TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202201382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202201382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202201382
Data del deposito : 29 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/12/2022

N. 01382/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00251/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 251 del 2017, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da Registri di giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino 31;

contro

Il Ministero dell’interno, in persona del ministro pro tempore;

il Ministero della difesa – Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento:

a) della determinazione -O-, con la quale il comandante del Comando provinciale di -O- - Legione Carabinieri Lombardia, ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento sub b), che aveva inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di Corpo del rimprovero;

b) del provvedimento -O- con cui il comandante della Compagnia di -O- della Legione Carabinieri Lombardia, ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare di Corpo del rimprovero;

c) tutti gli atti alle stesse preordinati, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa – Comando generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2022 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.1. All’epoca dei fatti di causa, -O-, odierno ricorrente, era appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri.



1.2. Per il comportamento da lui tenuto in servizio il -O-, all’interno della stazione di appartenenza (-O-), gli fu dapprima notificato l’avviso di avvio di procedimento disciplinare di Corpo (-O-) e poi irrogata la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, poiché, “addetto a stazione urbana, teneva un comportamento poco consono e non confacente allo status militare e al grado rivestito, rispondendo, a richiesta di chiarimenti circa la sua condotta in qualità di militare di servizio alla caserma, con tono arrogante e con voce alterata al comandante della stazione ed al sottufficiale sottordine (Violazione dell'art. 715-729-732 D.P.R. 90/10)”.



1.3. Avverso tale provvedimento il -O- propose ricorso gerarchico, respinto dal comandante provinciale di -O- con determinazione 13 dicembre 2016, oggetto del ricorso in esame, unitamente all’originario provvedimento sanzionatorio.



2.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato nell’eccesso di potere e nella violazione degli artt. 1397 e 1398 del Codice Ordinamento Militare, nonché degli artt. 97 e 52, III comma, della Costituzione;
e, ancora, nella violazione del giusto procedimento amministrativo.

Le motivazioni addotte nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico sarebbero generiche e non replicherebbero adeguatamente a quanto esposto nel gravame: ciò varrebbe, in particolare, per l’affermazione dell'Amministrazione resistente, dove questa sostiene che il ricorrente non avrebbe mai negato di aver posto in essere il comportamento contestato, confermando così di non aver considerato le memorie difensive presentate dal -O-, né di aver svolto accertamenti in merito.



2.2. La stessa contestazione inizialmente mossa all’incolpato, nonché la successiva motivazione della sanzione disciplinare, sarebbero “generiche, evasive e prive di qualsivoglia elemento utile di riscontro oggettivo”, in violazione della norma che impone di “indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione”.



2.3. Inoltre, a fronte di una infrazione disciplinare asseritamente commessa il -O-, l’interessato veniva informato dell'avvio del relativo procedimento solo il successivo 8 giugno: pertanto, il procedimento disciplinare non sarebbe stato avviato celermente e senza ritardo dall'Amministrazione.

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