TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-09-14, n. 201004749

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2010-09-14, n. 201004749
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201004749
Data del deposito : 14 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02480/2008 REG.RIC.

N. 04749/2010 REG.SEN.

N. 02480/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2480 del 2008, proposto da:
B E, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar;

contro

Universita' degli Studi di Padova - (Pd), rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

G F, rappresentato e difeso dall'avv. M M F, con domicilio eletto presso la segreteria del TAR;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto rettorale n.2006 del 25 luglio 2008, di approvazione degli atti della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa a 1 posto di professore di prima fascia presso la Facoltà di medicina e chirurgia- settore scientifico disciplinare MED /22 Chirurgia vascolare, bandito con D.R. n.609 del 1 marzo 2006;

degli atti della Commissione,nonché di ogni altro atto presupposto o connesso, compreso quello di chiamata del vincitore da parte della Facoltà assunto con deliberazione 16 settembre 2008 e l’immissione in ruolo disposta con decreto rettorale n.2727 del 1 ottobre 2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Padova - (Pd) e di G F;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti l'avv.to Piva, in sostituzione dell'avv.to Scagliotti, per il ricorrente, l'avv.to dello Stato Gasparini per l'Università di Padova e l'avv.to Fracanzani per G F.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso in epigrafe contesta la riedizione procedimentale seguita alla pronuncia di questa sezione n.501/2008, riguardanti le stesse parti processuali.

Si legge in tale decisione:” Con i ricorsi indicati in epigrafe il dott. B ha impugnato, rispettivamente, gli atti della procedura per valutazione comparativa che ha dichiarato l’idoneità del dott. G quale professore di seconda fascia per il settore scientifico MED/22 - Chirurgia Vascolare ed i successivi atti di nomina in ruolo, nonché gli atti dell’ulteriore selezione comparativa, in base ai quali è stata dichiarata l’idoneità del prof. G quale professore di prima fascia e per l’effetto è stata disposta la sua nomina in ruolo.

In entrambe le selezioni il ricorrente non è risultato idoneo, per cui con entrambi i gravami proposti viene lamentata sotto diversi ed articolati profili la sussistenza dei vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, con riguardo alle diverse figure sintomatiche, relativamente alle operazioni ed ai giudizi resi dalla Commissione giudicatrice.

Osserva il Collegio che, come rilevato dalla difesa istante, pur trattandosi di distinte procedure concorsuali, le parti coinvolte nei due giudizi instaurati dal dott. B sono le medesime e che l’eventuale accoglimento del primo gravame può condizionare l’esito del secondo (in quanto nella seconda selezione il controinteressato prof. G non ha sostenuto la prova didattica in quanto già professore di seconda fascia per essere stato giudicato idoneo all’esito della prima selezione).

Appare quindi opportuno esaminare congiuntamente i due ricorsi proposti dal dott. B, di cui – attesa la rilevata connessione soggettiva ed oggettiva – si dispone la riunione….

La sussistenza del vizio comporta che le operazioni concorsuali sono state svolte da una commissione non più legittimata, circostanza che quindi travolge anche tutte le operazioni da questa poste in essere.

Ne deriva che, in accoglimento del primo ricorso, va annullata l’intera procedura selettiva e gli atti ad essa conseguenti, in particolar modo il decreto di nomina del dott. G quale professore di seconda fascia.

L’accoglimento del primo ricorso e l’annullamento degli atti con esso impugnati (fra cui la nomina del controinteressato quale professore associato) comporta evidenti rilessi sul secondo ricorso, ove risulta impugnata la procedura selettiva, cui hanno partecipato sia il ricorrente che il prof. G, per la valutazione comparativa ai fini della nomina di professore di prima fascia.

Infatti, poiché il prof. G ha preso parte a tale ulteriore selezione in qualità di professore associato e quindi è stato esonerato dal sostenere la prova didattica, atteso l’intervenuto annullamento della selezione che ha consentito al controinteressato di conseguire tale qualità, ne deriva che anche tale selezione dovrà essere annullata in via derivata.” ( TAR Veneto, sez. I, 28 febbraio 2008, n.501).


Conseguentemente con D.R. n.1001 dell’8 aprile 2008 veniva disposta la riconvocazione della commissione per la rinnovazione degli atti di concorso, restando peraltro confermati i verbali nn1-5.

La commissione richiedeva parere al servizio legale dell’ateneo e all’Avvocatura dello Stato di Venezia, da cui risultava che il percorso da seguirsi a seguito di pronuncia di annullamento riparte dall’ultimo degli atti non annullati, senza cioè l’obbligo di integrale riedizione degli atti di concorso.

La commissione, dunque, procedeva alla rivalutazione del curriculum e dei titoli del controinteressato, prima dello svolgimento della prova didattica, da cui era stato esonerato nella precedente procedura in ragione della qualifica di associato poi revocata.

La prova veniva sostenuta nella mattinata del 1 luglio, e giudicata con l’attribuzione dei singoli giudizi e di quello collegiale, mentre nel pomeriggio venivano esaminati i candidati collegialmente, con la valutazione comparativa pertinente i curricula, i titoli e i lavori inviati, nonché la prova didattica;
all’esito della valutazione veniva dichiarato idoneo, all’unanimità, il controinteressato.

Il ricorrente deduce:

violazione del principio di parità di trattamento, violazione dei principi in materia di rinnovazione degli atti del procedimento, eccesso di potere, violazione dell’art.51 cpc, posto che un commissario, avendo dichiarato di conoscere personalmente le qualità didattiche del concorrente, avrebbe dovuto astenersi;

violazione del principio di parità di trattamento, perché sarebbe illegittimo il giudizio sulle funzioni di insegnamento svolte come professore associato, a seguito dell’annullamento della nomina a tale qualifica;

eccesso di potere, irrazionalità, illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti, violazione dell’art.4 del DPR n.117/2000.

Si sono costituiti l’università resistente e il contro interessato, replicando puntualmente.

All’odierna udienza dopo discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

2.Anzitutto il Collegio deve rilevare che l’iter procedimentale seguito appare corretto.

Difatti l’esame della sentenza n.501 del 2008 conferma l’assunto della difesa dell’amministrazione, posto che dalla medesima pronuncia non emerge alcuna determinazione obbligata nel senso dell’automatica attribuzione dell’idoneità al ricorrente;
invece spettava alla commissione giudicatrice riavviare la procedura effettuando il primo atto obbligato, vale a dire la prova didattica del controinteressato, non ritenuta prima necessaria in ragione del possesso di una qualifica ora non più esistente.

Si rileva fin d’ora che la pronuncia del TAR non esamina la fondatezza delle doglianze contenute nel ricorso e pertinenti la valutazione delle domande dei concorrenti o i rispettivi curricula.

La procedura comportava la proposta della commissione per un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole (cfr. D.L. 31.1.2005, n.7, art.1 comma 2 bis conv. in legge n.43/2005.

Orbene il ricorrente deduce con il primo motivo che il prof A abbia formalizzato nel proprio giudizio personale la seguente dichiarazione:”le qualità didattiche (del contro interessato) sono peraltro note al di fuori della propria Facoltà, per testimonianza personale di audizione delle lezioni e letture in sedi congressuali/convegnisti che, nonché in aula di tribunale quale CTU”, deducendone la illegittimità di una valutazione discendente non dagli atti del procedimento, quanto piuttosto dalla conoscenza personale, in violazione del principio di parità di trattamento dei candidati parimenti preparati e capaci ma non conosciuti personalmente;
la conoscenza personale, poi, avrebbe dovuto indurre il commissario all’astensione, obbligata secondo la giurisprudenza richiamata in ricorso ( Cds, sez. VI, 25.9.1995, n.98 e sez. II, 12.11.1997, n.2598).

La difesa delle parti resistenti osserva che sarebbe la notorietà del candidato e non la conoscenza personale a rilevare;
ma il ricorrente insiste nella doglianza, anche con riferimento all’attività di CTU, di certo esulante dall’ambito universitario.

L’argomentazione è suggestiva, ma non fondata.

Certo le affermazioni del commissario possono essere ritenute inopportune, ma le stesse hanno esclusivamente una valenza “ad colorandum”, non costituendo cioè esse stesse la pertinente valutazione;
altro è in sostanza richiamare la conoscenza personale in sostituzione degli atti di gara, altro è rafforzare ciò che già è risultato dagli atti medesimi, ed è esattamente quanto risulta dalla dichiarazione del prof. A, ove si legga la dichiarazione nella sua interezza: “l’attività didattica comprende l’insegnamento, ultimamente autonomo, a tutti i livelli, di Corso di Laurea, di scuole di specializzazione, di scuole infermieristiche;
è organizzatore di corsi e master universitari”, qui termina la parte tecnica, per così dire, dalla quale si evince compiutamente in cosa consista l’attività didattica;
poi prosegue:”le qualità didattiche sono peraltro note (vale a dire: già si evincono dagli atti, e gli stessi non fanno che confermare quanto conosciuto nell’ambiente universitario), per testimonianza personale di audizione alle lezioni ( nei convegni, ed è una considerazione aggiuntiva)”.

Con altra doglianza si censurava il giudizio del p S laddove afferma che il controinteressato “dal 2004 de facto ha esercitato le funzioni di professore associato, esercitando comunque tutte le prerogative del ruolo”.

In effetti le funzioni sono state svolte, ma l’annullamento retroattivo le derubrica appunto a funzioni di fatto, eppertanto non valutabili.

Di qui l’illegittimità per violazione del principio di parità di trattamento.

Anche tale censura non coglie nel segno.

L’affermazione del p S non presenta alcun vizio;
essa si limita a un’affermazione vera, in fatto, perché nessuno potrebbe negare lo svolgimento delle funzioni di associato, ma , appunto, de facto, sicchè nessuna valutazione positiva ne può derivare;
anzi, la Commissione ha proceduto alla rivalutazione senza considerare la qualifica di associato caducata per effetto del pronunciamento del TAR Veneto.

Con gli ulteriori motivi vengono poi contestati puntualmente i giudizi della commissione, i quali, come noto, possono essere censurati esclusivamente per illogicità o irrazionalità interna o esterna, trattandosi di valutazione connotata da ampia discrezionalità tecnica.

“È peraltro opinione di questo Giudice che i suoi poteri in proposito debbano ritenersi limitati all'esame dei vizi di irragionevolezza e illogicità dei giudizi formulati dall'Amministrazione, o allo scrutinio di altri difetti nella motivazione o nel procedimento seguito, e che non sia nella sua disponibilità il potere di riformulare la valutazione effettuata da quest'ultima nel caso concreto. Il giudice amministrativo, in altri termini, non ha il potere di sovrapporre le proprie conclusioni a quelle dell'Amministrazione all'esito di giudizi tecnici opinabili, potendo solo evidenziare una scarsa motivazione dei medesimi ovvero un contrasto tra le conclusioni ed i presupposti, oltre che violazioni del procedimento.”( TAR Toscanza , sez.I, 30.4.2009, n.757)

Ad avviso del Collegio le deduzioni del ricorrente sono infondate.

Dall’esame della valutazione comparativa effettuata, conforme ai criteri sia di ateneo ( cfr.Linee guida tratte dal DPR 23 marzo 2000, n.117 per la partecipazione alle valutazioni comparative, doc. 1 ricorrente, ), sia di commissione ( cfr. verbale n.1), risultano le ragioni che hanno condotto – all’unanimità- l’esame valutativo a preferire il controinteressato.

Si legge, difatti, quanto al ricorrente:

“ l'attività didattica dalla lettura della documentazione fornita è continua, ma deve rilevarsi la non linearità della stessa per il ruolo realmente svolto dal candidato come collaboratore del docente titolare dell'insegnamento e per ambiti didattici, il più spesso diversificati e non chiaramente improntati alla materia oggetto della valutazione comparativa. Come ricercatore universitario, la linea di ricerca appare al più monotematica nella pur rilevante patologia e chirurgia carotidea… La produzione scientifica è senza dubbio degna di nota per riviste internazionali ad alto I.F. e per la posizione di autore preminente nei 20 lavori richiesti per la valutazione. Ancora una volta devesi notare una evidente difficoltà ad affrontare i molteplici temi della materia, essendo 11 lavori inerenti la sola patologia carotidea, tre sulla chirurgia degli aneurismi e totalmente assenti alcuni settori di chirurgia vascolare in particolare per quanto riguarda la chirurgia endovascolare, trattata unicamente in una lettera all'editore. L'attività assistenziale svolta in quattro ambiti chirurgici diversi del policlinico universitario di Padova è ampia ma non è dato di conoscerne il peso qualitativo, carente per quanto riguarda le moderne tecniche endovascolari.”

Invece, quanto al controinteressato:

“ Le linee di ricerca riflettono una intensa e continuativa attività scientifica, condotta negli anni e riguardo ad argomenti di grande attualità della chirurgia vascolare… l'attività chirurgica… spazia in tutti i settori della chirurgia tradizionale ed endovascolare, l'intensa attività clinica, didattica, scientifica e di ricerca presentano il candidato come uno studioso attento alle linee di sviluppo della disciplina e dimostrano la progressiva maturazione del candidato a incarichi apicali” .

A fronte delle ricordate valutazioni, le censure rivolte sono incapaci di dimostrarne la illogicità o irrazionalità.

Difatti, quanto all’attività didattica la non linearità denunciata è effettivamente sussistente, mentre l’attività didattica del controinteressato è stata svolta sempre nell'ambito della chirurgia vascolare: "insegnamento autonomo nel Corso Integrato - Specialità Medico Chirurgiche e Patologia Sistematica e in Corsi di Perfezionamento."

Merita ricordare il giudizio ottenuto nella prova relativa:”il candidato ha dimostrato un’ottima capacità didattica basata sulla scelta di un linguaggio adeguato e di una metodologia chiara e comprensibile. Il giudizio complessivo che ne deriva è ottimo.”

Invero la prova didattica del ricorrente è stata giudicata con buono, e dalle valutazioni individuali emergono le ragioni che hanno condotto a tale giudizio: il presidente osserva " qualche rilievo va fatto in ordine alla trattazione del capitolo della diagnostica strumentale risultata un po' sommariamente ed approssimativa “, e il commissario Tealdi rileva che "pur rimanendo positivo il giudizio sulla capacità di svolgere una lezione agli studenti va sottolineata la carenza di puntualizzazione su alcuni aspetti della semeiotica strumentale e delle indicazioni al trattamento convenzionale e di quello endovascolare"

Anche l'attività clinica del ricorrente è stata ritenuta meno meritevole perché carente per quanto riguarda la moderna chirurgia endovascolare.(cfr. Per i principi esposti TAR

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