TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2017-11-10, n. 201705918
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Pubblicato il 10/11/2017
N. 05918/2017 REG.PROV.CAU.
N. 09761/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9761 del 2017, proposto da:
General Logistics Systems Italy S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A L, M M e C B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. A L in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p. t. e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Sardegna Servizi Espressi S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera dell'AGCOM n. 245/17/CONS recante “Ordinanza ingiunzione alla società General Logistics System Italy S.p.A. per la violazione dell'art. 14 bis del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261”, notificata tramite PEC a GLS il 27/7/17 (“Provvedimento”);
- ove necessario, dell'atto di contestazione n. 2/17/DSP, avente ad oggetto “Contestazione alla Società General Logistics System Italy S.P.A. per la violazione per la violazione dell'art. 14 bis del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261”, notificato tramite PEC a GLS il 7/2/17 (“Contestazione”) e dell'allegata “Relazione sulla attività preistruttoria condotta ai sensi dell'art. 3 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 523/14/CONS, nei confronti della Società General Logistics System Italy S.p.A., per il mancato riscontro a richieste informative dell'Autorità” del 20/1/17 (“Relazione”);
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi, ove occorrer possa, anche previa disapplicazione degli artt. 1 e 14bis del D.Lgs. n. 261/99, della Delibera dell'AGCOM n. 129/15/CONS dell'11/3/15, recante “Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” (“Delibera Titoli”) e relativo Allegato A avente ad oggetto “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” (“Regolamento Titoli”), nonché il decreto del MISE del 29/7/15 recante “Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali” (“Disciplinare”), in parte qua nei termini meglio precisati in ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 il dott. C V e uditi per le parti i difensori: per la parte ricorrente gli Avv.ti A L, M M e C B e per le Amministrazioni resistenti l'Avvocato dello Stato D D G;
Considerato che questo TAR, sezione I, con ordinanza n. 2179/2016, ha deciso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ex art. 267 TFUE, delle seguenti questioni:
1) “Dica la Corte se il diritto dell’Unione europea, in particolare, gli articoli 1, numeri 1 e 1 bis e 6 della Direttiva 97/67/CE, come successivamente integrata e modificata dalla Direttiva 2008/6/CE, ostino all’applicazione di una norma nazionale, in particolare l’articolo 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 281/1999, nonché l’articolo 1, comma 1, lettere g) e r) in combinato disposto e lettera i) del “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali” di cui all'Allegato A alla delibera