TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-12-18, n. 201812332
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Pubblicato il 18/12/2018
N. 12332/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07463/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7463 del 2010, proposto da:
Azienda Agricola Baldini Pietro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati E E, M A, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;
contro
Commissario Straordinario Nominato ai Sensi della L. n. 33/09 con Dpcm 15.04.2009 e Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi i dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Commissario straordinario, nominato con DPCM del 15 aprile 2009 ai sensi dell’art. 8 quinquies l. n. 33/09, con allegati (piano di ammortamento di Agea, nota Agea del 23/04/10, contratto di rateizzazione e schema di rinuncia al contenzioso), prot. n. 60773589999-2 del 24 maggio 2010, con cui il Commissario ha accolto la domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente ed ha approvato il contratto allegato al provvedimento;del Provvedimento n. 700 del 30 giugno 2010 di conferma del precedente atto.
- ogni atto connesso tra cui il decreto commissariale del 10 marzo 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, l’Azienda agricola Baldini Pietro ha impugnato il decreto, con allegati, prot. n. Baldini Pietro, con cui il Commissario straordinario, nominato con DPCM del 15 aprile 2009 ai sensi dell’art. 8 quinquies l. n. 33/09, ha accolto la domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente ed ha approvato il contratto allegato al provvedimento, e il decreto commissariale del 10 marzo 2010.
Il Commissario straordinario e l’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, costituitisi in giudizio a mezzo della difesa erariale con comparsa di stile, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 4259/10 del 1/10/10 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 31 ottobre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L’Azienda agricola ricorrente impugna il decreto con cui il Commissario straordinario, nominato con DPCM del 15 aprile 2009 ai sensi dell’art. 8 quinquies l. n. 33/09, ha accolto la sua domanda di rateizzazione presentata dalla ricorrente ed ha approvato il contratto allegato al provvedimento, e il decreto commissariale del 10 marzo 2010.
Il Collegio, innanzi tutto, evidenzia che fattispecie analoghe a quella oggetto di causa sono state affrontate dalla Sezione con le sentenze nn. 10915/18 5270/18 e n. 411/18 da intendersi in questa sede richiamate.
In ogni caso, per quanto concerne specificamente le doglianze articolate da parte ricorrente, il Tribunale, in via preliminare, dichiara inammissibili i profili d’illegittimità degli atti impugnati, relativi alla pretesa nullità della nomina del Commissario per la mancata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina dello stesso, in quanto introdotti per la prima volta con la comparsa depositata il 24/09/10 e poi ribaditi con la comparsa conclusionale del 25/09/18, entrambe non notificate a controparte.
Sempre in via preliminare, il Collegio rileva che la ricorrente ha impugnato il decreto di “accoglimento della domanda di rateizzazione” e gli allegati quali il Piano di ammortamento di Agea, il contratto di rateizzazione, la nota Agea del 22/04/10 e lo schema di rinuncia al contenzioso, ma non ha precisato se la procedura sia stata portata a conclusione, con la trasmissione all’Agea del contratto di rateizzazione debitamente sottoscritto o meno..
In ogni caso, il ricorso è, nel merito, infondato.
Con una prima serie di censure (rubricate sub 1) la ricorrente prospetta l’illegittimità del gravato provvedimento di rateizzazione e del presupposto decreto commissariale del 10/03/10 in quanto gli atti in esame violerebbero i limiti previsti dagli artt. 8 quater e 8 quinquies d.l. n. 5/09 con riferimento specifico:
- alle previsioni relative alla restituzione in rate costanti posticipate in base al modello di ammortamento francese a tasso variabile anziché in rate di pari importo per capitale ed interessi;
- alla mancata individuazione di un piano personalizzato di rateizzazione;
- alla necessità di sottoscrivere con firma autenticata da un pubblico ufficiale un atto negoziale condizionante la rateizzazione;
- alla rinuncia al contenzioso al cui perfezionamento è subordinata la rateizzazione;
- alla revoca della rateizzazione nel caso di pagamento di una sola rata e, in tal caso, al pagamento del capitale residuo maggiorato degli interessi di mora anziché del solo capitale residuo.
I motivi sono infondati in quanto:
- la predisposizione di un piano personale di rateizzazione non è prevista dall’art. 8 quinquies d. l. n. 5/09;
- le doglianze relative al metodo di rimborso sulla base del modello dell’ammortamento francese e alla previsione di uno strumento negoziale per regolare il rapporto sono inammissibili per carenza d’interesse in quanto dal gravame non emerge l’attualità della lesione arrecata all’interesse della ricorrente dalle disposizioni in esame. In ogni caso, l’utilizzazione dello schema negoziale per regolare il rapporto conseguente all’accoglimento della domanda di rateizzazione è coerente con il disposto dell’art. 8 quinquies d.l. n. 5/09 che prevede (commi 3 e 6) la necessità che l’azienda agricola manifesti la propria volontà di accettare la rateizzazione e di rinunciare ai giudizi pendenti. La previsione dell’autenticazione della sottoscrizione dell’atto, poi, è ragionevole, non sproporzionata, compatibile con la tempistica prevista per il perfezionamento della rateizzazione e rispondente all’esigenza di conferire certezza alla provenienza dell’atto stesso;
- ad analoga conclusione, in punto d’inammissibilità per carenza d’interesse, deve pervenirsi in riferimento alla doglianza relativa alle conseguenze del mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione dal momento che la ricorrente, al momento della proposizione del gravame, non ha nemmeno dedotto di versare nella condizione di inadempienza al piano predetto;
- l’art. 8 quinquies comma 3 d.l. n. 5/09, convertito dalla legge n. 33/09, prevede espressamente che, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all’art.