TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-01, n. 202207198

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2022-06-01, n. 202207198
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202207198
Data del deposito : 1 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2022

N. 07198/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01823/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del silenzio dell'amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. e) della L. 91/1992, numero di protocollo-OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2022 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con il ricorso il esame la parte ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 18 ottobre 2017 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9;

- in data 26 maggio 2022 l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio l’estratto del DPR con cui è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza in contestazione.

Ritenuto che:

- l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

- sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite, anche avuto riguardo a quanto indicato in atti dalla Amministrazione resistente.

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