TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-01-29, n. 201900061

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-01-29, n. 201900061
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900061
Data del deposito : 29 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2019

N. 00061/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01045/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2010, proposto da
L L in qualità di legale rappresentante S.a.s. Bar del Tribunale di L L &
C., rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Elisabetta Nicolini in Ancona, via Goito, 2;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli Stato - Ufficio Regionale Marche, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti

FIT Federazione Italiana Tabaccai;

Assotabaccai Pesaro;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 29396/MO del 12/8/2010 con il quale veniva respinta la richiesta di impianto di rivendita speciale in Pesaro - Pizzale Carducci - Bar interno al Tribunale,

e per

il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli Stato - Ufficio Regionale Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’odierna ricorrente inoltrava nell’anno 2005, in qualità di esercente il Bar all’interno del Tribunale di Pesaro, istanza per attivare anche una rivendita speciale di valori bollati e tabacchi. L’istanza veniva respinta per ritenuto contrasto con il regime delle distanze. Il diniego veniva impugnato davanti a questo Tribunale che, con sentenza n. 169/2010, accoglieva il ricorso.

L’amministrazione, di conseguenza, si ripronunciava opponendo un nuovo diniego poiché non rilevava esigenze di pubblico servizio per istituire una nuova rivendita speciale di generi di monopolio. In particolare venivano individuati i seguenti elementi ostativi:

- la nuova rivendita avrebbe servito un limitato ambito di utenza e con ridotti orari di apertura al pubblico;

- all’interno del Tribunale vige il divieto di fumo che limita la richiesta e la vendita di tabacchi;

- per la vendita di questi ultimi potrebbe comunque essere rilasciato un patentino;

- la vendita dei valori bollati non riguarda la competenza dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ma quella dell’Agenzia delle Entrate.

Avverso quest’ultimo diniego viene proposto l’odierno ricorso. La ricorrente chiede anche il risarcimento del danno, nella misura che risulterà in corso di causa, per la ritenuta illegittima reiezione della domanda.

Si è costituita l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso, il quale viene comunque contestato anche nel merito chiedendone il rigetto.

2. È necessario esaminare preliminarmente l’eccezione in rito.

L’amministrazione si limita ad eccepire “la tardività del ricorso e quindi la sua inammissibilità” senza, tuttavia, spiegarne le ragioni.

Per quanto è possibile rilevare d’ufficio, il ricorso deve considerarsi invece tempestivo.

Il provvedimento impugnato risulta essere stato notificato in data 20/8/2010 e il ricorso veniva portato alla notifica in data 15/11/2010. In tale periodo vigeva la sospensione feriale dei termini processuali di 45 giorni e il dies a quo iniziava a decorrere dal 16/9/2010.

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