TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-02-14, n. 201300110
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Testo completo
N. 00110/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M Me, rappresentato e difeso dall'avv. P S, con domicilio eletto presso P S in Pescara, via G. Misticoni, 3;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
del decreto 7 maggio 2012, cat. A.12/2012 Imm. n. 31/12, con il quale il Questore della Provincia di Pescara ha rifiutato il rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno; nonché degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale 6 settembre 2012, n. 207, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori l'avv. Grazia Leone, su delega dell'avv. P S, per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Anna Buscemi per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’attuale ricorrente, cittadino senegalese entrato in Italia nel marzo 2012, riferisce di aver chiesto il rilascio del permesso di soggiorno. Riferisce, altresì, che tale richiesta è stata respinta dal Questore della Provincia di Pescara con decreto 7 maggio 2012, n. 31/12, sulla base della testuale considerazione che il cittadino straniero era risultato destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Teramo del 15 maggio 2008, per cui lo stesso non avrebbe potuto far rientro in Italia senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’Interno.
Con il ricorso in esame ha impugnato tale decreto, deducendo le seguenti censure:
1) che non gli era stata dato comunicazione dell’avvio del procedimento, né gli erano stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
2) che