TAR Potenza, sez. I, sentenza 2024-06-20, n. 202400325
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2024
N. 00325/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2024, proposto dalla Elettro Esco S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G P, PEC gianlucapiccinni@ordineavvocatiroma.org, e A S, PEC singetta.alessandro@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio eletto in Potenza Via Plebiscito n. 7;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Basilicata (ARPAB), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
della Del. G.R. n. 891 del 15.12.2023 (notificata il 18.12.2023), con la quale la Regione Basilicata ha respinto l’istanza della Elettro Esco S.r.l. del 12.8.2019, volta ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nei Comuni di Venosa e Maschito di un parco eolico, composto da 8 aerogeneratori, avente la potenza compressiva di 25,8 MW, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ARPAB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Elettro Esco S.r.l. con istanza del 12.8.2019 ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la realizzazione nei Comuni di Venosa e Maschito di un parco eolico, avente la potenza compressiva di 25,8 MW, composto da 8 aerogeneratori, aventi l’altezza complessiva di 177,5 m. (precisamente altezza al mozzo di 119 m. e diametro del rotore di 117 m.) e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale.
La Conferenza di servizi nella seduta del 24.3.2022 ha chiuso i lavori con esito negativo, specificando che tale esito negativo avrebbe dovuto intendersi definitivo, se non fossero pervenute osservazioni della Elettro Esco S.r.l. “entro 10 giorni dalla data di notifica del presente verbale”, in quanto era stato rilevato che:
1) l’aerogeneratore n. 7 “dista 366 m. da un’abitazione (meno di 2,5 volte l’altezza massima di 443,75 m.)”;
2) gli aerogeneratori nn. 1, 3, 4 e 7 “distano meno di 200 m. da una strada comunale”;
3) “non sono stati condotti gli approfondimenti di natura geologica e geotecnica sulla documentazione integrata (richiesti dall’Autorità di Bacino) e l’integrazione dello studio geologico e le verifiche di compatibilità idrogeologiche con tutti i necessari elementi di natura geologica, geomorfologica, idrologica, idrogeologica, geotecnica e di microzonizzazione sismica (richieste dall’Ufficio Geologico della Regione Basilicata)”, ritenuti “essenziali per la valutazione della compatibilità dell’intervento in una zona prossima ad un’area soggetta a fenomeni franosi”;
4) l’aerogeneratore n. 1 era “stato ubicato nuovamente in un’area riportata nell’inventario fenomeni franosi”;
5) “per la realizzazione dell’impianto sarebbe necessaria una massiccia movimentazione di terreno, che andrebbe a stravolgere la connotazione morfologica di un’area quasi priva di infrastruttuare”, tenuto conto della circostanza che la Elettro Esco S.r.l. aveva “stimato un volume di scavo complessivo di circa 50.912 mc.”, con “altezze di sterro e riporto eccessive”, come quella di 13,74 m. per la realizzazione della piazzola dell’aerogeneratore n. 7, violando il punto 1.2.1.6 del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), approvato con L.R. n. 1/2010, nella parte in cui stabilisce che “gli sbancamenti ed i riporti di terreno devono essere contenuti il più possibile ed è necessario prevedere per le opere di contenimento e ripristino l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica”, ed evidenziando “perplessità sulla reale possibilità di installazione delle gru di montaggio e di deposito temporaneo dei componenti degli aerogeneratori nelle aree delle piazzole di montaggio dell’aerogeneratore n. 1, avente una pendenza del 5,24%, e dell’aerogeneratore n. 7, avente una pendenza del 16,2%”;
6) il cavidotto di collegamento alla rete elettrica nazionale di 23,87 Km. viola il punto 1.2.1.6 del PIEAR ex L.R. n. 1/2010, nella parte in cui stabilisce che “l’ubicazione dell’impianto deve essere il più vicino possibile al punto di connessione alla rete di conferimento dell’energia in modo tale da ridurre l’impatto degli elettrodotti interrati di collegamento”;
7) era “stato prodotto un aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale insufficiente”, sia perché “limitato alla sola descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto, tra l’altro considerando solo l’alternativa 0 ed il cambio di modello dell’aerogeneratore, ma non una possibile delocalizzazione e/o un ridimensionamento del progetto”, sia perché “non aggiornato rispetto alla rimodulazione del progetto”;
8) non era “stata fornita l’indicazione e la valutazione dei potenziali effetti cumulativi sulle diverse componenti ambientali in rapporto ad altri progetti di impianti di energia rinnovabile della stessa tipologia già autorizzati o presentati”, come richiesto dalla Conferenza di servizi nella precedente riunione del 23.9.2021 (con il verbale della seduta del 24.3.2022 la Conferenza di servizi ha anche richiamato i pareri negativi: A) dell’Ufficio regionale Difesa del Suolo prot. n. 7884 del 22.3.2022, perché non gli erano state consentite “la definizione delle procedure istruttorie e l’espressione del parere di competenza”, in quanto la Elettro Esco S.r.l. non aveva ottemperato alle richieste con note dell’11.2.2020, del 23.7.2020 e del 23.9.2021, di “integrazioni ed aggiornamenti alla documentazione progettuale”, alle quali la proponente aveva risposto con nota del 15.12.2021, di non poter svolgere le indagini richieste, “non avendo titolo e/o autorizzazione necessaria sulle aree ad oggi coltivate dai proprietari, tali da garantire l’accesso con mezzi quali trivelle, escavatori ed altra strumentazione necessaria”, specificando che tale mancata ottemperanza aveva determinato un “parere non favorevole sulla proposta progettuale”; B) dell’ARPAB prot. n. 8237 del 24.3.2022, per l’insufficiente documentazione, presentata dalla Elettro Esco S.r.l., già rilevata con la precedente nota prot. n. 14420 del 23.9.2021, con riferimento al Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce di scavo, alla