TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-03-01, n. 201003149
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03149/2010 REG.SEN.
N. 09889/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 9889 del 2006, proposto da:
L G, rappresentata e difesa dall’avv. M A G, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Balduina n. 187, per mandato a margine del ricorso;
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento di non ammissione alle prove orali in seguito a giudizio di non idoneità delle prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 6383 del 22 novembre 2006 di reiezione dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2009, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 26 ottobre 2006 e depositato il 2 novembre 2006 Laura Garufi ha impugnato l’atto in epigrafe meglio specificato.
La ricorrente ha partecipato alla sessione di esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguendo in esito alla valutazione delle prove scritte punti 88 (di cui 28 per il parere motivato in materia civile, 30 per il parere motivato in materia penale,30 per l’atto giudiziario) inferiori al minimo richiesto per l’ammissione alle prove orali (punti 90 complessivi, di cui almeno punti 30 in ciascuna delle tre prove).
Avverso l’atto impugnato sono state dedotte le seguenti censure:
1) Eccesso di potere concretatesi in presumibili manchevolezze nella valutazione degli elaborati – non adeguatezza del tempo medio impiegato dalla commissione alla stregua della comune esperienza e delle previsioni degli artt. 17 bis, 23 e 24 r.d. m. 37/1934, come modificati dalla legge n. 242/1988
Il tempo di correzione, valutabile in circa 3 minuti per elaborato (tenuto conto dell’orario di apertura e chiusura del verbale e del numero di elaborati visionati, relativi a 22 candidati) è del tutto incongruo rispetto alle esigenze di una ponderata valutazione.
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990). Difetto di motivazione
Gli elaborati non recano segno alcuno di correzione e né dal punteggio assegnato né dal verbale possono arguirsi le ragioni della valutazione d’insufficienza espressa dalla commissione, dovendosi ritenere che il voto numerico non possa sostituire un giudizio argomentativo.
Costituitosi in giudizio, il Ministero della giustizia ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 6383 del 22 novembre 2006 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
All’udienza pubblica del 14 ottobre 2009 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
DIRITTO
1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto respinto.
1.1) Com’è noto l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è disciplinato dagli artt. 15 e ss. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (recante “Norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato”), come modificate e integrate dalle disposizioni del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180.
La novellata disciplina prevede che la correzione delle prove scritte sia effettuata da sottocommissione diversa da quella della Corte d’Appello in cui sono sostenute, e in cui si svolge l’eventuale prova orale, come determinata mediante sorteggio “…previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l’adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d’esame e il numero dei candidati di ciascuna sede” (art. 15).
Le prove scritte consistono nella redazione di due pareri (rispettivamente in materia regolata dal diritto civile e dal diritto penale) e di un atto giudiziario “…che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo”, per ciascuna delle quali prove scritte i componenti della commissione dispongono di dieci punti, con limite minimo di ammissione alla prova orale pari a 90 punti complessivi e non meno di 30 punti per ciascun elaborato (art. 17 bis commi 1 e 2).
Le prove orali sono costituite dalla “…discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario” e dalla “dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato”;anche per esse ogni componente della commissione dispone di dieci punti, e la prova è superata e il candidato è idoneo se consegue almeno 180 punti, e punti 30 in almeno cinque prove (art. 17 bis comma 3).
1.2) La ricorrente, all’esito della valutazione delle prove scritte, ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 88, inferiore al minimo richiesto di punti 90, e solo in due delle tre prove ha riportato un punteggio non inferiore a 30 (avendo conseguito punti 28 per il parere motivato in materia civile, 30 per il parere motivato in materia penale, 30 per l’atto giudiziario).
1.2.1) Non hanno pregio giuridico le censure svolte nel primo motivo di ricorso, dovendosi escludere che sia sindacabile la sufficienza dell’intervallo temporale nel quale ricade la valutazione di un elaborato (Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5725, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 ottobre 2009 n. 9854 e 4 maggio 2009, n. 4486).
1.2.2) Quanto alle censure dedotte nel secondo motivo di ricorso, deve rammentarsi che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, i giudizi negativi delle commissioni di concorso e di esame, in generale, e anche di quelle costituite per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sono legittimamente espressi anche soltanto in forma numerica (secondo quanto peraltro specificamente prescritto dalle disposizioni innanzi richiamate), senza che sia necessaria una ulteriore estrinsecazione argomentativa, poiché il voto o punteggio “esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di spiegazioni e chiarimenti” (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2009, n. 5227, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182 e 19 dicembre 2006, n. 6710;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 4 maggio 2009, n. 4486 e 15 gennaio 2009, n. 233).
La sufficienza del giudizio in forma numerica non è revocata in dubbio dall’assenza di non richiesti segni grafici tesi a evidenziare errori, inesattezze o carenze dell’elaborato o dalla mancata esposizione nei verbali della seduta dei profili di lacunosità della prova (Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2009, n. 6943;T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 ottobre 2009 n. 9854).
D’altro canto la previsione per il solo concorso notarile dell’obbligo di motivazione del giudizio di non idoneità (invocata dalla ricorrente) costituisce eccezione alla regola generale della sufficienza del voto numerico, in estensibile quindi alla ben diversa procedura dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione forense.
Alla stregua dei rilievi che precedono risultano, quindi, infondate le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso.
2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.
3.) Sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.