TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-04, n. 202300848

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-12-04, n. 202300848
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300848
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2023

N. 00848/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00008/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OISSIS-, in persona dei soci amministratori sig.ri -OISSIS-, -OISSIS- e -OISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., non costituita in giudizio;

Comune di Scilla, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'informazione interdittiva antimafia prot. n. 0129596 del 10.11.2022, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria;

- del provvedimento prot. -OISSIS- del 9.12.2022, con il quale il Comune di Scilla ha disposto la revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell'attività commerciale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 29.07.2023:

- dell'informazione interdittiva antimafia prot. n. 85220 del 28.07.2023, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Scilla e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la società ricorrente, esercente l’attività di bar/ristorazione ubicata nel territorio comunale di Scilla, ed i rispettivi soci amministratori, anche in proprio, hanno impugnato l'informazione interdittiva antimafia prot. n. 0129596, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria in data 10.11.2022, in uno al provvedimento, prot. -OISSIS- del 9.12.2022, con cui il Comune di Scilla, ai sensi dell’art. 94 D.lgs. n. 159/2011, ha conseguentemente disposto la revoca dell'autorizzazione all’esercizio della suddetta attività.



2. L’informativa oggetto di gravame è stata adottata « VISTE la nota n. 342144/1-2 "P" datata 27 settembre 2022 del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria;
l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e contestuale decreto di sequestro n. -OISSIS- ROCC DDA del G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria datata 31/8/2022 (operazione c.d. "-OISSIS-”)».

La valutazione interdittiva in contestazione risulta, dunque, motivata in ragione:

a) del contesto familiare dei sig.ri -OISSIS-, cui apparterrebbero esponenti di rilievo della cosca di `ndrangheta "-OISSIS-", operante in Scilla e dintorni. In particolare, per come riportato nel corpo del provvedimento impugnato, i sig.ri -OISSIS- sono:

- figli di -OISSIS- (deceduto il 14.05.2011), considerato affiliato alla cosca "-OISSIS-", già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., condannato per tentata estorsione in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni in concorso, gravato da pregiudizi per spari in luogo pubblico, associazione per delinquere di tipo mafioso;

- figli di -OISSIS- - titolare dell'omonima impresa individuale, avente medesima sede e insegna dell'esercizio pubblico interdetto, destinataria di informazione antimafia del 18/10/2022, a sua volta figlia del sig. -OISSIS- (nonno degli odierni ricorrenti), ritenuto capo della cosca "-OISSIS-", ucciso a Scilla nel -OISSIS-, in un agguato mafioso;

- nipoti di -OISSIS- (zio materno), tratto in arresto in applicazione dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e contestuale sequestro n. -OISSIS- R.O.C.C. D.D.A. del 31/8/2022, adottata dal Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito del procedimento penale n. -OISSIS- R.G.N.R. D.D.A., cd. operazione "-OISSIS-" , in quanto ritenuto responsabile di gravi reati;
già gravato da numerosi pregiudizi, anche per associazione di tipo mafioso, e sottoposto al soggiorno obbligato ed all'obbligo di dimora, nonché alla sorveglianza Speciale di P.S.;

- nipoti di -OISSIS- (zio materno), anch'egli tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "-OISSIS-" in quanto ritenuto responsabile, tra gli altri reati, di aver preso parte, con altre persone, alla `ndrangheta;
tratto in arresto il 30.5.2012, nell'ambito del procedimento penale n. -OISSIS- RGNR DDA (c.d. "-OISSIS-") per associazione mafiosa ed estorsione aggravata;

b) degli elementi acquisti nell’ambito del suddetto procedimento penale e compendiati nella suddetta ordinanza applicativa di misure cautelari n. -OISSIS- del 31/8/2022, secondo cui, nel territorio di Scilla, vi sarebbe una egemonia criminale nella gestione del turismo. Avuto specifico riguardo all’esercizio "-OISSIS-" , sarebbero stati acquisiti qualificati elementi secondo cui, per tutto il periodo di svolgimento delle indagini e fino alla costituzione della società ricorrente (avvenuta il 14.01.2022), all'impresa individuale -OISSIS-, destinataria della suddetta informativa antimafia, sarebbero subentrati, nella gestione dell’esercizio commerciale, i figli della stessa, odierni ricorrenti. Questi ultimi avrebbero intrattenuto significativi rapporti con tale sig. -OISSIS- - cugino per linea diretta della madre - ritenuto esponente di spicco della ‘ ndrangheta, il quale avrebbe assunto la "direzione e organizzazione del locale di Scilla, con compiti di decisione, pianificazione e individuazione delle azioni e delle strategie”. Ad avviso della Prefettura, dal contenuto della citata ordinanza custodiale del 31/8/2022 (in particolare da pag. 135 a pag. 164), sarebbero emerse plurime condotte criminose del -OISSIS- finalizzate ad interferire sulla procedura pubblica finalizzata all’assegnazione di concessioni demaniali relative a lotti di terreno posti sulla spiaggia di Scilla, così da favorire i predetti fratelli. Sarebbe, in particolare, emerso che:

- « Il 7 luglio 2021 -OISSIS- si trovava a dialogare presso il "-OISSIS-" proprio con i fratelli -OISSIS- e -OISSIS-. I contenuti della conversazione denotavano estrema confidenza e rapporti distesi ed amichevoli tra -OISSIS- ed i fratelli -OISSIS- »;

- « L’attività tecnica ha censito, altresì, che il seguente 8 luglio 2021 -OISSIS- si reca ad un appuntamento con l’avvocato -OISSIS-, fratello del -OISSIS-, in compagnia del cugino -OISSIS-. L’incontro organizzato proprio da -OISSIS- è teso a risolvere alcune problematiche relative a concessioni demaniali richieste ed a quella data non ancora ottenuto dall’esercizio pubblico denominato “-OISSIS-"» .



3. Così ricostruito l’impianto motivazionale, diretto ed indiretto ( per relationem ), posto a base dell’informativa, i ricorrenti ne hanno contestato la legittimità sulla scorta dei motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “Violazione di legge ex art. 92 comma 2 bis e 82 e ss. 159/2011 – Difetto d’istruttoria per omessa

motivazione – Incostituzionalità dell’art. 92 D.Lgs 159/2011 - Eccesso di potere – Errore sui presupposti”;

L’amministrazione avrebbe esercitato il potere interdittivo in assenza di ragioni di urgenza, idonee a giustificare la pretermissione delle garanzie partecipative di cui all’art. 92 comma 2 bis D.lgs. n. 59/2011, ed altresì omettendo la preliminare e doverosa valutazione circa l’eventuale esistenza dei presupposti per l’adozione, in prima battuta, delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis D.lgs. n. 159/2011, applicabili in caso di “ agevolazione occasionale ”.

Tali deficit istruttorio e motivazionale risulterebbe ancor più evidente in ragione delle conseguenze della disposta interdittiva, coincidenti con la privazione dei ricorrenti, e delle rispettive famiglie, dei mezzi necessari per il proprio sostentamento, viepiù in considerazione della natura stagionale dell’attività commerciale esercitata. Il nucleo familiare del sig. -OISSIS-, del quale fanno parte anche due bambini di 2 e 4 anni, non disporrebbe, infatti, di altro reddito se non quello connesso all’esercizio dell’attività in questione. Anche la famiglia del sig. -OISSIS-, composta dai genitori e da un minore, si troverebbe in uno stato di indigenza, in considerazione dell’esiguità dei redditi percepiti dalla moglie. Ad avviso degli istanti, quindi, l’art. 92 D.lgs. n. 159/2011, per come del resto già, sostanzialmente, rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza di inammissibilità n. 180/2022, sarebbe illegittimo laddove, a differenza di quanto avviene per le misure di prevenzione personali, non prevede che il Prefetto possa escludere gli effetti dell’interdittiva, quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. Parte ricorrente, ribandendo l’illegittimità costituzionale della norma in parola, non riformata dal Legislatore malgrado il monito in proposito contenuto nella citata sentenza n. 180/2022, ha, quindi, chiesto che il Collegio sollevi nuovamente la questione di costituzionalità, all’uopo sospendendo l’odierno giudizio.

Erronee, oltre che male interpretate quanto alla rispettiva significatività, sarebbero poi le circostanze di fatto addotte dal Prefetto a sostegno del preteso pericolo di infiltrazione mafiosa a carico della società ricorrente e dei rispettivi soci.

In particolare, il defunto padre di questi ultimi, pur imputato per i reati richiamati nell’informativa delle Forze di Polizia, è stato assolto con sentenza n. 5/1996 dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, per non aver commesso il fatto. I ricorrenti, i quali non avrebbero conosciuto il nonno, ucciso in un agguato di mafia nell’anno -OISSIS-, non intratterrebbero frequentazioni con gli zii materni - residenti fuori regione e, in atto, detenuti – oltre ad essere agli stessi invisi, avuto particolare riguardo allo zio -OISSIS- (che non rivolgerebbe loro il saluto, per come sarebbe evincibile dalla summenzionata ordinanza di custodia cautelare), attesa la loro scelta di rimanere estranei ad ambienti criminali.

È stata, inoltre, contestata la pretesa valenza sintomatica dell’incontro del 7 e 8 luglio 2021, intercorso fra il -OISSIS- e -OISSIS-, quest’ultimo peraltro aduso ad intrattenersi con tutti gli abitanti del piccolo borgo di Scilla. Dall’ordinanza custodiale summenzionata si evincerebbe, infatti, la resistenza dei fratelli -OISSIS- alle pressioni del -OISSIS- circa la necessità di affidare ai sig.ri -OISSIS- e -OISSIS-, considerati dagli inquirenti controllati dalla ndrangheta scillese, la fornitura del pane utilizzato nell’esercizio dell’attività di ristorazione denominata -OISSIS- (per tali ragioni il sig. -OISSIS- sarebbe stato appellato da -OISSIS- e -OISSIS- quale “ letame ”).

Tali circostanze comproverebbero, a confutazione di quanto sostenuto dalla Prefettura, la piena impermeabilità della società istante e dei relativi soci amministratori a qualsivoglia condizionamento mafioso.

Pur corrispondendo al vero che il -OISSIS- ha consigliato al -OISSIS- di incaricare -OISSIS-, fratello del -OISSIS- - entrambi indagati, nell’ambito del procedimento “ -OISSIS- ” - di valutare se vi fossero le condizioni per ampliare la concessione avente ad oggetto lo spazio pubblico a servizio dell’attività di ristorazione, tale circostanza non avrebbe potuto essere ragionevolmente considerata dalla Prefettura sintomatica di un condizionamento mafioso del primo (-OISSIS-) da parte del secondo (-OISSIS-). Del resto, l’ampliamento richiesto (di cui alla S.C.I.A. in atti, avente ad oggetto la “ realizzazione e mantenimento di una pedana in legno, tramite l'installazione di manufatti amovibili e/o di facile rimozione, per la posa di tavolini e sedie a corredo dell’attività "-OISSIS- ") non sarebbe poi stato ottenuto e, comunque, questo episodio non avrebbe inciso sulla gestione aziendale.

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