TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-02-19, n. 201300230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-02-19, n. 201300230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300230
Data del deposito : 19 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00937/2011 REG.RIC.

N. 00230/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00937/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 937 del 2011, proposto da P M, rappresentato e difeso dagli avv.ti F P B e V P, con domicilio eletto presso l’avv. F P B in Bari, via Principe Amedeo, 82/A;

contro

Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. E T, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 133;

nei confronti di

Altieri Trifone;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. 17/DP del 29 marzo 2011 con il quale il Presidente della Provincia di Bari ha inteso revocare la nomina ad Assessore di P M, ivi compresa la nota del 25.3.2011, espressamente richiamata dal citato provvedimento;

- di ogni atto ai predetti connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti V P, anche in sostituzione dell’avv. F P B, e E T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Con decreto presidenziale n. 3/D.P. del 9.7.2009 l’odierno ricorrente P M veniva nominato componente della Giunta Provinciale di Bari con delega alla polizia provinciale.

Con la gravata nota del 25.3.2011 il gruppo consiliare del PDL manifestava una serie di doglianze nei confronti del P.

Successivamente, il Presidente della Provincia di Bari, prendendo atto e recependo detta nota, adottava il provvedimento prot. n. 17/DP del 29 marzo 2011 con il quale veniva disposta la revoca della nomina ad Assessore di P M.

Il P impugnava in questa sede il provvedimento presidenziale del 29 marzo 2011 e la nota del 25 marzo 2011.

Deduceva un unico motivo così sinteticamente riassumibile:

- eccesso di potere per evidente arbitrarietà, abuso di potere discrezionale, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità: il gravato provvedimento presidenziale assumerebbe una inammissibile caratterizzazione punitiva e sanzionatoria, essendosi reso il P “responsabile” - in base a quanto risulta dalla nota del 25.3.2011 - di una candidatura autonoma (cioè sganciata dal gruppo PDL) nell’ambito delle elezioni comunali per il Comune di Ruvo di Puglia;
l’interessato, tuttavia, avrebbe sempre adempiuto in modo corretto ai propri doveri istituzionali;
conseguentemente, la revoca non sarebbe in alcun modo giustificata, non essendo stato il P in passato mai contestato per l’attività posta in essere quale Assessore provinciale;
la revoca non può essere rimessa all’arbitrio decisionale del Presidente dell’Amministrazione provinciale, sussistendo un obbligo di motivazione specifico, nel caso di specie - secondo la prospettazione di parte ricorrente - non osservato ed essendo ammissibile unicamente per esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento (non ricorrenti nella fattispecie), non già per ragioni politiche.

Si costituiva l’Amministrazione provinciale, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.

Invero, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1053;
Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2010, n. 2357;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 20 maggio 2011, n. 751), il provvedimento di revoca dell’incarico di Assessore, pur essendo un atto amministrativo e non politico, ha natura ampiamente discrezionale e la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico/amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell’Ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario.

Ne consegue che la motivazione dell’atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica ( i.e. , nella vicenda oggetto del presente giudizio, il venir meno del rapporto di fiducia con l’Assessore;
il pregiudizio per la necessaria coesione ed omogeneità politica fisiologicamente caratterizzanti i rapporti di un rappresentante della Giunta all’interno della maggioranza consiliare che sostiene il Governo provinciale;
il venir meno dell’unità di indirizzo della Giunta determinato dal permanere in carica del P), come appunto accaduto nel caso di specie.

Tali valutazioni ampiamente esplicitate nella nota del 25 marzo 2011 e nel gravato provvedimento del 29 marzo 2011 non sono sindacabili dal giudice amministrativo.

Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

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