TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-12-13, n. 201701992

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-12-13, n. 201701992
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201701992
Data del deposito : 13 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2017

N. 01992/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2017, proposto da:
A G, B G, C G, A G, rappresentati e difesi dagli avvocati F A e M M, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via De Gasperi, n. 76/B;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto pronunciato dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 13 maggio 2013, n. 1045.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che i ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del titolo meglio indicato in epigrafe, il quale ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione nei termini di cui all’art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669


Rilevato che non risulta che l’amministrazione abbia dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, sicché sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;


Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;


Ritenuto di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, il quale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del comma 8 art. 5- sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.


Ritenuto che le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo.

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