TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-10, n. 202316825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-11-10, n. 202316825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316825
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2023

N. 16825/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11252/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11252 del 2017, proposto da Novafrutta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F F, V S, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) del provvedimento rif. RT5349 adottato in data 8.9.2017 dal Segretario Generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, notificato in pari data a mezzo pec, con cui è stata negata l’attribuzione del rating di legalità;

b) per quanto occorra, della comunicazione del 10.8.2017, con la quale era stato avviato il procedimento di diniego;

c) di ogni altro atto anteriore, successivo, presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale

che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento specificato in epigrafe, con il quale l’intimata Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha negato all’esponente l’attribuzione del rating di legalità, avendo ravvisato la condizione ostativa descritta in atti e rappresentata dal precedente penale occorso all’amministratore unico della società (in particolare, la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 18 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 16 giugno 2016, che ha confermato la sentenza di condanna emessa in data 4 aprile 2013 dal Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato San Severino, in relazione al reato previsto e punito dagli articoli 515 e 56 del codice penale).

L’istante ha lamentato l’illegittimità dell’atto, in ragione di articolati motivi di diritto e ne ha chiesto l’annullamento.

Si è costituita l’Autorità intimata, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 14 luglio 2023.

Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.

La Sezione ha già chiarito più volte (tra le varie, recentemente sentenza n. 12621/2023) che la formula prevista dall'articolo 2, comma due, lett. b) del Regolamento rating intende ricomprendere tutti i reati citati nel d.lgs. 231/2011, indipendentemente dalla loro attitudine a generare in concreto la responsabilità amministrativa dell'ente.

Detto altrimenti, il riferimento ai reati di cui al riferito decreto legislativo è una formula che ricomprende tutte le fattispecie delittuose ivi previste, la cui sussistenza determina di per sé sola il diniego del rating (al pari dei delitti espressamente richiamati dal codice penale ivi menzionati, dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 sui reati tributari, dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sui reati concernenti la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, dalla legge fallimentare nonché dal

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