TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-17, n. 202414620

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-17, n. 202414620
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414620
Data del deposito : 17 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2024

N. 14620/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14387/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14387 del 2019, proposto da F I, rappresentato e difeso dall'avvocato O A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento 21157 del 07.08.2019 con il quale la Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti circa il trattamento economico del ricorrente; del provvedimento ignoto con il quale il trattamento medesimo è stato fissato; di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale; nonché d) per l’accertamento del diritto alla retribuzione come determinata nel presente ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 aprile 2024 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la nota indicata in epigrafe nonché gli atti con cui l'amministrazione intimata ha provveduto a ricomputare l'anzianità dell’istante nel periodo 1 dicembre 2002-28 agosto 2005, ricalcolando per l’effetto la spettanza dei relativi emolumenti e provvedendo al conseguente recupero delle somme versate in eccesso.

L'istante ha lamentato l'illegittimità degli atti amministrativi, lamentando vizi di violazione di legge, come declinati in ricorso.

Si è costituito in resistenza il Ministero intimato, depositando documentazione.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di smaltimento del 26 aprile 2024.

Il ricorso è infondato.

All'esito dell'istruttoria documentale, è emerso quanto segue.

Il ricorrente – all’epoca di presentazione dell’azione in esame, rivestente la qualifica di primo dirigente della polizia di stato - è stato vincitore di concorso pubblico, per esami, a n.158 posti di Vice commissario in prova del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato (indetto con D.M. 10.09.1997), è stato nominato Vice commissario in prova della Polizia di Stato con decorrenza 21 marzo 2000, è stato quindi nominato in ruolo con decorrenza 21 dicembre successivo, e inquadrato (ai sensi del d.lgs 5 ottobre 2000, n. 334) nella qualifica di Commissario Capo con

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