TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-04-21, n. 202204871
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Pubblicato il 21/04/2022
N. 04871/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07812/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto M_D GUDC REG -OMISSIS- del 30.04.2021, notificato in data 06.05.2021, con il quale si dispone la revoca dell'assenso ministeriale conferito all'Associazione tra Militari denominata “Associazione Nazionale Graduati e Volontari delle Forze Armate e dei Corpi Armati d'Italia” (in sigla Assomilitari), rilasciato con decreto del Ministero della Difesa in data 07.02.2018, nonché di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e consequenziale dell'impugnato provvedimento, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, in qualità di-OMISSIS-, impugna il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca dell'assenso ministeriale conferito all'Associazione medesima.
Censura tale provvedimento sotto molteplici profili ed in particolare:
a) per violazione di legge – difetto assoluto di motivazione – motivazione apparente e contraddittoria, in quanto l’attività istituzionale dell’associazione, finalizzata alla promozione ed il sostegno al benessere morale e materiale degli associati e della categoria militare di riferimento, ed al contrasto del fenomeno del suicidio tra i militari, non è una attività sindacale, neanche di fatto, così come invece asserito dall’Amministrazione a motivazione del provvedimento di revoca;tanto più che, con comunicazione del 18.12.2018, veniva espressamente dichiarata la non volontà dell’associazione predetta di volersi avvalere delle facoltà di funzioni sindacali, quindi, di non voler modificare l’Associazione medesima da Associazione di Categoria ad Associazione sindacale;
b) per violazione di legge – difetto di motivazione – violazione art. 21 costituzione – illogicità manifesta, in quanto il ricorrente ritiene che il Ministero non avrebbe potuto, in pendenza di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, porre come fondamento e presupposto del provvedimento di revoca i comportamenti asseritamente violativi del dovere di collaborazione e lealtà ascritti al ricorrente medesimo, presidente dell’Associazione e sanzionati con molteplici sanzioni, oggetto del predetto ricorso straordinario – nella specie di aver oltrepassato i limiti del lecito diritto di critica, attraverso taluni video asseritamente ingiuriosi nei confronti delle forze armate e dei suoi vertici, tra diversi pubblicati negli anni sulla home page dell’associazione medesima. Assume, inoltre, che il diritto di critica è garantito, anche per i militari, dall’art. 21 della Costituzione e tale diritto di critica veniva esercitato dal ricorrente proprio per ricercare ed istaurare un positivo collegamento con le Autorità militari, anche per sensibilizzare le stesse sul fenomeno dei suicidi dei militari.
c) per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà ed arbitrarietà, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe arrivata 50 giorni dopo l’inizio del procedimento di revoca. Sottolinea, ancora, la infondatezza della motivazione del provvedimento che qualifica l’attività del Presidente e dell’Associazione come attività sindacale.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, controdeduce a quanto evidenziato nel ricorso, ed in particolare eccepisce:
a) l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, sia del ricorrente come uti singulo, sia dello stesso come Presidente dell’associazione, la cui legittimazione processuale dovrebbe essere ricostruita alla stregua delle disposizioni dello statuto dell’Associazione, contestata in quanto non provata;
b) l’infondatezza nel merito del ricorso, in quanto: i) il provvedimento di revoca è stato correttamente motivato a seguito del travalicamento degli scopi del sodalizio e il contrasto con le norme di riferimento, oltre al palese superamento dei limiti di continenza formale e sostanziale, per mezzo delle varie esternazioni del -OMISSIS-. A tal riguardo l’amministrazione evidenzia alcuni tra i video pubblicati sulla home page dell’Associazione che, per le modalità di esternazione, travalicano la critica e si sostanziano nella ridicolizzazione delle forze armate o in accuse destituite di qualsiasi fondamento;ii) il diritto di critica, tutelato ex art. 21 Cost. , è quello che non si sostanzia in affermazioni ingiuriose che sfocino nella pura diffamazione, fino al limite della calunnia, con evidenti conseguenze di natura penale e disciplinare;iii) il procedimento di revoca si è sviluppato rispettando la normativa ed è stato caratterizzato dall’acquisizione dei pareri di tutte le forze armate coinvolte nell’Associazione. È stato, inoltre, assicurato il diritto alla partecipazione del ricorrente, mediante notifica dell’avvio del procedimento e l’accesso agli atti, a seguito di richiesta dello stesso.
Con memoria depositata il 03.09.2021 il ricorrente controdeduce alle affermazioni dell’Amministrazione resistente.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata accolta la richiesta di misura cautelare ed il provvedimento impugnato è stato sospeso. Tale ordinanza, impugnata innanzi al Consiglio di Stato, è stata confermata con ordinanza n.-OMISSIS-.
In vista dell’udienza pubblica del 16.03.2022, con memoria del 11.02.2022, il ricorrente, nell’insistere sulle proprie istanze, comunica che il tribunale Militare di Verona ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione per il reato di vilipendio aggravato delle FF.AA., ipotizzato dalla Procura Militare dello stesso Tribunale e contestato nei confronti ricorrente medesimo, ipotizzando soltanto una “possibile” e diversa qualificazione giuridica di reato comune. Comunica, altresì, che per le medesime condotte lo stesso è stato destinatario di un procedimento disciplinare sfociato nella rimozione del grado – impugnato – ed asserisce che tanto dimostri l’atteggiamento persecutorio e mirante a ricondurlo al silenzio, operato dall’amministrazione.
Con memoria depositata il 23.02.2022 l’Amministrazione insiste sul difetto di legittimazione del ricorrente e sul difetto dell’interesse a ricorrere, posto che la revoca dell’autorizzazione non impedisce all’Associazione di operare, come ha fatto dal 2013 al 2018 in sua assenza. Assume, inoltre, che l’atto di assenso o di revoca al riconoscimento di un Associazione di carattere militare sia un atto politico, insindacabile dal giudice, o al più un atto di alta amministrazione, nei confronti del quale il giudizio del giudice deve limitarsi ad un controllo estrinseco e formale. Nel merito insiste sulla legittimità dell’atto impugnato, in considerazione della gravità delle condotte poste in essere dal ricorrente, del tutto difformi dalla disciplina e dal contegno verbale e comportamentale che si richiede ad un militare, e che hanno, altresì, condotto a numerosi procedimenti penali ed a procedimenti disciplinari. Pertanto, assume, non vi è il difetto di motivazione e nemmeno la carenza procedimentale, posto che tutti i pareri sono stati richiesti ed ottenuti, che l’avvio del procedimento è stato comunicato e che è stata data facoltà di intervento al ricorrente.
Alla udienza del 16.03.2022 la causa viene trattenuta per la decisione.
Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e, dunque, che non meriti accoglimento, nei sensi di cui si dirà.
2.1 Preliminarmente, per quanto concerne il difetto di legittimazione, la censura della resistente amministrazione non merita accoglimento. Invero, dall’esame dello Statuto, in particolare, dall’art. 9, si evince che il -OMISSIS- abbia rappresentanza legale dell’Associazione medesima e non appare in discussione che il ricorrente abbia proposto il ricorso non uti singulo ma in quanto -OMISSIS- medesima e, pertanto, quale suo rappresentante, legittimato a curarne gli interessi in via processuale.
2.2 Nel merito, il provvedimento di revoca dell’assenso rilasciato all’Associazione Assomilitari viene giustificato, nelle premesse, dall’utilizzazione di -OMISSIS- (odierno ricorrente) e dal perseguimento di fini sindacali, in contrasto con i fini istituzioni dell’Associazione e con le norme dell’associazionismo militare.
Partendo dall’esame di questo secondo profilo, rimarcato nell’ultimo “ritenuto” prima del decretato il provvedimento, deve affermarsi che esso sia erroneo, in quanto dalla documentazione versata in atti, non emerge che l’Associazione svolga attività sindacale, nemmeno di fatto. L’attività della stessa invero, e per essa del suo presidente, appare orientata (seppur con i rilievi che a beve verranno effettuati) al perseguimento degli scopi dello statuto e, in particolare, al mantenimento dell’attenzione sul tema importantissimo dei suicidi tra le forze armate e sulla necessità di farvi fronte attraverso delle azioni comuni e orientate al supporto dei soggetti interessati. In tale attività non si rinviene un fine sindacale e lo stesso viene smentito anche dalla documentazione versata in atti, dalla quale si evince, tra l’altro, la volontà della associazione di non modificare il proprio statuto, assumendo tale finalità.
Tuttavia, le modalità ed i toni attraverso i quali il ricorrente, -OMISSIS-, e, dunque, per esso l’Associazione stessa, esercita la dialettica nei confronti dei vertici delle forze armati e la critica nei confronti di esse, prestano il fianco alle censure di parte resistente. Ed invero, dalla visione dei video evidenziati appare che, seppur con tono pacato e senza espressioni palesemente ingiuriose, la gravità dei fatti affermati non si accompagna a circostanziate fonti che possano supportare gli stessi, risolvendosi, le affermazioni del ricorrente, in accuse, nemmeno tanto velate, di omissioni, di atteggiamenti persecutori, di omertà e di inerzia dei vertici di comando nei confronti delle istanze di tutela dei sottoposti. Il video relativo alla asserita proposta di legge che avrebbe costituito una causa di impunità per i vertici, in casi di ordini scientemente errati e causativi del contagio da Covid- 19 ( 07.04.2020), manca di ogni riferimento concreto alla asserita proposta di legge, che, in quanto atto pubblico e conosciuta dal ricorrente, avrebbe ben potuto essere identificata mediante numero ed anno, onde poter consentire, ai destinatari del video, di documentarsi e di potere effettuare la lettura del documento, onde poter verificare la correttezza dell’interpretazione dello stesso fornita dal ricorrente. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, inoltre, il fatto che il tribunale militare di Verona, all’udienza preliminare del 04.02.2021, avesse dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in quanto il reato ascrittogli non era di carattere militare (vilipendio delle forze armate aggravato), ciò non equivale ad affermare la liceità delle affermazioni del ricorrente medesimo, come dallo stesso ritenuto, avendo il tribunale affermato solo che è ipotizzabile l’altro reato comune di cui all’art. 656 cod. pen.
Nel video relativo agli auguri di Natale ( gennaio2020) , effettivamente si scorge la ridicolizzazione del vertice militare e lo svilimento del ruolo dell’allora ministro della difesa, dato che la rappresentazione effettuata nel video non può in alcun modo inserirsi nel diritto di critica richiamato dal ricorrente e nemmeno in un – non richiamato – diritto di satira, posto che, come correttamente affermato dall’amministrazione e dalla giurisprudenza – affermazione che questo collegio condivide – le peculiarità dell’ordinamento militare fanno sì che il diritto costituzionale di critica, fatto salvo il doveroso rispetto del limite di continenza, deve comunque essere posto in un giudizio di bilanciamento con l’art. 52 Cost., avente come oggetto di tutela il sacro dovere di difesa della Patria e i discendenti corollari. Come ha, peraltro, affermato il Consiglio di Stato, “le restrizioni, infatti, imposte ai diritti del cittadino-militare, derivano dai princìpi organizzativi che ineriscono alla struttura del corpo, qualificando in modo necessario il rapporto di impiego in questo comparto dell'amministrazione, quali gerarchia, obbedienza, prontezza, coerenza interna e compattezza. Al riconoscimento generale, dunque, di tali diritti fa seguito l'imposizione, con formula altrettanto generale, di limitazioni nell'esercizio di alcuni di essi, insieme all'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate.” (Consiglio di Stato sez. II, 18/05/2020, n.3165)
Da questo punto di vista, dunque, la motivazione del provvedimento impugnato, che ha riconosciuto nelle esternazioni dell’associazione, tramite il suo presidente, elementi abnormi e difformi dallo spirito di collaborazione e dalla corretta dialettica, sfocianti in accuse e tentativi di denigrazione, che hanno giustificato la revoca del precedente assenso all’associazione, è esente da profili di illegittimità, in quanto questo Collegio, attesa l’attività non sindacale dell’associazione stessa, ritiene, tuttavia, esistente il carattere ingiurioso e denigratorio di plurime esternazioni del ricorrente, tali da porsi come elemento interruttivo del carattere fiduciario del rapporto tra l’Amministrazione e l’associazione medesima.
Nemmeno colgono nel segno, infine, le censure relative alla violazione dei termini del procedimento, posto che, dalla documentazione versata in atti, si evince la regolarità del procedimento medesimo, attesa la complessità dello stesso, data dalla necessità di acquisire, correttamente, tutti i pareri, non solo della linea di comando del ricorrente, quale presidente dell’associazione, ma anche dei vertici di tutte le forze armate coinvolte nell’associazione medesima.
Per i motivi esposti, il ricorso è infondato e va respinto.