TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202402289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2024-04-08, n. 202402289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202402289
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 02289/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04535/2018 REG.RIC.

N. 04537/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4535 del 2018, proposto da
Consorzio Cooperative Costruzioni - C.C.C. Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 15;

contro

Comune di Boscoreale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pompei, via Parroco Federico, 49;



sul ricorso numero di registro generale 4537 del 2018, proposto da
F L, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;

contro

Comune di Boscoreale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio T P in Pompei, via Parroco Federico, 49;

per l’ottemperanza

quanto al ricorso n. 4535 del 2018:

al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez.

II

Civile, n. 277/2018 del 29 gennaio 2018.

quanto al ricorso n. 4537 del 2018:

per l’ottemperanza

al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez.

II

Civile, n. 277/2018 del 29 gennaio 2018.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Boscoreale e del Comune di Boscoreale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con distinti giudizi i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sez.

II

Civile, n. 277/2018 del 29 gennaio 2018, con cui il Comune di Boscoreale è stato condannato a pagare, nei confronti del Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. società cooperativa, la somma di “euro 216.338,66, oltre iva, oltre interessi legali codicistici dal 19.11.2015 sino al soddisfo” e, nei confronti dell’avv. F L, in qualità di difensore antistatario, le spese di lite per la somma di “euro 13.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15% sui compensi, oltre iva e cpa come per legge” .

2. Costituendosi in giudizio, il Comune di Boscoreale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 243- bis , comma 4, D.Lgs. 267/2000, avendo il Comune statuito di usufruire della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dagli artt. 243-bis e ss. del suddetto decreto (cd. predissesto), disponendo il ricorso alla procedura con delibera consiliare n. 55 del 31 agosto 2016, e poi provvedendo ad adottare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale mediante delibera consiliare n. 88 del 28 novembre 2016.

3. Nel corso del giudizio, con ordinanze collegiali nn. 4498 e 4499 del 10 settembre 2019, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, mediante l’acquisizione dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania di una relazione, corredata da ogni utile atto e/o documento, che attestasse lo stato attuale della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune di Boscoreale, dando conto della sua eventuale definizione (e dei provvedimenti adottati in tal senso) o dei tempi presumibili per la sua conclusione.

4. A riscontro di tale ordine istruttorio, il Dirigente del Servizio di supporto della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania, con nota prot. n. 5841 del 17 settembre 2019, riferiva quanto segue: “(…) a tutt’oggi la Sezione regionale di controllo per la Campania non si è ancora pronunciata sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal comune di Boscoreale (NA), in quanto non è ancora pervenuta la relazione finale sul predetto piano prevista dall’art. 243-quater, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali prevista dall’art. 155 dello stesso decreto.”.

5. Con le ordinanze collegiali nn. 5329 e 5330 del 19 novembre 2019, non essendo ancora intervenuta l’approvazione del piano, il Collegio disponeva la sospensione dei giudizi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e del citato comma 4 dell’art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, sino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall’amministrazione locale.

Ciò disponeva per le seguenti motivazioni: “- nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dall’adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del Comune di Boscoreale e dalla sua trasmissione agli organi amministrativo e giurisdizionale previsti dalla legge perché possa essere approvato, il Collegio non può non prendere atto che la relativa procedura risulta ancora pendente presso la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania (d’ora in seguito per brevità anche “Corte dei Conti”), la quale resta in attesa che la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’Interno (d’ora in seguito per brevità anche “Commissione”) concluda a sua volta la fase istruttoria ed invii la relazione finale sul piano;

- ne discende che nel presente giudizio si rivela pienamente operativa la causa di sospensione della procedura esecutiva ex art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, perdurante fino all’approvazione o al diniego del piano da parte della Corte dei Conti, atteso che il giudizio di ottemperanza è in toto equiparabile alle procedure esecutive ordinarie (cfr.

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