TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-03-31, n. 202201115
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2022
N. 01115/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 202 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Palermo, via Goethe n. 1;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Direzione Regionale Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per la condanna
al risarcimento dei danni subiti dal sig. -OMISSIS- in conseguenza del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Palermo ha disposto la revoca della concessione di raccolta del gioco del lotto -OMISSIS-, già sospesa con provvedimento prot. n. -OMISSIS-a decorrere dalla stessa data, poi annullati dal giudice amministrativo con sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo – Sezione I n. -OMISSIS-, non appellata e già passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Direzione Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 20 gennaio 2020 e depositato il successivo 1 febbraio, parte ricorrente ha esposto le seguenti circostanze.
Il sig. -OMISSIS-, sin dal 1° luglio 2008, è stato titolare della concessione della ricevitoria del lotto n. -OMISSIS-. Il ricorrente ha adempiuto sempre con puntualità ai propri obblighi, fino al giorno 11 luglio 2012, quando è rimasto vittima di una truffa perpetrata da due persone, recatesi presso i locali della ricevitoria, (all’apparenza) munite di tesserino di riconoscimento di Lottomatica s.p.a. (concessionaria dello Stato per la gestione del gioco del lotto), oltre che di apparecchiatura idonea ad azionare il terminale delle giocate; i due soggetti hanno effettuato numerose giocate, nel tentativo di lucrare eventuali vincite senza versamento di danaro e quindi senza incasso da parte del -OMISSIS-; quest’ultimo, ricevuta la segnalazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 12 luglio 2012, ha sporto tempestiva denuncia alla competente Procura della Repubblica di Palermo già in data 13 luglio 2012, nella quale ha esposto i fatti occorsi ed ha indicato le generalità dei testimoni dell’accaduto.
Tuttavia, con nota prot. n. -OMISSIS-, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Palermo ha disposto la sospensione della concessione di raccolta del gioco del lotto -OMISSIS- rilasciata al -OMISSIS-, e successivamente, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, ne ha disposto la revoca, in considerazione dell’omesso versamento dei proventi delle giocate del lotto effettuate dai due ignoti.
Con ricorso proposto innanzi a questo Tribunale (R.G. n. 3266/2015), il -OMISSIS- ha impugnato detto provvedimento, deducendone l’illegittimità, atteso che l’Amministrazione non aveva tenuto in alcun conto la circostanza che lo stesso fosse stato vittima di una truffa, disconoscendo valore probatorio alla denuncia penale tempestivamente sporta, perchè ritenuta “atto di parte”.
Con ulteriore provvedimento prot. n. -OMISSIS-(impugnato con ricorso giurisdizionale R.G. n. 185/2016), la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Palermo ha dichiarato il -OMISSIS- decaduto dalla concessione di rivendita di tabacchi -OMISSIS-, sull’unico presupposto che la decadenza conseguisse “automaticamente” alla revoca della concessione di raccolta del gioco del lotto.
Infine, con ordinanza-ingiunzione prot. R.I. n. -OMISSIS-, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Sicilia - Palermo ha ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di € 126.311,86, commisurata all’ammontare dei proventi derivanti dalla raccolta delle giocate del lotto relative alla settimana in cui aveva avuto luogo la truffa.
Il -OMISSIS- ha impugnato anche detta ordinanza con ricorso proposto innanzi al Tribunale Civile di Palermo (R.G. n. 6067/2016).
I tre giudizi indicati hanno avuto esito favorevole per l’odierno ricorrente: con sentenza n. -OMISSIS-, è stato accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di decadenza dalla gestione della rivendita di tabacchi -OMISSIS-; con sentenza n. -OMISSIS-, è stato annullato il provvedimento di revoca della concessione del lotto e, con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione prot. R.I. n.-OMISSIS-.
Con il ricorso all’esame, il -OMISSIS- ha chiesto la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sicilia – Palermo al risarcimento dei danni ingiusti cagionati dal provvedimento prot. n. -OMISSIS- e degli atti ad esso presupposti, connessi o conseguenziali (fra cui il provvedimento di
sospensione della concessione disposta con nota prot. n. -OMISSIS-).
Segnatamente, il ricorrente ha chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno.
I) Danni patrimoniali
I. A) Il -OMISSIS-, a causa della cessazione, sin dal 25 luglio 2012, dell’attività di ricevitoria del gioco del lotto, avrebbe subito gravissimi pregiudizi economici, come sarebbe dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente relative agli anni precedenti e successivi alla sospensione della detta concessione, che attestano una riduzione degli introiti prodotti dall’attività “-OMISSIS-” del sig. -OMISSIS- successivamente alla sospensione della concessione, pari in media a circa € 45.000,00 per ogni anno, dal 2012 al 2019, per un importo complessivo pari a € 315.000,00.
I. B) Inoltre, a causa della cessazione della detta attività, dal 2012 il ricorrente non sarebbe più stato in grado di far fronte agli impegni economici precedentemente assunti e, segnatamente, al pagamento delle rate relative a due mutui precedentemente concessigli, a garanzia dei quali il -OMISSIS- aveva offerto tre immobili di sua proprietà; al detto inadempimento ha fatto seguito il pignoramento e la vendita forzata degli immobili, di valore complessivo pari ad € 700.000,00; tale sarebbe, dunque, la quantificazione del pregiudizio subito.
I. C) Ancora, la sospensione, a far data dal 25 luglio 2012, della concessione del gioco del lotto avrebbe impedito al sig. -OMISSIS- la vendita della propria azienda (che comprendeva anche la concessione del gioco del lotto), già promessa al sig. -OMISSIS-con contratto preliminare stipulato il 30 novembre 2010 per l’importo complessivo di € 380.000,00. Poiché il ricorrente sarebbe tenuto a versare al promittente acquirente un importo pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta all’atto della stipula del preliminare, di ammontare pari ad € 76.000,00, l’Amministrazione dovrebbe corrispondere al -OMISSIS- la somma di € 152.000,00.
II) Danni non patrimoniali
II. A) I descritti problemi economico-finanziari, conseguiti ai provvedimenti di sospensione e revoca della concessione del gioco del lotto e che, come detto, hanno determinato anche la perdita della proprietà di alcuni immobili, tra cui la casa coniugale, sita in -OMISSIS-, avrebbero cagionato l’insorgere di una malattia neuropsichiatrica, da cui tuttora l’odierno ricorrente sarebbe affetto, come risulterebbe da una relazione medica di parte prodotta agli atti del giudizio.
II. B) Inoltre, il descritto