TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-02-23, n. 202400719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-02-23, n. 202400719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400719
Data del deposito : 23 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2024

N. 00719/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00757/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 757 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Flavia Marsella e Antonio Ingroia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Questura di Palermo, Questura di Trapani - Commissariato di P.S. di Alcamo, Questura di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 21.11.2018 e dell'allegata delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina istituita presso la Questura di Palermo datata 30.10.2018, notificato/i il 23.01.2019, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6 (sei) e disposto altresì “oltre agli effetti previsti dalla legge… la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a mesi 6 (sei) e, pertanto, il dipendente prenderà il posto nel ruolo del personale dopo l'-OMISSIS--OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-”.

nonché

di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 22.10.2021:

per l'annullamento

- in parte qua , per quanto di interesse, di ragione e nella misura in cui lesivo, del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 28 giugno 2021, notificato in data 13 luglio 2021, nella parte in cui «ATTESO che, all'atto della notifica del provvedimento espulsivo, il dipendente stava scontando la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di mesi 6, inflitta con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 21 novembre 2018, notificato il 23 gennaio 2019, mentre risultava ancora interamente da scontare il periodo di sospensione dal servizio di mesi 1, inflitto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza dell'11 marzo 2019, notificato il 23 marzo 2019; // RITENUTO, pertanto, anche alla luce delle argomentazioni espresse dal giudice amministrativo, di dover collocare il -OMISSIS- nella posizione di sospeso disciplinarmente dal servizio, per il periodo complessivo di mesi 4 e giorni 5, in virtù dei richiamati provvedimenti sanzionatori non scontati» ha decretato all'art. 2 la riammissione in servizio del sig. -OMISSIS- «(…) nella posizione di sospeso disciplinarmente, per il periodo complessivo di mesi 4 e giorni 5, a decorrere dalla data di notifica del presente atto, in virtù dei richiamati provvedimenti sanzionatori non scontati» (doc. A); in parte qua , per quanto di interesse, di ragione e nella misura in cui lesiva, la nota n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno (doc. B);

nonché

di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, ivi compresi quelli impugnati con il ricorso principale e specificamente:

«- del decreto n. -OMISSIS- adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 21.11.2018 e dell'allegata delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina istituita presso la Questura di Palermo datata 30.10.2018, notificato/i il 23.01.2019, con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6 (sei) e disposto altresì “oltre agli effetti previsti dalla legge… la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a mesi 6 (sei) e, pertanto, il dipendente prenderà il posto nel ruolo del personale dopo l'Assistente -OMISSIS- nato a [...] il -OMISSIS-”. (doc. 1) nonché// di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, ivi compresi, tra gli altri, per quanto di ragione e nella misura in cui lesivi, tutti gli atti e provvedimenti richiamati nei suddetti decreto e delibera, ivi compresi, ma per quanto occorrer possa: la lettera di contestazione degli addebiti datata 18.7.2018 notificata il 16.7.2018 (doc. 2); la relazione istruttoria del “20/08/2018”, sconosciuta; la segnalazione del Questore di Trapani del 29 maggio 2018 citata nella delibera del C.P.D.; la Nota con cui il ricorrente è stato deferito al Consiglio Provinciale di Disciplina, sconosciuta».

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della Questura di Palermo, della Questura di Trapani - Commissariato di P.S. di Alcamo e della Questura di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza telematica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 22.03.2019 e depositato in Segreteria in data 9.04.2019, il sig. -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, onde ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponeva in fatto di essere dipendente dall’anno 2002 della Polizia di Stato, con la qualifica di -OMISSIS- e di svolgere dall’anno 2017 la propria funzione presso la Questura di Palermo.

Parte ricorrente rappresentava di aver subito, dal medesimo anno 2017, una serie di provvedimenti attributivi di sanzioni disciplinari – i quali erano stati, di volta in volta, oggetto di impugnativa – così lamentando un accanimento d’intento afflittivo nell’ambiente lavorativo che si sarebbe riversato nei suoi confronti.

Con il gravame in questione, parte ricorrente impugnava il provvedimento, datato 21.11.2018 e notificato il 23.01.2019, con il quale era stata disposta nei suoi confronti la sospensione dal servizio per mesi sei.

Il provvedimento riportava la seguente motivazione: “con il proprio comportamento caratterizzato dal mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione; dall’avere contratto debiti senza onorarli, ovvero con persone pregiudicate o sospette di reato; e comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione di P.S.”.

Con ricorso per motivi aggiunti, l’interessato chiedeva poi l’annullamento “del decreto N. -OMISSIS- adottato dal Ministero dell’Interno” in data 28.06.2021, notificato in data 13 luglio 2021, nella parte in cui, nel riammetterlo in servizio a seguito della sospensione ope iudicis della sanzione disciplinare della destituzione (impugnata con un ricorso estraneo al presente contenzioso), “ha decretato all’art. 2 la riammissione in servizio del sig. -OMISSIS- (...) nella posizione di sospeso disciplinarmente, per il periodo complessivo di mesi 4 e giorni 5, a decorrere dalla data di notifica del presente atto, in virtù dei richiamati provvedimenti sanzionatori non scontati”.

Ha impugnato altresì “ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, ivi compresi quelli impugnati con il ricorso principale”, specificamente elencati nel ricorso.

Trattasi, in estrema sintesi, degli atti esecutivi adottati in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- pronunciata nell’ambito del ricorso in appello r.g. n. -OMISSIS-, con cui il C.G.A.R.S. ha sospeso il provvedimento di destituzione dal servizio, impugnato innanzi al T.A.R. per la Sicilia, Sede di Palermo, con diverso mezzo di gravame.

In tale pregressa vicenda si verificava che, con decreto datato 18.03.2019 e notificato il successivo 19.04.2019, -OMISSIS- della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS-, veniva destituito dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza “per avere l’incolpato compiuto atti in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento, violando dolosamente i doveri di condotta e per ciò arrecando grave pregiudizio all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, perseverando nell'assunzione di condotte riprovevoli disciplinarmente e per ciò stesso connotate dal carattere di particolare gravità, che minano in radice il rapporto di fiducia tra 1’Amministrazione ed i suoi appartenenti”.

Avverso tale provvedimento, il dipendente proponeva ricorso innanzi al T.A.R. per la Sicilia, Sede di Palermo, pandettato al R.G. n. -OMISSIS-, il quale, con ordinanza n. 864/2019, accoglieva la domanda cautelare del dipendente e disponeva il riesame della vicenda da parte dell’Amministrazione.

Con ulteriore decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, datato 16 ottobre 2019 e notificato il 14 novembre 2019, all’esito del riesame disposto dal Giudice, il dipendente veniva nuovamente destituito dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento

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