TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2014-03-24, n. 201401372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2014-03-24, n. 201401372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401372
Data del deposito : 24 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01497/2014 REG.RIC.

N. 01372/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01497/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2014, proposto da:


M A, R G D B, M S, M E G, G S, rappresentati e difesi dall'avv. E T, con domicilio eletto presso Federica Trionfetti in Roma, via Ernesto Nathan, 102;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi dell'Aquila, in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

Marco De Luca;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odonotoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2013/2014 pubblicata il 30.9.2013, nella parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l’ammissione al relativo presso di laurea;

- della ulteriore graduatoria unica nazionale pubblicata il 18.12.2013 e degli altri successivi scorrimenti nella parte in cui escludono ancora i ricorrenti;

- dei verbali delle Commissioni e delle Sottocommissioni d’aula;

per l’accertamento del diritto delle ricorrenti all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014, secondo le preferenze prescelte e per il risarcimento dei danni in forma specifica.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi di Bari e di Università degli Studi dell'Aquila;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata a verbale dai ricorrenti Amato Melania, Di Blasi Rossella Giusy e Giuliano Maria Emanuela;

Rilevato, in conseguenza, che permane l’interesse alla pronuncia cautelare esclusivamente in capo a Sgandurra Micol e a Spiraglia Giovanna;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che non è adeguatamente asseverato il fumus boni iuris con riguardo alle censure formulate col ricorso e, in particolare, con riferimento a quella di violazione della segretezza e dell’anonimato delle prove concorsuali;

Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, compensando tuttavia le spese di questa fase processuale.

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