TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-01-25, n. 202200803

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-01-25, n. 202200803
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200803
Data del deposito : 25 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2022

N. 00803/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03826/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3826 del 2021, proposto da
I R, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per 'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, depositato in data 1/3/2018 (Cron. 1124/2018, Rep. 2007/2018, R.G. 57044/2012)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso n.3826 del 2021 r.g.,la ricorrente in epigrafe ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato sopra, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore della somma ivi specificata.

Il Ministero si è costituito con atto di rito.

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Va infatti osservato che, come noto, ai sensi dell’art.5 sexies della Legge n.89 del 2001 il soggetto che ha titolo al pagamento della somma da equa riparazione per eccessiva durata del processo (diversamente dal suo procuratore antistatario, che agisce per crediti professionali) deve depositare in giudizio un’apposita dichiarazione, ex artt.46, 47 del D.P.R. n.445 del 2000, di non aver già percepito le somme riconosciute in sede civile, onere posto a presidio di un rilevante interesse pubblico, quale misura volta a scongiurare l’indebito esborso di denaro dello Stato, con eventuali plurimi pagamenti per lo stesso titolo.

Tale dichiarazione, come rilasciata dalla ricorrente, risulta incompleta, in quanto non attesta la mancata percezione di somme non soltanto a seguito di esecuzione forzata, ma –come è altresì necessario- anche a seguito di spontanea ottemperanza da parte del Ministero, che era necessario (e possibile) inserire nel “Quadro F” dell’apposito modulo (“Altre dichiarazioni”).

Ed invero, sul punto il Collegio deve prendere atto della rigorosa interpretazione dell’art. 5 sexies L. 89\2001 che il Consiglio di Stato ha fornito con la sentenza n.1890/2021 del 5.3.21, recante conferma della sentenza n. 3892\2020 di questo TAR (sez. II bis), per cui “…il procedimento necessario per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, di cui alla disciplina recata dall’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, prevede, a carico del creditore, l’obbligo di rilasciare una dichiarazione (di autocertificazione e sostitutiva di notorietà), attestante, inter alia, la non avvenuta riscossione di quanto dovuto (primo comma);
il maturare di un termine dilatorio semestrale, decorrente dalla data in cui sono assolti gli obblighi comunicativi del primo comma, entro il quale l’amministrazione debitrice può effettuare il pagamento (quinto comma);
e prima del quale il creditore non può procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto o alla proposizione di un ricorso per l’ottemperanza del provvedimento liquidatorio (settimo comma). La mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione prevista impedisce l’emissione dell’ordine di pagamento (quarto comma) l’inammissibilità dell’azione di esecuzione.”

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

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