d M, proprietarie di altra particella immobiliare già di proprietà del fallimento, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2017 i ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 6 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Come eccepito dalla difesa del Comune, infatti, e prescindendo dalle inammissibili e irrituali estensioni del thema decidendum effettuate dai ricorrenti con le memorie conclusive, il ricorso, così come originariamente formulato, muove dall’erroneo presupposto che il provvedimento impugnato sia un’ordinanza di rimozione dei rifiuti adottata ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, mentre è evidente dal tenore testuale del provvedimento che si tratti di un’ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 in qualità di ufficiale di governo.
Ne deriva che i criteri contenuti nell’art. 192 del T.U. Ambiente (che ammette la possibilità di coinvolgere il proprietario, nel caso in cui la “violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”) non sono invocabili nella presente fattispecie.
Il potere di ordinanza contingibile ed urgente si base infatti su tutt’altri presupposti.
In particolare, presupposti legittimanti l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l'incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli (cd. contingibilità) e l'urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell’immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità;ed infine, il rispetto del principio di proporzionalità, l’obbligo di congrua ed adeguata motivazione, ed il rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del diritto dell'Unione europea (cfr. al riguardo Corte Costituzionale, sentenza n. 115 del 2011 e Corte di Cassazione, sentenza 30 luglio 2014, n. 33779).
Nel caso di specie, le contestazioni avanzate dai ricorrenti non vertono sulla sussistenza di tali presupposti, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto.
Né può fondatamente obiettarsi, come invece sostenuto dai ricorrenti nel ricorso e nelle successive memorie, che il provvedimento impugnato, anche se inteso come ordinanza contingibile e urgente, sarebbe comunque illegittimo per violazione del principio comunitario del "chi inquina paga", poichè la contaminazione dei luoghi non sarebbe ricollegabile ad un comportamento (commissivo od omissivo) dei proprietari del sito in questione;infatti, l’ordine di messa in sicurezza dell’area, adottato ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, non può che essere rivolto a chi ha la disponibilità del bene e non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile, essendo diretto esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica.
Inoltre, anche l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento si deve escludere in presenza di atti contingibili e urgenti, proprio per la natura “urgente” del provvedimento, avendo l’Amministrazione evidenziato le “particolari esigenze di celerità del procedimento” che giustificavano l’omissione di tale garanzia partecipativa.
Quanto infine alla supposta violazione dell’art. 841 c.c., si osserva che i ricorrenti medesimi non contestano di essere comproprietari dell’area individuata dalla particella 280 (come del resto risulta dalla relativa visura catastale), con la conseguenza che essi, a prescindere dalla valutazione sulla proprietà dell’impianto di depurazione (peraltro non risulta che questo sia stato alienato separatamente dal fondo su cui è stato edificato), sono tenuti alla recinzione e alla messa in sicurezza del fondo che ospita il depuratore, al fine di evitare che terzi possano accedere alla aree rese pericolose dall’incendio.
Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune, mentre possono essere compensate nei confronti delle controinteressate costituite, attesa la posizione defilata da queste assunta nel presente giudizio.