TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-01-31, n. 202400184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-01-31, n. 202400184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400184
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00184/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00415/2017 REG.RIC.

N. 00417/2017 REG.RIC.

N. 00873/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2017, proposto dal Fallimento del Consorzio Rifiuti Speciali ed Assimilabili - Co.Rsea, in persona del Curatore fallimentare pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Marghera, via Lazzarini n. 13;



contro

la Provincia di Vicenza, in persona del suo Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P B, M E T, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to A S in Venezia, San Polo n. 2988;



nei confronti

dell’ing. F V, rappresentato e difeso dagli avv.ti D G, A V e F O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to A V in Venezia, via delle Industrie n. 19/C;
del Comune di S, in persona del suo Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
della S.I.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A T e F Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to F Z in Mestre, via Cavallotti n. 22;



sul ricorso numero di registro generale 417 del 2017, proposto dal Fallimento del Consorzio Rifiuti Speciali ed Assimilabili - Co.Rsea, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Marghera, via Lazzarini n. 13;



contro

il Comune di S, in persona del suo Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;



nei confronti

dell’ing. F V, rappresentato e difeso dagli avv.ti D G, A V e F O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to A V in Venezia, via delle Industrie n. 19/C;
della S.I.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A T e F Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to F Z in Mestre, via Cavallotti n. 22;



sul ricorso numero di registro generale 873 del 2017, proposto dal Fallimento del Consorzio Rifiuti Speciali ed Assimilabili - Co.Rsea, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia - Marghera, via Lazzarini n. 13;



contro

la Provincia di Vicenza, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P B, M E T, Federica Castegnaro e Ilaria Bolzon, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to A S in Venezia, San Polo n. 2988;



nei confronti

dell’ing. F V, rappresentato e difeso dagli avv.ti D G, A V e F O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to A V in Venezia, via delle Industrie n. 19/C;
del Comune di S, in persona del suo Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
della S.I.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A T e F Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to F Z in Mestre, via Cavallotti n. 22;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 415 del 2017:

-della diffida della Provincia di Vicenza assunta al n. di registro 170/acqua suolo rifiuti/16 del 7 settembre 2016, nella parte in cui impone alla Curatela del Co.Rsea di “ garantire immediatamente la ripresa della gestione della discarica sita in località Quartieri in Comune di S, conformemente alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio della fase di gestione post-operativa n. 152 del 30/7/2009 e nella d.G.R.V. n. 18 del 19/1/2010 ”, nonché “ di garantire il livello di percolato prescritto dalla d.G.R.V. n. 18 del 19 gennaio 2010 o comunque il livello minimo di battente idraulico tecnicamente raggiungibile ” e di “ comunicare l'avvenuta ripresa della corretta gestione della discarica e dell'attività di asportazione del percolato ”;

-della diffida della Provincia di Vicenza assunta al n. di registro 186/acqua suolo rifiuti/16 del 21 ottobre 2016, nella parte in cui impone alla Curatela del Co.Rsea di “ attuare, immediatamente e senza esitazioni, le misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali ed in particolare la rimozione del percolato, prendendo in considerazione anche la riattivazione dell'esistente impianto di trattamento ”;

quanto al ricorso n. 417 del 2017:

-dell’ordinanza del Sindaco del Comune di S, assunta al prot. n. 35 del 22 settembre 2016, nella parte in cui impone alla Curatela del Co.Rsea di “ garantire immediatamente la ripresa della gestione della discarica sita in località Quartieri in Comune di S, conformemente alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio della fase di gestione post-operativa n. 152 del 30/7/2009 e nella d.R.G.V. n. 18 del 19/1/2010 ”, nonché di “ garantire il livello di percolato prescritto dalla d.R.G.V. n. 18 del 19 gennaio 2010 o comunque il livello minimo di battente idraulico tecnicamente raggiungibile ” e di “ comunicare l'avvenuta ripresa della corretta gestione della discarica e dell'attività di asportazione del percolato ”;

quanto al ricorso n. 873 del 2017:

-della diffida della Provincia di Vicenza assunta al n. di registro 224/acqua suolo rifiuti/16 del 28 dicembre 2016, nella parte in cui impone alla Curatela del Co.Rsea di " attuare, immediatamente, senza esitazioni e comunque entro il 3.1.2017, le misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali ed in particolare la rimozione del percolato presente nello scolo posto al piede della discarica ";

-di ogni altro atto inerente e/o conseguente, procedimentale e/o finale.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza, dell’ing. F V e della S.I.G. s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 il dott. F A e uditi per le parti gli avv.ti M L, A S e F O;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Le tre impugnative in epigrafe sono la trasposizione in sede giurisdizionale di altrettanti ricorsi straordinari originariamente proposti avanti al Presidente della Repubblica dal Fallimento del Consorzio Rifiuti Speciali ed Assimilabili (in prosieguo solo Co.Rsea). La Curatela fallimentare ha infatti contestato vari provvedimenti con i quali la Provincia di Vicenza e il Comune di S, nel corso del 2016, hanno provveduto a diffidarla a riprendere la corretta gestione di una discarica sita nel Comune di S e in precedenza autorizzata in capo al Co.Rsea, che dopo averla chiusa e sistemata nel corso del 2008 avrebbe dovuto provvedere alla sua gestione c.d. post mortem, garantendo (in particolare) la regolare asportazione del percolato per scongiurare la compromissione delle matrici ambientali. Adempimento, quest’ultimo, che dopo il fallimento del Co.Rsea, dichiarato con sentenza del Tribunale di Vicenza del 30 marzo 2015, è stato assolto dalla Curatela, atteso che la discarica figurava tra i beni inventariati dal fallimento il quale si era visto pure approvare, con decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 26 del 18 marzo 2016, un progetto di modifica delle condizioni di gestione post -operativa e di sistemazione della discarica stessa. Sennonché la Curatela, non più disposta a sostenere i costi di gestione, si è fatta autorizzare dal Giudice fallimentare ad abbandonare la discarica ai sensi dell’art. 104 ter, comma 8°, e 41, comma 4°, della Legge Fallimentare, e non ha poi più proseguito nell’attività di asportazione del percolato ritenendo di aver riconsegnato la discarica nelle mani del Presidente del Co.Rsea, così determinando l’intervento delle Autorità competenti alla tutela ambientale.

2. Nello specifico, con provvedimento prot. n. 170 del 7 settembre 2016 la Provincia di Vicenza ha diffidato la Curatela del fallimento del Co.Rsea e il Presidente del Consorzio medesimo, Ing. F V, a:

-garantire immediatamente la ripresa della gestione della discarica sita nel Comune di S, conformemente alle disposizioni normative e alle condizioni riportate nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio della fase di gestione post operativa assunto al prot. n. 152 del 30.7.2009 e nella d.G.R.V. n. 18 del 19.1.2010;

-garantire il livello di percolato prescritto dalla d.G.R.V. n. 18 del 19 gennaio 2010 o comunque il livello minimo di battente idraulico tecnicamente raggiungibile;

-comunicare l'avvenuta ripresa della corretta gestione della discarica e dell'attività di asportazione del percolato.

E con successivo provvedimento prot. n. 186 del 21 ottobre 2016 la Provincia di Vicenza ha diffidato la curatela del Fallimento ad attuare immediatamente e senza esitazioni le misure di prevenzione atte a scongiurare la compromissione delle matrici ambientali ed in particolare la rimozione del percolato, prendendo in considerazione anche la riattivazione dell’esistente impianto di trattamento.

Entrambi i provvedimenti sono stati contestati con il primo ricorso in esame, assunto al R.G. n. 415/2017, affidato a tre motivi così rubricati: “ I. Violazione ed erronea applicazione dei principi di precauzione, dell’azione preventiva e del "chi inquina

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