TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2014-03-24, n. 201401372
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N. 01372/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01497/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2014, proposto da:
M A, R G D B, M S, M E G, G S, rappresentati e difesi dall'avv. E T, con domicilio eletto presso Federica Trionfetti in Roma, via Ernesto Nathan, 102;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi dell'Aquila, in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti di
Marco De Luca;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odonotoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2013/2014 pubblicata il 30.9.2013, nella parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l’ammissione al relativo presso di laurea;
- della ulteriore graduatoria unica nazionale pubblicata il 18.12.2013 e degli altri successivi scorrimenti nella parte in cui escludono ancora i ricorrenti;
- dei verbali delle Commissioni e delle Sottocommissioni d’aula;
per l’accertamento del diritto delle ricorrenti all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014, secondo le preferenze prescelte e per il risarcimento dei danni in forma specifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi di Bari e di Università degli Studi dell'Aquila;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata a verbale dai ricorrenti Amato Melania, Di Blasi Rossella Giusy e Giuliano Maria Emanuela;
Rilevato, in conseguenza, che permane l’interesse alla pronuncia cautelare esclusivamente in capo a Sgandurra Micol e a Spiraglia Giovanna;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che non è adeguatamente asseverato il fumus boni iuris con riguardo alle censure formulate col ricorso e, in particolare, con riferimento a quella di violazione della segretezza e dell’anonimato delle prove concorsuali;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, compensando tuttavia le spese di questa fase processuale.