TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-12-16, n. 202200551

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-12-16, n. 202200551
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200551
Data del deposito : 16 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2022

N. 00551/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00460/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2022, proposto dalla Cooperativa Agricola Nord Est Latte soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’intimazione di pagamento n. 09120229001533512000 per l’importo di € 528.182,40, su ruolo emesso da Regione Friuli Venezia Giulia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ader e della Regione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con ricorso notificato il 27 ottobre 2022 e depositato il successivo 22 novembre la ricorrente ha impugnato l’intimazione in epigrafe relativa a due cartelle di pagamento notificate sulla base di ruoli emessi dalla Regione per complessivi € 528.182,40.

2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Alla camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..

4. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come ha già avuto modo di chiarire questo T.A.R. in numerosi precedenti (da ultimo, le sentenze nn. 500 e 502 del 2022) e come correttamente rilevato dalla difesa della Regione intimata, l’atto impugnato è stato emesso esclusivamente in relazione al credito per le sanzioni amministrative per prelievo supplementare latte di vacca ex art. 5, comma 5, d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 30 maggio 2003, n. 119, e per le relative maggiorazioni per ritardato pagamento.

L’oggetto di causa fuoriesce pertanto dal perimetro applicativo dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod.proc.amm. (“ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo:…t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” ), essendo, per converso, riconducibile all’esercizio del potere sanzionatorio, assentito, per l’appunto, dalla norma di cui è stata fatta applicazione nel caso specifico, che stabilisce che “Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare”.

5. Alla luce delle suesposte considerazioni occorre dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod.proc.amm..

Secondo quanto previsto dall’art. 11 cod.proc.amm., va dato atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo, per la parte interessata dalla declinatoria di giurisdizione, può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, che ne è munito, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, comunque, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

6. Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.

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