TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-07-11, n. 201200691

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-07-11, n. 201200691
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201200691
Data del deposito : 11 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00290/2002 REG.RIC.

N. 00691/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2002, proposto da:
M M, rappresentato e difeso dall'avv. A C, presso il cui studio in Cagliari, via Dante n. 19, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Tertenia, rappresentato e difeso dall'avv. G U O, presso il cui studio in Cagliari, via Abba n. 2, è elettivamente domiciliato;

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti R M e S S, dell’Ufficio Legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69, è elettivamente domiciliata;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota 11/12/2001 n. 4105, con il quale il Comune di Tertenia ha rigettato un’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente;

della nota 2/11/2001 n. 2841, con cui il Servizio Provinciale Urbanistica e Vigilanza Edilizia di Nuoro dell’Assessorato regionale degli Enti Locali Finanza e Urbanistica, ha espresso il proprio avviso sulla menzionata istanza di condono;

delle note del suddetto comune 9/8/2001 n. 4105 e 31/7/2001 n. 2542, dei pareri della Commissione Edilizia in data 26/7/2001 e 3/12/2001, dei pareri resi dal tecnico comunale sul procedimento in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Tertenia e della Regione Autonoma della Sardegna.

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il Consigliere A M e uditi l’avv. A. Cannas per il ricorrente, l’avv. G. U. Orrù per il comune e l’avv. S. Sau per la regione.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. M M, nell’anno 1969, ha ottenuto dal Comune di Tertenia licenza edilizia per la realizzazione di un fabbricato.

Negli anni successivi, constatato che i lavori di costruzione procedevano in difformità dal titolo edilizio - il comune ha emesso svariate ordinanze di demolizione rimaste ineseguite.

Al fine di ottenere la sanatoria di quanto realizzato sino al 1/10/1983 (seminterrato e piano terra) il sig. M ha presentato apposita istanza di condono edilizio ai sensi della L. 28/2/1985 n. 47 e della L. R. 11/10/1985 n. 23.

Con atto dell’ottobre 1992 la domanda è stata respinta atteso che l’intervento ricadeva almeno in parte su area vincolata a viabilità dall’allora vigente P.R.G.

Successivamente il sig. M – che nel frattempo aveva soprelevato il fabbricato oggetto della richiesta di sanatoria erigendo nuovi piani - ha riproposto l’istanza di condono ed il comune, con atto 11/12/2001 n. 4105 l’ha nuovamente rigettata, rilevando - sulla base del conforme parere reso dalla Regione con nota del Servizio Provinciale Urbanistica e Vigilanza Edilizia di Nuoro 2/11/2001 n. 2841 – che l’opera, considerata nel suo complesso, risultava ultimata dopo la data del 1/10/1983.

Ritenendo il nuovo diniego di condono e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi il sig. M li ha impugnati chiedendone l’annullamento per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite in giudizio le amministrazione intimate, depositando separate memorie con cui si sono opposte all’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 27/6/2012 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.

DIRITTO

Vanno preliminarmente esaminate le questioni di rito prospettate dalle amministrazioni resistenti.

Deduce in primo luogo la Regione Autonoma della Sardegna il proprio difetto di legittimazione passiva.

L’eccezione è infondata tenuto conto che costituisce oggetto di impugnazione un atto dalla medesima emanato (nota 2/11/2001 n. 2841).

E’, invece, fondata l’eccezione con cui la stessa amministrazione deduce l’inammissibilità dell’impugnazione per la parte in cui è rivolta contro la suddetta nota.

Al riguardo basta rilevare che quest’ultima è del tutto priva di contenuti provvedimentali.

Il comune di Tertenia, dal canto suo, deduce che il ricorso sarebbe inammissibile, a causa della mancata impugnazione di un precedente diniego di condono e tardivo rispetto alla nota 31/7/2001 n. 2542, notificata al ricorrente in data 6/8/2001.

Nessuna delle eccezioni coglie nel segno.

Quanto alla prima occorre rilevare che l’atto negativo oggetto del presente ricorso non è meramente confermativo del precedente diniego di condono edilizio non impugnato.

Ed invero, i due provvedimenti si fondano su presupposti diversi, basandosi l’uno sull’asserita realizzazione di parte dell’immobile su sede viaria, l’altro sull’esecuzione di parte dell’opera successivamente alla data del 1/10/1983.

Quanto alla seconda è sufficiente osservare che con la nota in questione il resistente comune si è limitato a decidere di chiedere un parere sulla pratica di condono per cui è causa all’ufficio regionale competente in materia urbanistica. La nota era quindi priva di valore provvedimentale, per cui il ricorrente non aveva alcun onere di farla oggetto di gravame, con conseguente irrilevanza dell’eventuale tardività della sua impugnazione.

Il Collegio rileva d’ufficio che risultano altrettanto privi di valore provvedimentale la nota comunale 9/8/2001 n. 4105, i pareri della Commissione Edilizia in data 26/7/2001 e 3/12/2001, e quelli resi dal tecnico comunale sul procedimento in questione.

Difatti, con la prima il resistente comune ha chiesto parere sulla pratica edilizia di che trattasi alla competente struttura dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

Con i restanti atti la Commissione Edilizia e il tecnico comunale si sono limitati a esprimere il proprio avviso sulla medesima pratica.

In definitiva il ricorso può essere esaminato nel merito con riguardo al solo diniego di condono di cui alla nota comunale 11/12/2001 n. 4105.

Risulta fondato il motivo con cui il ricorrente deduce che erroneamente il comune avrebbe ritenuto di non poter scindere le parti di edificio realizzate ante 1/10/1983 – a cui si riferiva la domanda di condono - da quelle eseguite successivamente.

In punto di diritto occorre premettere che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L. 28/2/1985 n. 47, potevano ottenere la sanatoria le opere abusive ultimate entro la data del 1/10/1983.

Il secondo comma del medesimo articolo specificava poi che “ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura”.

Tale ultima disposizione è stata interpretata dalla costante giurisprudenza nel senso che la definizione di “rustico” non può prescindere, dall'intervenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali anche le “tamponature esterne” (cfr., fra le tante, T.A.R. Lombardia – Brescia, I Sez., 8/7/2010 n. 2459;
Cons. Stato, VI Sez., 27/6/2008 n. 3288).

Ciò premesso occorre rilevare in punto di fatto che alla data del 1/10/1983 seminterrato e piano terra del fabbricato di proprietà del ricorrente risultavano già completati.

Il che si ricava con certezza dalla relazione dell’Ufficio Tecnico comunale n. 38 del 12/6/1980 dove si legge: “Il fabbricato … consiste in un seminterrato eseguito in cls. e un piano elevato realizzato con muri perimetrali in muroblocco, strutture portanti in c.a. (pilastri e travi), solaio di copertura”.

Alla stessa data non risultavano, invece, ancora ultimati gli ulteriori piani dell’edificio.

Infatti, nella relazione concernente l’accertamento effettuato dal menzionato Ufficio Tecnico in data 21/10/1983 sul manufatto di che trattasi, si legge che all’epoca si stava procedendo all’ “ultimazione delle strutture portanti a piano primo (pilastri e solaio di copertura piano)” e alla “realizzazione del piano secondo, consistente allo stato attuale nelle strutture portanti verticali in c.a. (pilastri)”.

Si tratta ora di verificare se, nel descritto contesto, il ricorrente avesse titolo per ottenere una sanatoria parziale, ossia riferita alla sola porzione di fabbricato realizzata entro la data del 1/10/1983 (in concreto seminterrato e piano terra).

Ritiene il Collegio di dover dare al quesito risposta positiva.

Ed in effetti, seminterrato e piano terra, risultano dotati di autonoma consistenza e autosufficienza funzionale, tali da renderli facilmente enucleabili dalle restanti parti dell’edificio (gli ulteriori piani) realizzate oltre il termine di legge, per cui non vi sarebbe ragione logica di escludere la sanatoria parziale limitata alle dette porzioni eseguite entro la data del 1/10/1983, solo perché costituenti parti di un unitario progetto concernente una più ampia unità immobiliare.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

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