TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-07-22, n. 202201994
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Testo completo
Pubblicato il 22/07/2022
N. 01994/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2008, proposto da ALtalia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Ispica, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Paterniti La Via, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Assessorato dei lavori pubblici - l’U.R.E.G.A., Ufficio Regionale per l’espletamento delle gare di appalto, sezione Provinciale di Ragusa, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di EDILIZIA CAVARRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio :
- dei verbali di gara del 28/11/2007-10/12/2007 del pubblico incanto indetto come stazione appaltante dal Comune di Ispica ed espletato dall’U.R.E.G.A. di Ragusa, per l’affidamento dei lavori di recupero ambientale e fruitivo area archeologica nella Cava d’Ispica -PIT n. 4 misura 2.01 b “Vie del Barocco”, nella parte in cui ammette la controinteressata, dispone in suo favore l’aggiudicazione provvisoria e non dispone l’aggiudicazione alla ricorrente;
- nonché per il risarcimento del danno in forma specifica con la declaratoria della nullità e/o l’annullamento del contratto, o in subordine, per equivalente;
- con riferimento al ricorso per motivi aggiunti :
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 10 del 24/1/2008;
- nonché per il risarcimento del danno asseritamente subito, in forma specifica, o in subordine, per equivalente;
Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.R.E.G.A., del Comune di Ispica e di IA Navarra;
Vista l’Ordinanza cautelare n. 429 del 2008;
Vista l’Ordinanza presidenziale n. 1654 del 2021;
Visti i relativi adempimenti;
Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2022 il dott. Emanuele Caminiti;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio, ritualmente notificato e depositato, l’odierna ricorrente ALtalia s.r.l., (n.q. di seconda graduata nella procedura ad evidenza pubblica indetta con bando pubblicato in data 26/10/2007 dal Comune di Ispica ed espletata dall’ U.R.E.G.A, di Ragusa, per i lavori di recupero ambientale e fruitivo dell’area archeologica nella Cava D’ Ispica” - importo a base d’asta compreso oneri di sicurezza € 1.539.365,62), impugna i verbali di gara del 28 novembre 2007 e 10 dicembre 2007 , nella parte in cui dispongono l’aggiudicazione provvisoria del detto appalto in favore della controinteressata, IA VA SR.
Viene richiesta, altresì, la declaratoria di nullità/caducazione e/o l’annullamento del contratto qualora già stipulato, nonché il risarcimento del danno derivante dalla mancata aggiudicazione in favore della ricorrente della predetta gara, chiedendolo in forma specifica o in alternativa, chiedendone la liquidazione per equivalente.
Con il ricorso per motivi aggiunti veniva, quindi, impugnata l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della IA VA SR dal Comune di Ispica.
Entrambi i ricorsi (sia il ricorso introduttivo del giudizio che il ricorso per motivi aggiunti) si fondano su un unico motivo:
Violazione ed errata applicazione dell’art. 75 del dpr 554/1999 richiamato dal bando di gara. eccesso di potere per presupposto erroneo stante la omessa esclusione della ditta controinteressata, che non ha attestato i requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione dal bando anche in ordine alla cedente. violazione delle norme di bando previste a pena di esclusione , atteso che, avendo l’impresa aggiudicataria IA VA s.r.l. acquisito, in forza del contratto del 22 ottobre 2007, il ramo d'azienda dell’impresa SA LO SR (il che le ha consentito di avere i requisiti di qualificazione minima per poter partecipare alla gara – v. qualificazione nella categoria OG11- classifica terza), avrebbe dovuto, ai fini della partecipazione alla gara, dichiarare l’intervenuta acquisizione del ramo d'azienda e produrre l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 75, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 554/ 99 anche in capo all'amministratore, al direttore tecnico ed ai soci della cedente.
In buona sostanza, l’impresa ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 75 DPR n. 554/1999 (applicabile ratione temporis) lamenta che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere prodotto le dichiarazioni previste dalla disposizione invocata, obbligatorie anche con riferimento ai rappresentanti e direttori tecnici dell'impresa cedente (e ciò a prescindere dalla esistenza di elementi pregiudizievoli nelle predette dichiarazioni).
A sostegno delle proprie ragioni richiama giurisprudenza consolidata, in cui si afferma che i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e le connesse cause di esclusione ivi indicati sono inderogabili, stante il carattere di norma di ordine pubblico rinvenibile nell'art. 75 d.P.R. n. 554 del 1999, e che, pertanto, in sede di gara per l'affidamento di un appalto pubblico la dichiarazione prevista da detta disposizione va resa anche nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, pure nelle ipotesi in cui non vi sia una diretta "trasformazione" della società, ma risulti evidente il collegamento con una società precedente, in quanto quest'ultima è stata conferita nella nuova e dalla stessa ripete i requisiti tecnico-patrimoniali.
Si costituiva in giudizio l’Urega, con memoria di mera forma (depositando rapporto informativo e documenti) e l’Ente comunale (con atto del 18 febbraio 2008), deducendo quanto segue: i) la ditta IA VA ha regolarmente partecipato alla gara avendo dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando; ii) la norma che si assume violata (l'articolo 75 del DPR n. 554 1999) prevede un onere dichiarativo relativo ai requisiti morali che si riferisce soltanto ai soggetti inseriti nella compagine sociale con il ruolo di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri rappresentanza e soci attualmente in carica, nonché ai soggetti titolari delle medesime cariche, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; iii) nel testo normativo non si