TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202402289
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Pubblicato il 08/04/2024
N. 02289/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04535/2018 REG.RIC.
N. 04537/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4535 del 2018, proposto da
Consorzio Cooperative Costruzioni - C.C.C. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 15;
contro
Comune di Boscoreale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pompei, via Parroco Federico, 49;
sul ricorso numero di registro generale 4537 del 2018, proposto da
F L, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;
contro
Comune di Boscoreale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio T P in Pompei, via Parroco Federico, 49;
per l’ottemperanza
quanto al ricorso n. 4535 del 2018:
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II Civile, n. 277/2018 del 29 gennaio 2018.
quanto al ricorso n. 4537 del 2018:
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II Civile, n. 277/2018 del 29 gennaio 2018.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Boscoreale e del Comune di Boscoreale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con distinti giudizi i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II Civile, n. 277/2018 del 29 gennaio 2018, con cui il Comune di Boscoreale è stato condannato a pagare, nei confronti del Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. società cooperativa, la somma di “euro 216.338,66, oltre iva, oltre interessi legali codicistici dal 19.11.2015 sino al soddisfo” e, nei confronti dell’avv. F L, in qualità di difensore antistatario, le spese di lite per la somma di “euro 13.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15% sui compensi, oltre iva e cpa come per legge” .
2. Costituendosi in giudizio, il Comune di Boscoreale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 243- bis , comma 4, D.Lgs. 267/2000, avendo il Comune statuito di usufruire della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli artt. 243-bis e ss. del suddetto decreto (cd. predissesto), disponendo il ricorso alla procedura con delibera consiliare n. 55 del 31 agosto 2016, e poi provvedendo ad adottare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale mediante delibera consiliare n. 88 del 28 novembre 2016.
3. Nel corso del giudizio, con ordinanze collegiali nn. 4498 e 4499 del 10 settembre 2019, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, mediante l’acquisizione dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania di una relazione, corredata da ogni utile atto e/o documento, che attestasse lo stato attuale della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune di Boscoreale, dando conto della sua eventuale definizione (e dei provvedimenti adottati in tal senso) o dei tempi presumibili per la sua conclusione.
4. A riscontro di tale ordine istruttorio, il Dirigente del Servizio di supporto della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania, con nota prot. n. 5841 del 17 settembre 2019, riferiva quanto segue: “(…) a tutt’oggi la Sezione regionale di controllo per la Campania non si è ancora pronunciata sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal comune di Boscoreale (NA), in quanto non è ancora pervenuta la relazione finale sul predetto piano prevista dall’art. 243-quater, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali prevista dall’art. 155 dello stesso decreto.”.
5. Con le ordinanze collegiali nn. 5329 e 5330 del 19 novembre 2019, non essendo ancora intervenuta l’approvazione del piano, il Collegio disponeva la sospensione dei giudizi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e del citato comma 4 dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall’amministrazione locale.
Ciò disponeva per le seguenti motivazioni: “- nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall’adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune di Boscoreale e dalla sua trasmissione agli organi amministrativo e giurisdizionale previsti dalla legge perché possa essere approvato, il Collegio non può non prendere atto che la relativa procedura risulta ancora pendente presso la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania (d’ora in seguito per brevità anche “Corte dei Conti”), la quale resta in attesa che la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (d’ora in seguito per brevità anche “Commissione”) concluda a sua volta la fase istruttoria ed invii la relazione finale sul piano;
- ne discende che nel presente giudizio si rivela pienamente operativa la causa di sospensione della procedura esecutiva ex art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, perdurante fino all’approvazione o al diniego del piano da parte della Corte dei Conti, atteso che il giudizio di ottemperanza è in toto equiparabile alle procedure esecutive ordinarie (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. I, ord. 13 settembre 2019 n. 4498;TAR Sicilia Catania, Sez. I, 11 luglio 2013 n. 2045);
Considerato, altresì, che:
- non si profilano condivisibili le eccezioni formulate dalla difesa attorea nella memoria depositata il 7 novembre 2019, mediante le quali si mira sostanzialmente a contrastare la sussistenza nella specie dell’effetto sospensivo del giudizio di ottemperanza, eccezioni così riassumibili: a) all’istruttoria demandata alla Commissione potrebbe applicarsi in via analogica il meccanismo del silenzio assenso previsto dall’art. 5, comma 6, lett. b), del d.P.R. n. 142/2013, a termini del quale tale organo “esprime il proprio parere sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259, e seguenti, del testo unico, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole”;b) il termine di 30 giorni assegnato dalla Corte dei Conti ai fini dell’approvazione o del diniego del piano è da ritenersi perentorio, con conseguente approvazione tacita dello stesso una volta scaduto tale termine;c) ad ogni modo, gli artt. 243-bis, comma 4, e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000 appaiono costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 24, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU e all’art. 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea), nella parte in cui non stabiliscono la perentorietà dei termini del procedimento di esame del piano di riequilibrio finanziario. La “prioritaria esigenza di risanamento della finanza pubblica non può essere, infatti, declinata fino al punto di limitare “a tempo indeterminato” il diritto del creditore a vedersi integralmente soddisfatto della propria pretesa, collidendo tale impostazione con il diritto – positivizzato ab antiquissimo tempore nel nostro ordinamento – al giusto processo, nella duplice veste del rispetto del principio del contraddittorio e della ragionevole durata del processo, vieppiù del rigoroso rispetto dell’inviolabile diritto (di) difesa consacrato all’art. 24 della Costituzione”;
- invero, vale replicare quanto segue con riguardo ad ogni singola eccezione: aa) l’art. 5, comma 6, lett. b), del d.P.R. n. 142/2013 non è applicabile in via analogica alla presente fattispecie, dal momento che si riferisce a procedura di riequilibrio finanziario diversa da quella quivi scrutinata, come peraltro ammette la stessa difesa attorea, ed attiene all’emissione del parere da parte della Commissione all’esito (evidentemente) di una fase istruttoria già conclusa, mentre nella specie si tratta proprio dell’espletamento di tale ultima fase, la cui assenza inibisce ogni possibile decisione in merito da parte dell’autorità competente;bb) in mancanza di una espressa qualificazione di legge, il termine di 30 giorni assegnato alla Corte dei Conti per decidere va qualificato, conformemente ai principi generali, come termine ordinatorio e non perentorio;cc) la prospettata questione di legittimità costituzionale, sebbene rilevante, si presenta manifestamente infondata, giacché un’eventuale previsione di perentorietà dei termini con riguardo alla procedura di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale si porrebbe in insanabile contraddizione con le esigenze, aventi pari livello costituzionale rispetto a quelle discendenti dalla tutela del diritto di difesa, di risanamento della finanza pubblica e di trattamento imparziale di tutte le possibili ragioni creditorie a fronte di una condizione di dissesto dell’ente pubblico debitore (cfr. artt. 97 e 119 Cost.). D’altronde, il termine ragionevole di durata del processo, da valutarsi secondo la giurisprudenza delle Corti di diritto europeo in base alle circostanze del caso concreto, non può ritenersi inficiato dalla semplice previsione normativa di cui all’art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto la causa non sarebbe rinviata sine die e l’azione potrebbe essere utilmente riattivata a partire dalla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio, una volta assicurato il perseguimento del fondamentale interesse pubblico al risanamento delle risorse finanziarie della collettività (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 18 aprile 2013 n. 584). Ad ogni modo, all’inerzia degli organi amministrativi coinvolti nella procedura in esame si potrebbe comunque ovviare con i rimedi all’uopo predisposti dall’ordinamento;
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le suesposte considerazioni, va disposta la sospensione del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e del citato comma 4 dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall’amministrazione locale, fermo restando che, una volta che la Corte dei Conti abbia approvato detto piano, o ne abbia negata l’approvazione, il Comune di Boscoreale dovrà immediatamente, e comunque nel termine di 30 giorni dalla ricezione dei relativi atti, inviare a questa Sezione formale comunicazione di tale circostanza, al fine della ripresa della procedura di esecuzione per cui è causa ai sensi dell’art. 80 c.p.a.”.
5. In esecuzione delle ordinanze presidenziali n. 498 e 501 del 21/07/2023, con relazione del 27 luglio 2023, la Sezione Controllo della Corte dei Conti della Campania, ha comunicato l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario con deliberazione n. 13/2022/PRSP, depositata in data 21/04/2022.
6. Con memorie depositate nei due giudizi in data 20 febbraio 2024 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi.
7. Tanto premesso, avendo i ricorsi nn. 4535/2018 e 4537/2018 ad oggetto l’ottemperanza alla medesima sentenza, sussistono i presupposti di cui all’art. 70 cod. proc. amm. per disporre la riunione dei giudizi.
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